Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19209 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19209

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6511-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

Nonchè:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

P.R., consulente aziendale, impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Venezia il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria nei confronti di una domanda di rimborso di somme corrisposte a titolo di Irap negli anni dal 2001 al 2005;

l’adita commissione respingeva il ricorso in quanto il professionista, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, aveva indicato spese annuali di importo rilevante, da cui desumere l’esistenza di una autonoma organizzazione;

il gravame del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria regionale del Veneto in relazione a tutte le annualità eccezion fatta per il 2005, stante che l’esame delle dichiarazioni annuali aveva evidenziato emolumenti corrisposti a terzi, per impiego di attività di lavoro, solo in detto anno;

avverso la sentenza d’appello, depositata il 18-1-2011 e non notificata, ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate, deducendo tre motivi;

il contribuente si è difeso con controricorso e ha proposto un motivo di ricorso incidentale sul capo della decisione afferente all’anno 2005; il contribuente ha infine depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo del ricorso principale l’agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 sul rilievo che il professionista che si avvalga dell’organizzazione di terzi – nel caso di specie, delle società con le quali erano stati stipulati i contratti di collaborazione professionale – è soggetto passivo dell’Irap;

col secondo mezzo deduce poi l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte afferente la valutazione dell’autonoma organizzazione, giacchè la commissione tributaria avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sull’esistenza della struttura organizzativa delle due società presso le quali il contribuente aveva svolto la propria attività di consulenza, nonchè sulle dichiarazioni dei redditi riflettenti spese sostenute e collegate alla detta attività, asseritamente rimborsate dalle società committenti, oltre che relative all’apporto di terzi;

col terzo mezzo la ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè nessun elemento probatorio era stato fornito dal contribuente al fine di giustificare il diritto al rimborso;

il ricorso principale va disatteso;

il primo motivo è manifestamente infondato, giacchè è pacifico, in base a quanto emergente dallo stesso ricorso dell’agenzia delle entrate, che le società, la cui struttura organizzativa è stata richiamata a sostegno della configurabilità del presupposto dell’Irap versata dal professionista, erano semplicemente le committenti di un’attività di consulenza professionale, per lo sviluppo dell’area marketing e per la realizzazione di progetti presso clienti propri;

in tema di Irap, è soggetto passivo dell’imposta chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo “know-how”, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (cfr. Cass. n. 30753-11; Cass. n. 9692-12; Cass. n. 21106-12);

nella indicata prospettiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, ai fini della soggezione a Irap dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi (v. per tutte Cass. 14878-15); cosa che la commissione tributaria ha motivatamente escluso affermando che l’attività del professionista risultava svolta personalmente presso la struttura organizzata delle committenti;

il secondo motivo è inammissibile: esso nella prima parte riflette una questione giuridica (vale a dire la questione appena esaminata con riguardo al primo motivo di ricorso) e, nella seconda parte, un sindacato di fatto a proposito di ciò che si sarebbe dovuto desumere dalle dichiarazioni dei redditi; quelle stesse dichiarazioni, però, che la commissione ha esaminato con esito opposto;

il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto, sotto spoglie di censura in iure (sub specie di violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova), si risolve in un tentativo di revisione del giudizio inerente la valutazione della prova;

va accolto invece il ricorso incidentale del contribuente, col quale, in unico motivo, si denunzia il vizio di motivazione della sentenza per non aver illustrato il percorso logico finalizzato a sostenere il rigetto del gravame quanto all’annualità 2005, e per aver motivato in termini contraddittori rispetto alla premessa attinente alla prova del diritto al rimborso;

il motivo è fondato con riguardo alla censura di insufficiente motivazione;

le Sezioni unite di questa Corte hanno da ultimo affermato che il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (v. Cass. Sez. U n. 9451-16);

se ne desume che non è sufficiente, onde escludere il diritto al rimborso dell’Irap, motivare in rapporto a dichiarati compensi corrisposti a terzi;

codesti compensi, dalla sentenza riferiti a un ammontare annuo (per il 2005) di Euro 13.710,00, in sè non esauriscono la questione della debenza dell’Irap, ove non ne sia parimenti accertata l’eccedenza rispetto all’impiego di un dipendente con mansioni esecutive;

l’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale del Veneto, diversa sezione, per nuovo esame in ordine alla domanda relativa all’annualità 2005;

la commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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