Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19209 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19209 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 26566-2015 proposto da:
IAIA MARIA, CESIM IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
IMPIANTI DI LAMANNA VITO & C SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore geom. VITO LAMANNA,
LAMANNA VITO in proprio, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio
dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentati e
difesi dall’avvocato LEONARDO SCARDIGNO giusta

2018

procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1602
contro

ZEUS FINANCE SRL in qualità di cessionaria dei
crediti

di ARIOSTO SRL,

in persona del

1

suo

Data pubblicazione: 19/07/2018

Amministratore e Legale rappresentante p.t. STEFANO
LORATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA
33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORGIO LEONE giusta procura a margine del

– controricorrente

avverso la sentenza n. 577/2015 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

2

controricorso;

Ritenuto che

1. La Cesim S.a.s. di Vito Lamanna, Vito Lamanna e Maria Iaia ricorrono,
affidandosi ad un unico motivo illustrato anche con memoria, per la cassazione
della sentenza della Corte d’Appello di Bari che respinse l’impugnazione
proposta avverso

la pronuncia

del Tribunale di Trani con la quale –

beni di loro proprietà, di valore di gran lunga superiore all’importo del credito
vantato dalla Ariosto Srl – venne rigettata ogni ulteriore domanda
risarcitoria nei confronti della predetta società.
2. L’intimato Zeus Finance ( in qualità di cessionario dei crediti della Ariosto
Srl) ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia resa in forma semplificata.

Considerato che

1. Con unico articolato motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 3 cpc, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cpc: assumono

che la Corte

territoriale non aveva valutato i numerosi elementi che deponevano per la
responsabilità aggravata della Ariosto Sri, consistenti nella circostanza che al
momento della proposizione del ricorso cautelare era stata prodotta una perizia
dalla quale emergeva in modo evidente la sproporzione fra il valore dei beni
ipotecati e quello del credito vantato: circostanza dalla quale doveva
evidentemente desumersi una resistenza temeraria alla lite, tenuto anche
conto che la parte convenuta era un istituto bancario, “soggetto altamente
qualificato” che doveva essere in grado di valutare preventivamente l’esatta
portata della garanzia ipotecaria di cui avvalersi.
Lamentano, inoltre, che la Corte territoriale, così come il Tribunale, aveva
ritenuto necessaria la prova del danno subito laddove il pregiudizio, nell’ipotesi
in esame, doveva ritenersi in re ipsa.
2. Il motivo è inammissibile.
3

confermato il provvedimento cautelare di restrizione dell’ipoteca iscritta sui

La Corte territoriale, infatti, confermando la pronuncia del Tribunale, ha
escluso in radice che sussistesse l’elemento costitutivo della responsabilità
risarcitoria ex art. 96 cpc in quanto “la pronuncia del primo giudice, nella parte
in cui ha ritenuto che l’iscrizione di ipoteca su beni di valore eccessivo rispetto
al credito garantito non può dar luogo a responsabilità civile, con conseguente
rigetto della relativa pretesa risarcitoria, non è stata oggetto di censura

“all’ulteriore responsabilità, di natura processuale, esclusa dal primo giudice
per carenza di prova del nesso causale e del danno” ( cfr. pag. …. sentenza
impugnata )
2.2. Tanto premesso, la censura prospetta l’omesso esame dei documenti
prodotti in relazione alla domanda risarcitoria principale che essendo stata
respinta in primo grado e priva di critica specifica in appello, è stata
legittimamente ritenuta dalla Corte territoriale coperta da giudicato, con
conseguente impossibilità a configurare la lite temeraria, esclusa con
motivazione congrua e logica ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata ).
Il motivo proposto dalla parte ricorrente, pertanto, si traduce

in

una

sostanziale richiesta di rivalutazione del merito dell’intera controversia,
preclusa in sede di legittimità , ancor più laddove la parte della decisione di
cui si invoca il riesame sia coperto dal giudicato per non essere stata investita
dall’appello: al riguardo, vale solo la pena di richiamare il consolidato
orientamento di questa Corte secondo il quale “il ricorso per cassazione non
introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera
ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un
rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che,
qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro
distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche
doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del
vizio di motivazione.” ( cfr. ex multis Cass. 4293/2016).
3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
4

specifica”: ha precisato, al riguardo, che i motivi d’appello attenevano

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in €
8200,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali
nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del

PQM

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