Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1921 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5902/2005 proposto da:

CENTRO TECNICO ORTOPEDICO s.a.s. DI SOLIMANDO ANNIBALE P. IVA

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore e

socio accomandatario S.A., S.A. C.F.

(OMISSIS), M.L. (OMISSIS), deceduta

nelle more, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE DONNO Oronzo;

– ricorrente –

contro

NOMAO s.a.s. corrente in (OMISSIS) in persona del socio

accomandatario

e legale rappresentante L.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MERULANA 215A, presso lo studio dell’avvocato MACORI

GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVATO

CASSETTO LIVIO CARLO, PIPAN ALDO;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che lette le conclusioni allegate si rimette.

La Corte, letti gli atti:

Fatto

OSSERVA

vista la richiesta del Procuratore Generale di pronuncia di inammissibilità del ricorso;

rilevato che i ricorrenti, nella memoria depositata, hanno sostenuto che nella specie non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., ed hanno quindi chiesto il rinvio della causa alla pubblica udienza “per la sua trattazione”;

ritenuto – sulla scorta dei rilievi contenuti nella memoria dei ricorrenti – che non ricorrono le condizioni prescritte per la trattazione in Camera di consiglio.

P.Q.M.

rimette gli atti al presidente titolare della Sezione per la fissazione della pubblica udienza di discussione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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