Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19209 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27517-2016 proposto da:

MARE BLU SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE,

38, presso lo studio dell’avvocato BARBARA AQUILANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GABRIELE RAPALI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIULIANOVA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2016 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Giulianova Sky Line spa (poi denominata Mare Blu spa) impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, l’avviso di accertamento ICI e irrogazione di sanzioni ed interessi n. 30 del 2011 emesso dal Comune di Giulianova per l’anno di imposta 2011, riferito ad aree fabbricabili denominate (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello osservando: a) che il valore di Euro 14 milioni delle aree fabbricabili era quello dichiarato dalla società ricorrente in occasione del contratto di compravendita non avendo la contribuente fornito elementi per dimostrare che il valore effettivo dell’immobile fosse diverso da quello dichiarato nell’atto, b) che i terreni fabbricabili oggetto dell’avviso di accertamento non erano ricompresi nella zona omogenea individuata dal Comune ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base un tre motivi. Ha resistito il Comune di Giulianova depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente omesso esame circa un fatto decisivo per i giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ci si duole del fatto che la CTR abbia considerato le aree in questione escluse dalla valutazione tabellare della delibera consiliare nr 47/2012 sulla scorta di una nota dirigenziale postuma e priva di valore, omettendo di esaminare le critiche e le riserve formulate nell’atto di appello con riferimento all’utilizzabilità di tale documento e tutta la documentazione facente parte della delib. n. 47 del 2012, dalla quale risultava che la zona (OMISSIS) era inserita topograficamente ed urbanisticamente, nelle stime compiute dal Comune ai fini dell’individuazione dei valori impositivi dal approvare e ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1993, art. 59, all’interno della fascia Litoranea.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1 lett g, degli artt. 3,53, e 23 Cost., dell’art. 10statuto dei diritti del contribuente, per avere la CTR erroneamente omesso di valorizzare le stime espresse nella delibera consiliare di autolimitazione dell’accertamento, cosi violando fondamentali principi di uguaglianza, certezza delle situazioni e affidamento.

1.2 Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza (CTR Abruzzo 25/3/13) resa su un ricorso promosso dalla società Giulianova Sky Line srl, diventata Mare Blu spa, avverso avviso di accertamento in rettifica ICI per l’anno 2007 emesso dal Comune di Giulianova relative alle aree oggetto del presente giudizio.

2. Il primo motivo è per più versi inammissibile.

2.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis al caso concreto in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il giorno 11 settembre 2012, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, non può essere proposto riscorso per Cassazione, per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado.

2.2 Nella fattispecie in esame sia i giudici di primo e secondo grado hanno riconosciuto la fondatezza dell’accertamento ICI del Comune di Giulianova determinando il valore venale dell’area fabbricabile sulla base dell’atto di compravendita. Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; anzi dalla lettura dell’impugnata sentenza e dall’esame del ricorso emerge che la CTR abbia integralmente condiviso la valutazione dei fatti e le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

2.3 Per altro verso, non di “omesso esame” si tratterebbe (come oggi richiesto dalla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile) ma, al limite, di errata ricostruzione probatoria circa l’esatta ubicazione delle aree. In ogni caso, tuttavia, neppure si tratterebbe di “fatto decisivo”, perchè il Comune, come meglio tra breve si dirà, poteva legittimamente identificare la base imponibile con il corrispettivo di vendita quand’anche, come sostenuto dalla società, le aree si fossero in effetti trovate ricomprese nella delibera.

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 La CTR, con insindacabile accertamento di fatto, ha escluso l’inserimento dei terreni fabbricabili oggetto dell’avviso di accertamento all’interno della zona omogenea individuata dal Comune ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la delib. consiliare n. 47 del 2012, ed ha determinato il valore venale dei suoli sulla base delle dichiarazioni contenute nell’atto di compravendita concluso dallo stesso contribuente. In tal modo il Giudice di appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è incorso nella denunciata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 ed ha correttamente applicato la norma di legge di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, richiamato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 3.

3.2 In ogni caso, anche a voler considerare i terreni fabbricabili inseriti all’interno della zona omogenea individuata dal Comune, va rilevato come il potere di autolimitazione non esclude che il comune possa applicare l’imposta su un valore venale (principio cardine perchè ex lege) superiore a quello deliberato (puramente presuntivo ed analogo a quello degli studi di settore), in forza della peculiarità della fattispecie e dell’esistenza di altri elementi oggettivi che denotino la non rispondenza dei valori di delibera al criterio legale. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare (Cass. ord. n. 4605/18 ed altre) che “in tema di ICI, l’adozione della delibera, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall’altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l’imposta dovuta”.

3.3 La CTR, determinando il valore sulla scorta del corrispettivo denunciato nel contratto, in mancanza di elementi concreti di segno contrario forniti dal contribuente, ha correttamente applicato i principi sopra enunciati.

4 Il terzo motivo è inammissibile in quanto una sentenza non può essere considerata ” fatto decisivo” il cui omesso esame è censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; valgono, inoltre, le considerazioni già svolte nella disamina del primo motivo di ricorso.

5 In conclusione il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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