Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1921 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14584-2018 proposto da:

J.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che, con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da J.C., nato in Nigeria;

che avverso tale decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione;

che resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente, con unico motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deducendo che il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la veridicità dei fatti esposti nella audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e di avvalersi dei poteri istruttori rafforzati attribuiti dalla legge al giudice stesso;

ritenuto che il ricorso è inammissibile;

che, invero, il provvedimento impugnato espone ampia motivazione delle statuizioni emesse, rilevando tra l’altro come le dichiarazioni del richiedente in merito alle motivazioni che l’avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese di origine si mostrino inidonee a giustificare la protezione richiesta, trattandosi di vicende di vita familiare e di giustizia ordinaria; che, a fronte di tale considerazioni -evidentemente non sindacabili nel merito in questa sede di legittimità-, il ricorso non si confronta con esse bensì esaurisce il suo contenuto in generiche ed astratte osservazioni circa l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 per compenso oltre spese anticipate a debito. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA