Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19208 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19208 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 16575-2015 proposto da:
SANTARONI IOLE, SANTARONI DANIELA, SANTARONI CINZIA,
SANTARONI MARIO, SANTARONI ENRICO, SANTARONI FABIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 51B, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI,
che li rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

INTESA SANPAOLO SPA , in persona del procuratore avv.
GIUSEPPE PRIMICERI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio
dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

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Data pubblicazione: 19/07/2018

difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3412/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2018 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

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Ritenuto che

1. Iole, Enrico, Daniela e Cinzia Santaroni, in proprio ed in qualità di eredi di
Fortunato Santaroni, ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione
della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando parzialmente la
pronuncia del Tribunale, aveva ridotto la somma liquidata a titolo di

notevolmente inferiore al valore dei beni di loro proprietà che la Intesa
Gestione Crediti Spa aveva eseguito, in ragione della garanzia prestata in
qualità di fideiussori della società Isamarilina Srl.
2. Ha resistito la Intesa San Paolo Spa.
Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia resa in forma semplificata.

Considerato che

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 5 cpc , l’omesso
esame di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di discussione fra le
parti e relativo alla riduzione del quantum debeatur statuito dalla Corte
territoriale: assumono che non erano state adeguatamente considerate le
conseguenze derivate, in qualità di garanti della società, dalla segnalazione
alla centrale rischi, con particolare riferimento al “blocco di qualsiasi
finanziamento” che aveva imposto l’interruzione di fatto della loro attività come
costruttori edili.
1.1 II motivo è inammissibile in quanto contiene una censura , generica ( v.
pag. 7, primo, secondo e terzo cpv del ricorso nella quale si parla di “ingenti
danni” dal 1999 al 2006 ) e meramente assertiva dell’erroneità di quanto
statuito dalla Corte territoriale: in tal modo, la critica maschera una richiesta di
rivalutazione del merito della controversia, non consentita in questa sede in
presenza di motivazione congrua (v. pag. 5 sentenza) che da conto delle
ragioni della riduzione del risarcimento, ricondotte da una parte alla necessità
di colmare l’assenza di qualunque indicazione del primo giudice circa i criteri
utilizzati per la liquidazione del danno , e dall’altra alla sostanziale legittimità
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risarcimento del danno per l’iscrizione ipotecaria relativa ad un credito

della condotta dell’Istituto di credito che aveva segnalato alla Centrale rischi
la presenza di una sofferenza bancaria della società Isamarílina srl, della
quale gli odierni ricorrenti erano fideiussori.
Al riguardo, vale solo la pena di richiamare il consolidato orientamento di
questa Corte secondo il quale “il ricorso per cassazione non introduce
un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della

a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia
attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,
ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è
inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali
“rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.” ( cfr. ex
multis Cass. 4293/2016)
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano , ex art. 360 n° 3, la violazione
ed erronea applicazione dell’art. 96 cpc : censurano, al riguardo, il riferimento
dei giudici d’appello alla sentenza di questa Corte ( Cass. 21570/2012 ),
utilizzato per argomentare in ordine al criterio adottato per la liquidazione (
ridotta ) del danno.
Assumono i ricorrenti che il richiamo alla responsabilità aggravata per lite
temeraria ( oggetto di quell’arresto ) era del tutto inconferente con la
questione in esame.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il

richiamo giurisprudenziale utilizzato dalla Corte territoriale – che

effettivamente rievoca un criterio di liquidazione adottato in una diversa
materia risarcitoria – non coglie la ratio decidendi della sentenza che
contiene, comunque, un parametro valido per la liquidazione equitativa del
danno, parametro che non risulta illogico per il risarcimento nella materia in
esame ( cfr. Cass. 15568/2004) , tenuto conto del confine entro il quale è
stato inquadrato il pregiudizio subito dai ricorrenti.
Al riguardo, si ribadisce che la liquidazione del danno non patrimoniale ( quale
è quello in esame ) non può essere compiuta se non con criteri equitativi,
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sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio,

tenendo conto della gravità del fatto e del pregiudizio concreto subito dal
danneggiato, strettamente correlatOalla quota di illegittimità della condotta del
danneggiante. La concreta determinazione dell’ammontare del danno rimane
insindacabile in sede di legittimità qualora il giudice dia conto d’aver
considerato questi fattori ed il giudizio sia congruente al caso concreto e la
determinazione non risulti palesemente sproporzionata per difetto od eccesso (

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
PQM

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in C 3200,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario spese
generali nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del

cfr. Cass. 15568/2004; Cass. 6285/2004; Cass. 23233/2013 )

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