Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19208 del 19/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19208 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso 15748-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2160

avvocati RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –


contro
rt

PUGLIESE

T cV

rsi

0(0232_40er
ivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 19/08/2013

VIA

GIUSEPPE

FERRARI

2,

presso

lo

studio

dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;
,

– controricorrente –

. avverso la sentenza n. 72/2007 della CORTE D’APPELL
dt

TARANTO, depositata il 31/05/2007

R.G.N. 216/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per:
in via principale accoglimento, in sub rinvio a nuovo
ruolo per attesa Corte Costituzionale.

•••

SEZ.DIST. DI

Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce — Sezione distaccata di
Taranto — confermando la sentenza di primo grado , ha accertato il diritto dell’odierno intimato alla
perequazione automatica della maggiorazione di lire 30.000, prevista per il trattamento
pensionistico degli ex combattenti e assimilati dall’art.6 della legge n.140/1985, a far tempo dalla
data di entrata in vigore della suddetta norma, ancorchè a tale data non fosse stato ancora acquisito
dall’assicurato il diritto a pensione.

Resiste l’intimato con controricorso.

Considerato in diritto
1.Nell’unico motivo l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.6 legge 15
aprile 1985 n.140 e dell’art.2, comma 505, legge 24 dicembre 2007 n.244, osservando che l’
incremento della maggiorazione della pensione, previsto dall’art.6 cit. non può che decorrere dalla
data di concessione della maggiorazione medesima, a sua volta (necessariamente) coincidente con
quella di decorrenza del trattamento di pensione; conseguendone che solo dal momento in cui si
acquisisce la pensione si acquisiscono anche la maggiorazione e il suo aumento in virtù della
perequazione automatica. Aggiunge che la esposta interpretazione è stata “certificata” dallo stesso
legislatore con la norma di interpretazione autentica di cui all’art.2, comma 505, della legge
n.24412007, e chiede alla Corte, nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art.366-bis c.p.c., di
stabilire “se, a colui che ha conseguito la pensione in epoca successiva al I° gennaio 1985, la

maggiorazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti di euro 15,49 (già lire 30.000)
prevista dall’art.6 della legge 15 aprile 1985 n.140 deve essere attribuita ,al momento di
decorrenza della pensione, al valore nominale oppure al valore incrementato a seguito
dell’applicazione della perequazione automatica al periodo compreso fra 1’1.1.1985 e la data di
decorrenza della pensione”.
2. Nel controricorso si osserva che un quesito così formulato non sarebbe idoneo a
rispondere alla previsione della citata norma processuale (conseguendone l’inammissibilità del
ricorso dell’INPS) perché non enuclea, rispetto alle varie argomentazioni svolte nella esposizione
del motivo di impugnazione, il principio di diritto a ciascuna di esse ricollegabile e perché, inoltre, è
■••

esposto in forma alternativa, in tal modo imponendo a questa Corte l’onere di scegliere tra due
possibili soluzioni e rendendo, quindi, necessario un suo “intervento interpretativo che
sconfinerebbe facilmente nella manipolazione o nella correzione”.

A

Di questa sentenza l’INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo.

3. I rilievi in questione sono privi di fondamento, dovendo obiettarsi a) che, giusta
l’esplicita previsione dell’art.366-bis c.p.c. il quesito di diritto deve essere formulato a conclusione
della “illustrazione di ciascun motivo”, non certo, quindi, con riferimento alle singole
argomentazioni che, come nella specie, siano esposte dal ricorrente come idonee, nel loro
insieme, a dare giuridico fondamento al motivo stesso; b) che quesito di diritto “alternativo” è
quello con cui il ricorrente prospetta, come possibili, due o più

soluzioni giuridiche della

controversia, ma sempre tali , tuttavia, da indurre a definirla nel senso da esso voluto: il che,

dall’ INPS che ponga, problematicamente, la scelta tra la interpretazione della legge auspicata dal
ricorrente e la diversa tesi ermeneutica sostenuta nella sentenza impugnata.
4. Tanto precisato, il ricorso dell’INPS va accolto, dal momento che la questione di cui si
controverte, se cioè la maggiorazione di che trattasi debba essere attribuita al valore nominale
oppure al valore incrementato a seguito dell’applicazione della perequazione automatica al periodo
compreso fra il 1.1.1985 e la data di decorrenza della pensione è già stata più volte affrontata dalla
giurisprudenza di legittimità e – dopo un’iniziale, diverso orientamento – risolta con l’affermazione
del principio, che può ormai ritenersi consolidato (cfr,tra tante pronunce conformi, tra le più recenti:
_

Cass., n.2057 del 2011, nn. 21360 e 14909 del 2010, nn. 27778, 15054, 14050, 13723 del 2009)
secondo cui l’art.6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 va interpretato nel senso che coloro che
conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio 1985 hanno diritto alla
maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dal comma 2, e non già nella
somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica relativa al periodo compreso
tra il primo gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione.
5. All’affermazione del suddetto principio ha contribuito, risolutivamente, la sentenza
n.401/2008 della Corte Costituzionale (pronunciata a seguito di rimessione , tra l’altro, da parte
della Corte d’appello di Trieste con l’ordinanza citata dall’odierno controricorrente), che ha
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione

all’evidenza, non può dirsi rispetto a un quesito, come quello che conclude il motivo qui proposto

autentica di cui all’art.2, comma 505, della legge n.244/2007 con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
Cost., osservando che, fino al momento della maturazione della pensione, nessun diritto a una
maggiorazione della medesima (e, quindi, al relativo incremento) può costituirsi in capo al
soggetto, anche se egli appartiene ad una delle categorie che il legislatore, in considerazione di
pregresse vicende, ha voluto beneficiare. Ha soggiunto il giudice delle leggi che se il legislatore
– avesse voluto riconoscere un autonomo diritto al beneficio combattentistico, avrebbe disposto
l’immediata attribuzione periodica delle relative somme a tutti coloro che rientravano nelle
categorie previste, in aggiunta alla retribuzione, indipendentemente dalla posizione previdenziale;

R

2,

ne’ avrebbe parlato di perequazione del detto beneficio, utilizzato, cioè, un’espressione che
normalmente si riferisce ai trattamenti di quiescenza. Conclusivamente, secondo la Corte
Costituzionale, la subordinazione dell’acquisizione del diritto alla maggiorazione prevista dal
precitato art.6 (come autenticamente interpretato) alla maturazione del diritto a pensione e la sua
inclusione in quest’ultima, fa si che non sia irragionevole la disposizione di interpretazione autentica
laddove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione
del beneficio combattentistico, così da doversene escludere la contrarietà agli artt. 3 e 38 Cost.,

processuali presupponenti la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, si che
la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del suddetto parametro costituzionale.
6. In definitiva, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, va
riaffermato il seguente principio di diritto. “L ‘art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 va

interpretato nel senso che coloro che conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio
1985, hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dal
comma 2, e non già nella somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica
relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione”.
7. Consegue all’accoglimento del ricorso dell’INPS

la cassazione della sentenza

impugnata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito
con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
8. Si compensano fra le parti le spese dell’intero processo in considerazione dell’evoluzione
della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi nel senso qui condiviso dopo l’intervento
legislativo di interpretazione autentica e quello della Corte costituzionale, entrambi successivi alla
data di deposito della sentenza impugnata.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda.
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2013

Ict„,
Il Cons. estensore

Il esid

nonché, sotto altro profilo, all’art.24 Cost., per essere tale ultima disposizione attributiva di diritti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA