Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19209 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 28/09/2016), n.19209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.B., rappresentata e difesa, per procura sperciale a

margine del ricorso, dagli avvocati Massimo Dragone e Giandomenico

MAGRONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in

Roma, Piazza di Pietra n. 26;

– ricorrente –

contro

N.C., B.M. e BE.Mo., quali eredi di

B.G., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Flavio Panazzolo e Paolo Panariti,

elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via

Celimontana n. 38;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

BE.Bi.; B.L.; B.V.; S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1950/2010,

depositata il 12 ottobre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per la ricorrente, l’Avvocato Daniela Jovenal Long, per

delega, e, per i controricorrenti, l’Avvocato Alessandro Ardizzi,

per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

DE RENZIS Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1994, B.L. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Padova, i fratelli G., B., Bi. e V., nonchè il marito di quest’ultima, Bo.Gi., chiedendo: – che fosse dichiarata la simulazione dell’atto di compravendita stipulato il 12 luglio 1976 tra B.G. e T.G., da una parte, e B.G., dall’altra; – che fosse disposta la sua reintegra nella quota di legittima; – che fosse disposta la divisione dei beni caduti in comunione ereditaria con attribuzione in proprietà esclusiva di alcuni dei beni mobili e immobili esistenti nell’asse; – che B.G., B. e V. rendessero il conto relativamente ai beni comuni da loro goduti in via esclusiva.

Si costituiva in giudizio B.G., contestando le domande e chiedendone il rigetto.

Si costituiva successivamente B.B., assumendo la non comoda divisibilità del compendio immobiliare caduto in successione e chiedendo che ne fosse disposta la vendita a terzi. Quanto alle somme prelevate dal conto bancario intestato al padre, la convenuta si dichiarava disposta a mettere a disposizione dei fratelli l’importo residuato dopo il pagamento delle spese funerarie e delle imposte di successione.

Si costituiva anche Bo.Gi., marito di B.V., sostenendo di avere versato un corrispettivo a fronte della alienazione del terreno sito in (OMISSIS).

Infine, si costituiva Be.Bi., la quale chiedeva l’accoglimento delle domande proposte dall’attrice L..

Espletata una consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del 6 novembre 2002 le parti sottoscrivevano un accordo in base al quale B.B. avrebbe potuto ritenersi assegnataria dell’intero compendio ereditario – fermo lo stralcio di quota a favore del fratello G. in conformità a quanto indicato dal C.T.U. nel proprio elaborato – col deposito “entro un mese” dalla data dell’udienza della somma pari a Lire 140.000.000. Le parti concordavano altresì che qualora B.B. non avesse esercitato la facoltà attribuitale, la stessa facoltà di acquisto poteva essere esercitata dal fratello Giulio entro la data del 9 dicembre 2002. Il giudice disponeva il rinvio della causa e, alla successiva udienza dell’11 dicembre 2002, dava atto che B.G. aveva ottemperato a quanto concordato il 6 novembre e rinviava all’udienza del 19 marzo 2003 per verificare la formalizzazione dello scioglimento della comunione e il pagamento dei conguagli in favore dei coeredi.

B.B., con istanza depositata il 19 dicembre 2002, chiedeva la revoca del provvedimento emesso dal giudice istruttore all’udienza dell’11 dicembre 2002, sostenendo che la materia dello scioglimento della comunione era di competenza del Tribunale e non del giudice unico e assumendo altresì che l’accordo sottoscritto all’udienza del 6 novembre 2002 non poteva essere ritenuto valido, atteso che per Be.Bi. – non presente a quell’udienza – aveva firmato la sorella B.L..

Respinta dal giudice istruttore la richiesta di revoca, trattandosi di ordinanza pronunciata sull’accordo delle parti, e rimessa la causa dinnanzi al Collegio, l’adito Tribunale, con sentenza del 18 dicembre 2004, in esecuzione dell’accordo sottoscritto il 6 dicembre 2002, trasferiva in favore di Giulio la quota di 8/15 degli immobili oggetto di causa, e dettava le ulteriori necessarie prescrizioni.

Avverso questa sentenza B.B. proponeva appello nei confronti di B.L., G. e V., Bo.Gi. e Be.Bi.. Con comparsa del 17 febbraio 2005, il procuratore di Be.Bi. aderiva alle conclusioni dell’attrice. Si costituiva inoltre B.G., contestando il gravame.

L’adita Corte d’appello di Venezia, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e dopo che nel giudizio, a seguito del decesso di B.G., si erano costituiti i suoi eredi, con sentenza depositata il 12 ottobre 2010, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Con riferimento al primo motivo di gravame – con il quale l’appellante sosteneva l’abnormità dell’ordinanza emessa dal giudice istruttore all’udienza del 6 novembre 2002, in quanto il detto giudice sarebbe stato carente di potere -, la Corte d’appello rilevava che nella detta udienza era intervenuto un accordo liberamente sottoscritto dalle parti, compresa l’appellante; accordo in relazione al quale rimanevano estranee le presunte violazioni dell’art. 789 cod. proc. civ., non potendo lo stesso essere revocato o risolto se non con il consenso unanime dei contraenti, previo esperimento dei rimedi previsti in materia contrattuale.

Quanto al secondo motivo di appello – con il quale l’appellante aveva dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per avere contraddittoriamente qualificato l’accordo stipulato all’udienza del 6 novembre 2002, come accordo paradivisorio e poi come transazione vera e propria e accordo divisionale -, la Corte d’appello, pur dando atto della utilizzazione, da parte del giudice di primo grado, di diverse espressioni per indicare l’accordo del 6 novembre 2002, riteneva che le parti avessero stipulato un accordo paradivisorio con finalità preparatoria del contratto di divisione ovvero dell’eventuale, per il caso di contrasti, provvedimento del giudice. La volontà delle parti era univoca nel senso che la convenzione avesse ad oggetto il quomodo dividendum sit, riferito ai cespiti ereditari.

Con specifico riferimento alla censura dell’appellante, avente ad oggetto il rilievo della mancata sottoscrizione del detto accordo da parte di Be.Bi., la Corte d’appello osservava che, da un lato, la circostanza non era stata eccepita dall’appellante al momento della conclusione dell’accordo, neanche impugnato con i mezzi ordinari previsti per gli atti negoziali, ed anzi la stessa appellante aveva presentato in data 28 novembre 2002 formale istanza al giudice istruttore di proroga del termine contenuto nell’accordo per il versamento della somma convenuta; dall’altro, che la stessa Bianca si era ben guardata dall’impugnare l’accordo così dimostrando di ritenerlo del tutto valido ed efficace e comunque, nelle more, aveva ceduto la proprietà dei beni immobili alla sorella B., così confermando la sua volontà di adesione all’accordo. Tale ultima circostanza, poi, rendeva irrilevanti le contestazioni in ordine all’asserita mancata approvazione dell’accordo da parte di Bi..

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 1, per avere il giudice istruttore, con ordinanza dell’11 dicembre 2012 respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza del 6 novembre 2002, e al rilievo che il successivo reclamo era stato dichiarato inammissibile dal Collegio, la Corte riteneva che il giudice istruttore non avesse il potere di prorogare il termine, di natura processuale e non sostanziale, fissato con l’accordo delle parti, il che comportava che la proroga potesse solo essere convenuta dalle stesse parti.

La Corte d’appello rigettava poi il terzo motivo, con il quale l’appellante aveva dedotto la violazione degli artt. 732 e 720 c.c., per avere il giudice di primo grado riconosciuto in capo a B.G. il diritto a partecipare alla comunione ereditaria, esistente ormai solo tra le sorelle, con conseguente violazione del diritto di prelazione, e per non avere il primo giudice considerato che ella era la titolare della quota maggiore del compendio oggetto di divisione, con conseguente violazione dell’art. 720 c.c.. In proposito, la Corte rilevava che l’appellante aveva avuto tutte le possibilità di esercitare le facoltà previste dall’accordo del 6 novembre 2002 e che gli stessi sottoscrittori di quell’accordo avevano convenuto che, se l’appellante non avesse esercitato la facoltà di acquisire tutte le quote, la medesima facoltà sarebbe spettata al fratello G.; in particolare, la previsione dello stralcio della quota in favore di G. non aveva determinato, ad avviso della Corte, lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti dello stesso, in quanto con il detto accordo le parti non avevano affatto concluso un contratto di divisone, ma avevano solo convenuto il quomodo dividendum sit, sicchè l’appellato B.G. aveva mantenuto la qualità di coerede e di comproprietario; con la precisazione che, in ogni caso, l’appellante avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione e che non era prospettabile la violazione dell’art. 720 c.c., in quanto l’appellante aveva avuto facoltà di chiedere l’assegnazione dell’intero.

Per la cassazione di questa decisione B.B. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui hanno resistito, con controricorso, N.C., B.M. e B.M..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 361 c.p.c. e art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d’appello, nell’emettere la sentenza impugnata, avrebbe violato il giudicato costituito dalla propria ordinanza depositata in data 15 maggio 2007, da qualificare come sentenza non definitiva, con la quale la medesima Corte, ritenuta la nullità dell’accordo del 6 novembre 2002 per la mancata adesione allo stesso della condividente Be.Bi., aveva rimesso la causa sul ruolo disponendo l’ulteriore istruzione della causa mediante rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. In sostanza, assume la ricorrente, la detta ordinanza, avendo statuito sulla preliminare questione della validità dell’accordo, aveva contenuto di sentenza e non avrebbe potuto essere disattesa in sede di decisione definitiva.

1.1. – Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, “al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre; ne consegue che deve essere definito come sentenza il provvedimento con il quale il giudice definisce la controversia soggetta al suo giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale; mentre non è definibile come sentenza il provvedimento adottato in ordine all’ulteriore corso del giudizio, anche se con esso siano state decise questioni di merito o di procedura, essendo tali questioni soggette al successivo riesame in sede decisoria” (Cass. n. 27143 del 2006). Principio, questo, in applicazione del quale questa Corte ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all’anticipazione di merito in esso contenuta circa l’infondatezza dell’eccezione di indivisibilità (Cass. n. 27127 del 2014).

Nella specie, la Corte d’appello, dopo il deposito delle comparse conclusionali, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria e la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. E’ ben vero che nella parte motiva dell’ordinanza il Collegio ha preso in esame la questione della validità dell’accordo posto a fondamento della decisione di primo grado, rilevando che lo stesso appariva viziato per la mancata adesione della coerede Be.Bi., non presente all’udienza e per la quale la sorella Lidia aveva sottoscritto benchè priva di procura, e ritenendo che la nullità dello stesso ben potesse essere dedotta in giudizio dall’appellante B.B., avendo la stessa interesse alla declaratoria di nullità del detto accordo; tuttavia, non può non rilevarsi che le deduzioni svolte dalla Corte d’appello nell’ordinanza collegiale, proprio perchè finalizzate a giustificare la decisione di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio non possono ritenersi idonee ad integrare una decisione sul punto della nullità, tale da determinare una preclusione ad una successiva diversa valutazione del detto accordo. Del resto, ove la Corte d’appello avesse inteso definire la questione con provvedimento dotato di attitudine alla formazione del giudicato, ben avrebbe potuto pronunciare una sentenza non definitiva e disporre con ordinanza, così come ha fatto, per l’ulteriore corso del giudizio, mediante rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio.

Al contrario, la Corte d’appello ha adottato un provvedimento definito ordinanza, ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto necessario rimettere la causa in istruttoria e disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ma non ha deciso, neanche implicitamente, la questione della validità o no dell’accordo di cui si discute. Si è dunque in presenza di un provvedimento chiaramente ordinatorio, inidoneo ad assumere efficacia di giudicato e inidoneo a vincolare il Collegio quanto alla decisione da assumere all’esito della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione al n. 4 medesimo articolo, nonchè all’art. 156 c.p.c., comma 2, artt. 161 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe riportato esattamente le conclusioni che ella aveva assunto in sede di precisazione delle conclusioni, riportando nella sentenza quelle rassegnate nell’atto di appello; da ciò la sussistenza delle denunciate violazioni, atteso che la Corte avrebbe deciso su conclusioni diverse da quelle formalizzate all’udienza a ciò deputata, incorrendo altresì nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, la ricorrente rileva che nelle conclusioni finali aveva chiesto la conferma dell’ordinanza depositata il 15 maggio 2007; e sul punto la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna statuizione.

2.1. – Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento per cui “l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (Cass., S.U., n. 20469 del 2005; Cass. n. 5277 del 2006; Cass. n. 13435 del 2010).

Le censure della ricorrente si appuntano sul fatto che le conclusioni riportate in sentenza non contengano la richiesta di conferma dell’ordinanza collegiale dell’8 maggio 2007, depositata il 15 maggio 2007. Orbene, una volta accertata la natura istruttoria dell’ordinanza collegiale in questione, alla circostanza che nelle conclusioni tenute presenti dalla Corte d’appello in sede decisoria a tale ordinanza non si faccia riferimento, non può certamente riconnettersi la valenza decisiva ritenuta sussistente dalla ricorrente. Invero, se il contenuto della detta ordinanza era suscettibile di essere riesaminato dalla Corte d’appello in sede di decisione, appare del tutto evidente che la richiesta di conferma della ordinanza collegiale è stata implicitamente disattesa dalla Corte in sede di decisione, avendo essa, come si vedrà, adeguatamente esplicitato le ragioni in base alle quali ha ritenuto invece valido il detto accordo.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 2, art. 1325 c.c., n. 4, in relazione all’art. 1350 c.c., n. 11, art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1421 e 1392 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere valido l’accordo del 6 novembre 2002, in quanto una delle condividenti, Be.Bi., non era stata presente e non aveva sottoscritto l’accordo stesso; e non essendo sufficiente la dichiarazione di B.L. di sottoscrivere anche per la sorella Bi., assente, perchè priva di poteri rappresentativi. L’accordo, infatti, aveva ad oggetto un bene immobile e per principio generale all’atto di trasferimento dello stesso sarebbe stata necessaria la partecipazione di tutti i proprietari condividenti. In ogni caso, osserva la ricorrente, Be.Bi. con la sua condotta successiva al 6 novembre 2002 aveva chiaramente manifestato la propria opposizione all’accordo.

La ricorrente rileva ancora che la stessa Corte d’appello, con l’ordinanza in data 8-15 maggio 2007 (avente natura di sentenza non definitiva) aveva dichiarato la nullità dell’accordo per le medesime ragioni esplicitate con il motivo in esame. D’altra parte, ella ben poteva far valere la nullità dell’accordo, essendo a tanto interessata e potendo la nullità essere rilevata, anche d’ufficio.

3.1. – Il terzo motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 2074 del 2002).

Nel caso di specie, la censura si fonda sulla premessa della invalidità dell’accordo sottoscritto in sede processuale non da tutti i partecipanti alla comunione, e segnatamente non sottoscritto da Be.Bi.; e ciò perchè il detto accordo costituirebbe esso stesso un contratto di divisione, per la cui validità sarebbe stata necessaria la forma scritta e la sottoscrizione di tutti i condividenti.

La Corte d’appello ha, tuttavia, ricostruito diversamente la natura dell’accordo processuale sottoscritto da tre dei condividenti (per Be.Bi., assente all’udienza, risultava comunque apposta una sottoscrizione da parte di B.L.), e ha fatto corretta applicazione del principio per cui “le parti possono anche negli atti processuali effettuare dichiarazioni di volontà il cui incontro determina il sorgere di un negozio giuridico sostanziale incidente sul rapporto dedotto in giudizio. Pertanto, qualora in un giudizio divisorio le parti abbiano stipulato un accordo per la formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni si è in presenza di un accordo paradivisorio che, pur non producendo l’effetto distributivo dei beni stessi, tipico del contratto di divisione, ha finalità preparatoria di quest’ultimo ovvero – ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso – del provvedimento del giudice. Tale accordo, una volta perfezionato, può essere revocato o risolto solo col consenso unanime delle parti contraenti e può essere impugnato con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ma dallo stesso non si può recedere unilateralmente” (Cass. n. 6859 del 1982).

Alla luce di tale principio, ed anche a ritenere che la sottoscrizione apposta in udienza dal B.L. per Be.Bi. non fosse idonea a integrare una valida espressione di volontà in capo alla rappresentata, dunque, il contratto sottoscritto in udienza manteneva la propria validità ed era idoneo a vincolare i sottoscrittori all’osservanza degli impegni assunti. Ed è appunto ciò che la Corte d’appello ha affermato con motivazione del tutto congrua in relazione sia alla natura dell’accordo sottoscritto che alle conseguenze della mancata sottoscrizione da parte di Be.Bi.. Senza dire che le parti hanno almeno inizialmente, e sino alla successiva udienza dell’11 dicembre 2002, dato spontanea esecuzione all’accordo, atteso che, da un lato, Be.Bi. ha ceduto alla sorella B. le proprie quote relative ai beni da dividere e, dall’altro, la stessa B.B. ha chiesto la proroga del termine concesso in sede di udienza del 6 novembre 2002, al fine di completare la documentazione necessaria alla erogazione di un mutuo finalizzato al versamento della somma dovuta sulla base dell’accordo della cui validità oggi ella dubita.

4. – Con il quarto motivo B.B. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1423 c.c.. nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; ed ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello sarebbe incorsa nelle lamentate violazioni nell’affermare che successivamente alla sarebbe stata alcuna sorella Bi..

In primo luogo, osserva evidente la violazione dell’art. 1423 c.c., in quanto la condotta successiva delle convalidare un negozio nullo. In secondo luogo, nulla poteva desumersi dalla mancata rilevazione, al momento della sottoscrizione dell’accordo, della assenza di Bi., atteso che in quel momento essa ricorrente nulla poteva supporre in ordine ai rapporti tra le due sue sorelle e ben poteva presumere che Lidia avesse una procura di Bi.. Del resto, solo il 6 dicembre 2002 il nuovo difensore di Bi. aveva comunicato ai difensori delle altre parti che Bi. non aveva dato alcun incarico a L. per pattuire alcunchè in ordine alla divisione; e nella prima udienza successiva la sua difesa aveva dedotto la invalidità dell’accordo. Le dette circostanze consentivano altresì di escludere che alla istanza di proroga potesse essere attribuito un significato sanante, non essendo essa ricorrente alla data del 28 novembre ancora a conoscenza della volontà di Bi. contraria all’accordo.

Erronea era poi anche l’affermazione secondo cui Bi. non avrebbe contestato la validità dell’accordo, mostrando con il suo comportamento successivo la volontà di aderire allo stesso, avendo in contrario manifestato il proprio dissenso sia all’interno del processo che fuori. Doveva invece ritenersi irrilevante il fatto che Bi. avesse ceduto la propria quota ad essa ricorrente, trattandosi di circostanza inidonea ad incidere sulla questione della validità o no dell’accordo.

Nè la qualificazione dell’accordo come “paradivisorio” poteva valere a superare il rilievo della mancata sottoscrizione da parte di Bi., atteso che, come anche affermato dalla Corte d’appello nell’ordinanza del maggio 2007, il detto accordo sarebbe stato in ogni caso invalido per la mancata sottoscrizione di una dei comproprietari, la quale, neanche successivamente, aveva mostrato la volontà di aderire all’accordo.

4.1. – Il quarto motivo è infondato.

Le censure articolate dalla ricorrente muovono tutte dalla premessa che l’accordo stipulato in sede processuale all’udienza del 6 novembre 2002 sarebbe invalido. Ma, una volta accertata la validità di tale accordo in sede di esame del motivo precedente, non può che pervenirsi alla conclusione della infondatezza di tutte le altre censure che muovono dalla differente premessa della invalidità di quell’accordo.

Per il resto, è appena il caso di osservare che, anche ad ammettere che la condividente Be.Bi. non fosse stata parte dell’accordo divisorio, non essendo dimostrata l’esistenza di una procura in favore di sua sorella L. a sottoscrivere quell’accordo, ciò non di meno l’accordo stesso manterrebbe la propria validità per le ragioni esposte nel precedente di questa Corte, tutte ritenute sussistenti dalla Corte d’appello nel caso di specie. In proposito non può non rilevarsi che nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato che “il contratto con cui alcuni degli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti partecipanti alla comunione ereditaria (quomodo dividendum sit) ed assegnano a ciascuno la porzione spettantegli, vincolandosi all’osservanza del concordato assetto d’interessi, è valido in quanto, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità soltanto è richiesta la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In tale ipotesi si ha un contratto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, immediatamente vincolante ed efficace fra le parti contraenti e destinato a conseguire il suo effetto definitivo, consistente nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo, perchè l’attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformità delle pattuizioni negoziali. Siffatta adesione ove i contraenti non abbiano diversamente disposto – può essere utilmente manifestata fino a quando il vincolo obbligatorio derivante dal contratto non sia stato sciolto per effetto di un contrario comune accordo dei contraenti o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale di divisione che, essendo incompatibile con la ripartizione consensuale dei beni in esso prevista, ne renda impossibile l’estensione agli altri soggetti della comunione ereditaria” (Cass. n. 3529 del 1982; Cass. n. 22977 del 2013).

A nulla rilevano, quindi, le deduzioni della ricorrente in ordine alla precisazione effettuata dalla sorella Bi., la quale aveva comunicato di non avere mai incaricato la sorella L. di sottoscrivere l’accordo del 6 novembre anche per suo conto: trattasi, invero, di circostanze ininfluenti, posto che l’accordo correttamente è stato ritenuto valido dalla Corte d’appello in quanto non integrante esso stesso una divisone dei beni in comune, ma unicamente un accordo paradivisorio, suscettibile di acquisire efficacia in un momento successivo. D’altra parte, non è senza rilievo che neanche dopo la scadenza del termine entro il quale l’obbligazione assunta dalla attuale ricorrente avrebbe dovuto essere assolta è stata posta in discussione, nelle uniche forme possibili, la validità di quell’accordo.

Ed ancora, appaiono irrilevanti le deduzioni della ricorrente circa il rilievo attribuito dalla Corte d’appello alla sua condotta nel periodo compreso tra il 6 novembre 2002 e l’11 dicembre 2002, atteso che il comportamento della parte – consistente nella richiesta di proroga del termine concesso all’udienza del 6 novembre 2002 per il versamento della somma concordata con gli altri condividenti alla medesima udienza – non rileva ai fini della validità di un accordo già di per sè valido e non contestata con i rimedi a tal fine apprestati dall’ordinamento.

5. – Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 177, 152, 153 e 154 c.p.c. e artt. 1183 e 1256 c.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, censurando le argomentazioni della sentenza impugnata relativamente alla istanza di proroga, sulla quale il giudice istruttore non si era pronunciato anche se la stessa era stata presentata prima della scadenza del termine, essendosi limitato a prendere atto, alla successiva udienza dell’il dicembre 2002, dell’avvenuto versamento, da parte di B.G., della somma dovuta. La difesa della ricorrente aveva quindi richiesto la revoca dell’ordinanza dell’11 dicembre 2002, ma il giudice istruttore aveva disatteso tale richiesta ritenendo l’ordinanza del 6 novembre 2002 emessa sull’accordo delle parti e quindi non modificabile dal giudice se non con il consenso di tutte le parti; e il successivo reclamo era stato dichiarato inammissibile dal Collegio. La questione aveva poi formato oggetto di uno specifico motivo di appello, respinto dalla Corte ma, a giudizio della ricorrente, in violazione delle citate disposizioni, in quanto la stessa Corte ha qualificato il detto termine come processuale e quindi suscettibile di proroga ove tempestivamente richiesta.

Peraltro, prosegue la ricorrente, se si volesse qualificare il termine stabilito dall’accordo del 6 novembre 2002 come sostanziale, la soluzione adottata dalla Corte d’appello sarebbe comunque errata perchè non tiene conto del fatto che erano state evidenziate ragioni oggettive e non imputabili (esigenze di aggiornamento catastale, richiedenti un breve lasso di tempo per l’esecuzione e comunque preclusive della concessione del mutuo) che non consentivano il tempestivo adempimento, sicchè il termine avrebbe dovuto essere prorogato.

5.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che ben abbia fatto il giudice di primo grado – e il Collegio del Tribunale in sede di reclamo – nel ritenere non prorogabile il termine stabilito nell’ordinanza del 6 novembre 2002 per il versamento della somma dovuta da B.B., in quanto la detta ordinanza era stata adottata dal giudice sull’accordo delle parti ed era quindi irrevocabile e immodificabile da parte del giudice stesso. La Corte d’appello ha poi soggiunto che il termine in questione, “di natura processuale e non sostanziale”, non poteva essere prorogato dal giudice in quanto era “stato fissato dalle parti nel citato atto negoziale e poteva, perciò, essere prorogato solo con il consenso unanime delle parti”.

Nel contesto della motivazione adottata dalla Corte d’appello appare chiaro come il riferimento alla natura processuale e non sostanziale del termine sia frutto di mero errore materiale, atteso che le ragioni addotte dalla Corte appaiono univocamente orientate nel senso della natura sostanziale del termine e quindi della sua non prorogabilità in assenza del consenso di tutte le parti che avevano sottoscritto l’accordo contenente quel termine.

In tale contesto, le deduzioni della ricorrente, nella parte in cui si riferiscono alla affermazione della Corte territoriale, si rivelano prive di decisività, stante la evidente riconducibilità della detta qualificazione ad un errore materiale; nella parte in cui, invece, mirano a censurare la sentenza impugnata pur tenuto conto della natura sostanziale del termine, appaiono prive di fondamento, ove si consideri, da un lato, che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato le ragioni per cui la proroga del termine non poteva essere concessa, sicchè deve ritenersi insussistente il denunciato vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; dall’altro, non colgono nel segno, atteso che correttamente il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno ritenuto che il contenuto dell’accordo, ivi compreso il termine pattuito, potesse essere modificato solo con il consenso di tutte le parti che quell’accordo avevano sottoscritto Sarebbe, quindi, stato onere della ricorrente, prima di sollecitare la concessione della proroga del termine, di ottenere il consenso delle altre parti alla propria richiesta.

6. – Con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 732 e 720 c.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dolendosi che la Corte d’appello non abbia rilevato che lo stralcio di quota in favore di G., previsto dall’accordo del 6 novembre 2002, comportava l’estinzione dell’appartenenza di G. alla comunione ereditaria, sicchè egli non avrebbe potuto conservare la qualità di erede e di comproprietario e rendersi assegnatario del compendio immobiliare, risultando altrimenti violato l’art. 732 c.c.; disposizione questa, che sarebbe comunque violata quanto alla previsione di cui al secondo comma, atteso che l’accordo del novembre 2002 prevedeva un termine di trenta giorni mentre la disposizione legislativa fissa il termine di sessanta giorni.

In ogni caso, osserva la ricorrente, ella aveva esercitato il diritto di prelazione versando, all’udienza dell’8 ottobre 2013, l’equivalente in Euro di 70.000.000 di lire; e la Corte d’appello non ha dato minimamente conto di tale circostanza, affermando anzi che il diritto di prelazione non era stato esercitato.

Ed ancora, ad avviso della ricorrente risulterebbe violato l’art. 720 c.c., in quanto ella, a differenza di G., faceva parte della comunione ed era titolare della quota maggioritaria avendo acquistato la quota di Bi., divenendo titolare di 10/15; si era quindi in presenza di una situazione nella quale il giudice avrebbe dovuto disporre l’assegnazione della quota ad essa ricorrente, ai sensi del citato art. 720 c.c..

La ricorrente deduce ulteriormente che la sentenza impugnata sarebbe gravemente carente di motivazione nella parte in cui ha affermato che ella sarebbe stata inadempiente all’accordo del 6 novembre 2002 e che avrebbe avuto la facoltà di esercitare il proprio diritto di prelazione o comunque di chiedere l’assegnazione dell’intero, omettendo di considerare che tali diritti ella aveva esercitato.

6.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui suppone che B.G., per effetto della previsione della salvezza dello stralcio della sua quota contenuto nell’elaborato tecnico del c.t.u., recepito nell’accordo del 6 novembre 2002 – comportasse la esclusione di G. dalla comunione. Il detto accordo, infatti, aveva natura di accordo paradivisionale e quindi non era idoneo, di per sè, a determinare lo scioglimento della comunione, essendo unicamente finalizzato a determinare il quomodo dividendum sit. In sostanza, con la sottoscrizione dell’accordo del 6 novembre 2002, B.G. non aveva ancora perso la propria qualità di comproprietario del bene oggetto dell’accordo stesso, sicchè, verificatasi la condizione costituita dal mancato adempimento della sorella B. all’obbligo dalla stessa assunto, ben poteva esercitare la facoltà consensualmente riconosciutagli dalle sorelle con la sottoscrizione dell’accordo.

In questa prospettiva deve ritenersi infondata anche la denunciata violazione dell’art. 720 c.c., per avere il Tribunale attribuito il bene in divisione a B.G. anzichè alla sorella B., che per effetto della cessione della quota in suo favore da parte della sorella Bi. era divenuta comproprietaria maggioritaria del bene con conseguente necessità che l’assegnazione avvenisse in suo favore. Invero, non può non rilevarsi che la cessione delle quote della sorella Bi. alla ricorrente B.B. è avvenuta nel settembre 2003, allorquando cioè B.G. aveva adempiuto all’obbligo assunto nell’accordo del 6 novembre 2002 di versare la somma dovuta a titolo di conguaglio in favore delle sorelle, dando quindi piena esecuzione all’accordo in detta data raggiunto.

Per il resto, le deduzioni della ricorrente appaiono inammissibili, in quanto non tengono conto del fatto che, proprio in applicazione del citato accordo paradivisorio, B.G. si era avvalso della facoltà, a lui riconosciuta, di acquistare i beni oggetto di divisione nella eventualità in cui la sorella B. non avesse adempiuto all’obbligo, assunto con il medesimo accordo, di versare la somma equivalente a Lire 140.000.000 entro il termine di trenta giorni decorrente dalla ordinanza del 6 novembre 2002.

In questo contesto, le deduzioni ulteriori della ricorrente circa l’asserita violazione dell’art. 732 c.c., nonchè la denunciata mancata considerazione della opzione effettuata all’udienza dell’8 ottobre 2003 perdono di rilevanza, atteso che, appunto, la assegnazione a B.G. dell’immobile oggetto di divisione per effetto dell’adempimento, da parte sua, dell’obbligo di versamento della somma indicata, non avendovi in precedenza provveduto la sorella B., cui la detta facoltà era stata riservata in via prioritaria, doveva ritenersi a quel punto non ulteriormente revocabile se non per effetto di un diverso accordo tra i condividenti: accordo che, nella specie, non è intervenuto.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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