Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1921 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.25/01/2018),  n. 1921

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6.4.2012, la Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna, ha accolto la domanda proposta da M.G.M., M.M., M.F. (nella qualità di eredi di B.M.A.) nei confronti dell’INPS e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto del dante causa degli appellati al riconoscimento della maggiorazione prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 3, nella misura intera (e non decurtata in considerazione dell’orario di lavoro part time prestato dalla B.).

La Corte distrettuale ha evidenziato che il computo della pensione di inabilità viene effettuato a seguito della somma dell’importo dell’assegno di invalidità (calcolato sull’effettiva anzianità pregressa) e della maggiorazione in relazione all’età del soggetto, con chiaro riferimento esclusivo al lasso di tempo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa.

Avverso la suddetta sentenza l’INPS propone ricorso per Cassazione fondato su un motivo. Le parti resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9,comma 4, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente omesso di considerare – con riguardo al computo della pensione e, in particolare, alla maggiorazione spettante – che il sistema di calcolo si basa non solo su un’anzianità contributiva convenzionale (i contributi che potevano essere versati tra la data della domanda amministrativa di pensione e la data del compimento dell’età pensionabile) ma anche sulla retribuzione pensionabile (calcolata con sistema retributivo, per il lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, o con sistema misto). Dovendo, pertanto, far riferimento alla retribuzione pensionabile ossia alla retribuzione percepita al momento in cui è stata fatta la domanda di pensione di inabilità, incide sull’ammontare la prestazione part time resa dalla B., in applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4.

2. – Il ricorso è fondato.

Trattasi di verificare se, alla luce della disposizione normativa di riferimento, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di successivo riconoscimento della pensione di inabilità il computo della maggiorazione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2, debba calcolarsi tenendo conto di una contribuzione fittizia relativa allo specifico rapporto di lavoro svolto dall’assicurato al momento del riconoscimento della pensione di inabilità oppure si debba prescindere dalle connotazioni specifiche del rapporto di lavoro.

La L. n. 222 del 1984, art. 2, disciplina la pensione di inabilità civile. In particolare, il comma 3, recita: “3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità, non integrato ai sensi del comma 3, del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell’assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni; b) per l’iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell’età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell’anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l’assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell’ultimo triennio di lavoro autonomo”.

Come emerge chiaramente dalla disposizione normativa, il computo della pensione viene effettuato tramite la somma dell’importo dell’assegno di invalidità (non integrato al minimo, cfr. sul punto, da ultimo Cass. n. 14170/2015) con una maggiorazione che, per gli iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria), prende a riferimento l’assegno di pensione che sarebbe spettato (all’iscritto) considerando un’anzianità convenzionale (ossia tenendo conto anche dei contributi che si sarebbero potuti versare tra la data della domanda amministrativa e la data di compimento dell’età pensionabile, fino ad un’anzianità contributiva massima di 40 anni).

La disposizione fa chiaramente rinvio, quanto all’anzianità contributiva, ad uno specifico periodo che è quello “compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile”, e quanto alla base pensionabile, alla “retribuzione pensionabile” che sarebbe spettata all’iscritto. La norma fa, dunque, chiaro riferimento alla base pensionabile dello specifico iscritto, che deve, quindi, tenere in considerazione l’effettivo rapporto di lavoro in essere al momento della presentazione della domanda amministrativa di pensione di inabilità ossia le modalità di prestazione dell’attività lavorativa svolte fino a tale data. Il calcolo della maggiorazione terrà conto, pertanto, del periodo (fittizio, in quanto ampliato) dettato dalla legge (ossia comprensivo, oltre che dell’anzianita contributiva maturata alla data di presentazione della domanda di pensione di inabilità, altresì delle settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile) e della retribuzione pensionabile calcolata secondo i criteri generali di computo utilizzati per determinare l’importo dei trattamenti pensionistici, tra cui va annoverato il sistema di riproporzionamento all’orario effettivamente svolto dettato dal D.Lgs. n. 62 del 2000, art. 9, comma 4, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione (cfr. sulla possibile divergenza tra anzianità contributiva tout court e minimale contributivo con riguardo ai lavoratori con orario parziale, Cass. n. 8565/2016).

3. Medesima esegesi della disposizione in esame è stata espressa dal giudice delle leggi (Corte Costituzionale n. 255/2001) con la sentenza che – rinvenendo la manifesta infondatezza della questione rimessa dal giudice a quo – ha ritenuto che il quantum della maggiorazione sia da determinare in base al tipo di attività lavorativa concernente il periodo precedente la domanda amministrativa del beneficio previdenziale (e, pertanto, in quel caso, avendo l’iscritto – solo successivamente alla domanda della pensione di inabilità – modificato l’orario di lavoro da full time a part time, la Corte Costituzionale ha ritenuto di prendere a parametro ai fini dei computo della maggiorazione la retribuzione piena).

4. A fronte di tale specifica previsione, risultano, pertanto, applicabili i criteri generali di computo dei trattamenti pensionistici, tra cui quello dettato dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4, per i rapporti di lavoro con orario a tempo parziale. Invero, il computo della maggiorazione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2, deve calcolarsi tenendo conto di una contribuzione fittizia relativa alle connotazioni specifiche del rapporto di lavoro (nella specie, orario di lavoro parziale) svolto dall’assicurato al momento del riconoscimento della pensione di inabilità.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e le spese di lite sono integralmente compensate in considerazione della novità della questione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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