Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19208 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30165-2005 proposto da:

ELETTRONICA VENETA & INEL SPA P. IVA (OMISSIS) in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BARNABA ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAGHI ALDO,

TABACCHI MARINA;

– ricorrente –

contro

SOCIETE’ LYONNAISE DE BANQUE SA in persona del Vice Direttore Sig.

J.J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato GUERRA PIETRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUBINO SAMMARTANO

MAURO;

– controricorrente –

e contro

G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 482/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Claudio LUCISANO, con delega depositata in udienza

dall’Avvocato;

udito l’Avvocato Claudio COGGIATTI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RUBINO SAMMARTANO Mauro difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

guanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 6.10.1989 la IN.EL – Industrie Elettromeccaniche s.p.a. proponeva opposizione al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Treviso le aveva ingiunto di pagare la somma di FF. 466.211,80 in favore della Societè Lyonnaise de Banque s.a., cessionaria di tale credito da altra società francese, la P.H.D. s.a.. A sostegno dell’opposizione, l’opponente eccepiva in compensazione il controcredito risarcitorio vantato nei confronti della predetta cedente, per i vizi della merce che questa le aveva venduto, ed otteneva di chiamarla in causa, formulando nei confronti di quest’ultima domanda di condanna ai danni e al pagamento di altro credito, di L. 41.626.850, quale prezzo di vendita di altra merce.

Resistendo la sola parte opposta, contumace la terza chiamata in causa, il Tribunale rigettava l’opposizione.

L’impugnazione proposta dalla IN.EL era respinta dalla Corte d’appello di Venezia.

Riteneva la Corte territoriale che fosse infondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda proposta dall’opponente nei confronti della P.H.D. s.a., in quanto la chiamata in causa era stata disposta al fine di stabilire il soggetto cui competeva il credito azionato in via monitoria, sicchè, riconosciuta come creditrice la banca opponente, la partecipazione al giudizio della P.H.D. s.a. aveva esaurito il proprio scopo. Quanto alla domanda avanzata dalla IN.EL contro la parte chiamata in causa, la Corte territoriale osservava che tale domanda era stata mutata nel corso del giudizio, senza che la IN.EL avesse provveduto a notificare tale mutamento alla P.H.D., contumace. In ogni caso si trattava di domanda implicitamente respinta dal giudice di primo grado – con la formula di rigetto di ogni altra istanza, eccezione e deduzione, contenuta nel dispositivo – ovvero eccedente il thema decidendum del giudizio di opposizione.

Rilevava, quindi, che quella sollevata nei confronti della banca opposta fosse un’eccezione di compensazione (non legale, ma) giudiziale, e non una domanda riconvenzionale, e che pertanto non potesse essere esaminata se non in un separato e autonomo giudizio di cognizione. Rilevava, ancora, che sebbene non esaminate, per effetto di assorbimento, le eccezioni di prescrizione e di decadenza dall’azione di garanzia per vizi di cui agli artt. 1494 e 1495 c.c. sollevate dalla banca francese, erano fondate, di guisa che avrebbero comportato il rigetto nel merito della pretesa della IN.EL. Concludeva, infine, osservando che doveva escludersi sia che l’appellante potesse opporre alla banca cessionaria un’eccezione d’inadempimento della società cedente, poichè trattandosi di inadempimento definitivo sarebbe stato possibile soltanto il rimedio risolutorio; sia che il controcredito risarcitorio opposto integrasse una compensazione meramente contabile, trattandosi non di riscontrare fra loro componenti positive e negative, ma di contrapporre fra loro asseriti crediti.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la Elettronica Veneta & IN.EL. s.p.a., formulando sette motivi d’annullamento, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Societè Lyonnaise de Banque s.a., che pure ha depositato memoria.

La P.H.D. s.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione dell’art. 106 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 183 e 292 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè l’illogicità della motivazione su di un punto decisivo della controversia, sostenendo di non aver mutato, ma solo emendato, in sede di precisazione delle conclusioni, la propria domanda nei confronti della P.H.D, e che il giudice d’appello, ritenendo che la chiamata in causa di quest’ultima fosse funzionale unicamente a individuare il soggetto creditore della somma (ingiunta, non ha considerato che la IN.EL aveva chiesto anche l’accertamento dei propri crediti verso la parte terza chiamata in causa. La Corte territoriale, inoltre, ha fatto propria l’illogica motivazione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che l’eccezione riconvenzionale di compensazione non potesse essere accolta in quanto di non facile e pronta motivazione e non dedotta in forma di specifica domanda.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 35, 36 e 99 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., nonchè il vizio di motivazione.

Se è vero sostiene parte ricorrente – che la differenza tra eccezione e domanda consiste nel fatto che la prima ha la sola funzione di paralizzare la domanda avversa mentre la seconda mira anche ad un effetto di giudicato, non v’è dubbio che, nella specie, la società opponente anche nei confronti della Societè Lyonnaise de Banque non ha svolto mere eccezioni, ma vere e proprie domande, dirette ad accertare il diritto al risarcimento dei danni per la merce fornita dalla P.H.D., il credito verso quest’ultima per la fornitura di merce per L. 41.626.850 e, previa compensazione delle opposte ragioni di credito, l’infondatezza della pretesa della ricorrente.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione, per altro verso, dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione, perchè nei confronti della P.H.D. la IN.EL ha svolto una vera e propria domanda su cui la Corte territoriale non si è pronunciata, così come non ha preso in considerazione la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove dedotte dall’opponente.

4. – Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 1242, 1243 e 1264 c.c. e art. 1248 c.c., comma 2, nonchè dell’art. 35 c.p.c.. La sentenza impugnata, si afferma, erra nella parte in cui ha escluso la possibilità di operare una compensazione giudiziale del credito risarcitorio con quello azionato con il decreto ingiuntivo, ritenendo il primo illiquido e oggetto di sola eccezione, e non di domanda. Per contro, prosegue parte ricorrente, si tratta di una compensazione in senso atecnico, che comporta un mero accertamento contabile, e non di un’eccezione, bensì di una vera e propria domanda. Se a ciò si aggiunge che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, va da sè l’erroneità della decisione impugnata, anche sotto il profilo dell’art. 1248 c.c., che impedisce soltanto al debitore ceduto, cui sia stata notificata la cessione, di opporre al cessionario la compensazione posteriore alla notificazione stessa.

5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 1248 c.c., comma 2 e il vizio di motivazione, atteso che tale norma consente di opporre in compensazione tutti i crediti che siano sorti antecedentemente alla notifica della cessione, anche se estranei ai titoli che la supportano.

6. – Il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 1495 c.c. e l’illogicità della motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto i vizi, si sostiene, riguardavano il funzionamento di macchinari e, pertanto, erano riconoscibili non ictu oculi, ma solo con la messa in funzione, rispetto alla quale la contestazione, oggetto anche di apposito capitolo di prova oltre che di documenti, era tempestiva.

7. – Con il settimo motivo è dedotta la violazione, sotto un ulteriore aspetto, dell’art. 1248 c.c., comma 2, artt. 1453, 1241 e 1243 c.c., nonchè l’illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso sia che l’appellante potesse opporre alla banca cessionaria un’eccezione d’inadempimento della società cedente, poichè trattandosi di inadempimento definitivo, sarebbe stato possibile soltanto il rimedio risolutorio, sia che il controcredito risarcitorio opposto integrasse una compensazione meramente contabile, trattandosi non di riscontrare fra loro componenti positive e negative, ma di contrapporre tra loro asseriti crediti. Sostiene parte ricorrente che non è dato di comprendere in quali termini potrebbe concretizzarsi una possibilità di opporre in compensazione un credito, se non in un giudizio che verta, appunto, anche su quest’ultimo. D’altra parte, l’art. 1453 c.c. consente di agire anche solo per il risarcimento dei danni, senza chiedere la risoluzione del contratto. Infine, l’art. 1241 c.c., in base al quale i due debiti contrapposti si estinguono automaticamente allorchè vengono a coesistere, era in ogni caso applicabile per il credito da fornitura.

8. – I primi tre motivi, da esaminare assieme in quanto ripetitivi di critiche sostanzialmente identiche tra loro, sono (al netto di talune erronee affermazioni sulle nozioni processuali basiche di domanda e di eccezione) fondati limitatamente alla censura di omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione proposta nei confronti della Societè Lyonnaise de Banque e sulla domanda avanzata nei confronti della parte terza chiamata in causa.

8,1. – L’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’eccezione di compensazione sollevata dalla IN.EL nei confronti della banca opposta non potrebbe essere esaminata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo essere oggetto di altro, separato e autonomo giudizio di cognizione, è errata, anche se per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dal ricorrente. Benchè la compensazione sia stata veicolata, nei confronti della banca opposta, da un’eccezione, e non da una domanda, riconvenzionale, in quanto con essa la IN.EL ha inteso paralizzare la pretesa della Societè Lyonnaise de Banque e non già chiedere la condanna di quest’ultima al pagamento della differenza, la regola dell’art. 1243 cpv. c.c. – che subordina la compensazione giudiziale alla facile e pronta liquidazione del controdebito opposto, diversamente dovendosi accertare quest’ultimo in un separato giudizio – è stata erroneamente applicata dalla Corte veneta, in quanto tale norma, dettata per la compensazione in senso proprio, risulta inapplicabile alla compensazione ed. impropria o contabile, che ricorre quando i due crediti derivano dal medesimo rapporto giuridico. In tale ultimo caso, il costante indirizzo di questa Corte è nel senso che il giudice debba procedere ad accertare le rispettive ragioni di dare e avere indipendentemente dalla proposizione di un’apposita eccezione o domanda riconvenzionale, compensando i crediti fino a reciproca concorrenza (cfr. tra le molte, Cass. nn. 7624/10,28855/08, 6055/08,17390/07, 20324/04 e 16561/02).

Tale principio non soffre deroga nel caso in cui, come nella specie, sia stato azionato un credito oggetto di cessione, perchè il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (v.

Cass. nn. 575/01 e 8485/99).

8.1.1. – Nello specifico, mentre l’allegazione del controcredito di L. 41.626.850 per la fornitura di altre merci ha natura di compensazione in senso proprio, poichè tale credito deriva da un rapporto contrattuale diverso da quello costituente il titolo del credito ceduto, deve ritenersi impropria la compensazione del credito risarcitorio, avendo la società odierna ricorrente dedotto a proprio vantaggio un diritto che scaturisce dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il credito ceduto dalla P.H.D. s.a. alla Societè Lyonnaise de Banque.

8.2. – Del pari errate in diritto sono le ragioni che hanno indotto la Corte veneta a escludere che la sentenza di primo grado fosse incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda della IN.EL verso la P.H.D., ossia che la chiamata in causa di quest’ultima, effettuata allo scopo di stabilire la parte cui spettasse il credito ingiunto, avrebbe esaurito la sua funzione con l’accertamento dell’intervenuta cessione in favore della Societè Lyonnaise de Banque, per cui non poteva procedersi ad altro accertamento tra la IN.EL e la P.H.D.;

che, comunque, vi ostasse la modifica delle conclusioni, non notificata a quest’ultima parte ai sensi dell’art. 292 c.p.c.; che, ad ogni modo, non vi sarebbe stata omessa pronuncia ad opera del giudice di primo grado, ma reiezione implicita, essendo stata inserita nel dispositivo la frase di rigetto di ogni altra istanza, eccezione o deduzione; e che, infine, l’esistenza di eventuali debiti della P.H.D. verso la IN.EL fosse oggettivamente estranea al thema decidendum del procedimento di cognizione instaurato fra creditore e debitore a seguito del decreto ingiuntivo.

Posto che l’obbligo di pronuncia da parte del giudice sorge in relazione ad ogni domanda giudiziale e nei confronti di ogni parte contro cui questa sia avanzata, e che la stessa qualità di parte dipende, appunto, dal proporre o dall’essere destinatari di una domanda, è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 112 c.p.c. che la chiamata in causa del terzo sia stata dettata anche dall’interesse ad accertare l’avente diritto alla prestazione richiesta dall’attore, ove il chiamante abbia rivolto verso il terzo anche una propria domanda, che al pari delle altre deve essere, ove ammissibile, decisa nel merito. La circostanza che tale chiamata sia stata effettuata dall’opponente al decreto ingiuntivo non spiega, al riguardo, alcuna efficacia impeditiva, atteso che l’opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione (ex pluribus e da ultimo, v. Cass. n. 5754/09) e permette, dunque, i medesimi ampliamenti del thema decidendum consentiti in ogni altro processo a rito comune.

Le eventuali modifiche delle conclusioni, sempre che si collochino nell’ambito della semplice emendatio libelli, non devono essere notificate alla parte contumace, atteso che l’art. 292 c.p.c. prescrive che al contumace debbano essere notificate con una apposita comparsa le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione o modificazione delle domande originariamente proposte e notificate (cfr. Cass. n. 11840/91).

Infine, non possono ritenersi rigettate per implicito determinate domande, eccezioni o deduzioni, sulla base della semplice dichiarazione, contenuta nella sentenza, di rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, trattandosi di mera clausola di stile (Cass. S.U. n. 1328/67 e Cass. n. 1232/63).

8.2.1. – Nel caso di specie la IN.EL già con l’atto di chiamata in causa (fatto processuale verificabile in sede di legittimità) ebbe a proporre domanda di condanna della P.H.D. al pagamento della somma che fosse risultata a suo favore, operate le compensazioni del caso (id est, per il credito risarcitorio relativo ai vizi della merce e per quello avente ad oggetto il pagamento del prezzo di L. 41.626.850), di guisa che la Corte territoriale, essendo stata specificamente impugnata l’omessa pronuncia in cui era incorsa la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto decidere nel merito.

8.3. – Non vi costituiva ostacolo la circostanza che entrambi i suddetti crediti fossero stati opposti in compensazione contro tutte e due le controparti – la banca opposta e la società terza chiamata in causa – nell’un caso sotto forma di eccezione, nell’altro sotto forma di domanda, poichè come è consentita – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la proposizione di domande alternative anche incompatibili fra loro (cfr. Cass. nn. 6629/08 e 2083/95), così deve ritenersi possibile una difesa altrettanto alternativa, sotto forma di eccezione o di domanda riconvenzionale, nei confronti di più parti potenzialmente o effettivamente pretendenti.

9. – L’accoglimento dei suddetti motivi assorbe l’esame delle restanti censure.

10. – Conclusivamente, accolti per quanto di ragione i primi tre motivi ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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