Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19208 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 07/07/2021), n.19208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4577/2015 R.G. proposto da:

Sardegna TV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Falconieri n. 100,

presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesa

giusta procura speciale a margine del ricordo dall’avv. Giuseppe

Macciotta;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe

Parente giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 225/01/14, depositata il 20 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 225/01/14 del 20/06/2014 la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposta da Sardegna TV s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP) n. 36/04/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di tre cartelle di pagamento, dell’iscrizione a ruolo delle medesime e della conseguente iscrizione ipotecaria concernenti omessi versamenti IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, le cartelle di pagamento erano state emesse nei confronti di Sardegna Telecomunicazioni s.r.l. in liquidazione e notificate a Sardegna TV s.r.l. quale obbligata in solido (in quanto cessionaria dell’azienda di Sardegna Uno s.p.a., poi trasformatasi in Sardegna Telecomunicazioni s.r.l.);

1.2. la CTR rigettava l’appello della società contribuente evidenziando che: a) il fenomeno della trasformazione societaria non implicava alcun mutamento del soggetto passivo, sicchè non aveva alcun rilievo la circostanza che le cartelle di pagamento fossero intestate a Sardegna Telecomunicazioni s.r.l. e non già a Sardegna TV s.r.l.; b) con riferimento al mancato rispetto del beneficium excussionis la censura era, in primo luogo, inammissibile, non essendo stata proposta in primo grado, e comunque infondata, in quanto il beneficio era valido unicamente in sede esecutiva; c) i credito era già esistente al momento della cessione dell’azienda a Sardegna TV s.r.l., intervenuta il (OMISSIS), atteso che lo stesso riguardava gli anni 2002, 2003 e 2004, sebbene la notifica della cartella di pagamento fosse successiva;

2. avverso la sentenza della CTR Sardegna TV s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate e Equitalìa Centro s.p.a. resistevano in giudizio depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso Sardegna TV s.r.l. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2555-2562 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, diversamente da quanto accaduto tra Sardegna Uno s.p.a. e Sardegna Telecomunicazioni s.r.l. (la prima ha ceduto l’azienda a Sardegna TV s.r.l. e si è poi trasformata nella seconda), con atto notarile del (OMISSIS) Sardegna Uno s.p.a. ha conferito il ramo di azienda relativo all’emittente televisiva Sardegna 1 a Sardegna TV s.r.l., con ciò sottoscrivendo l’aumento di capitale e diventando socia di quest’ultima, la quale ha assunto in solido le obbligazioni originariamente gravanti sulla sola conferente;

1.1. ne conseguirebbe l’erroneità della ricostruzione in diritto compiuta dalla CTR, che ha fondato la propria decisione sull’esistenza di una pretesa trasformazione di Sardegna Uno s.p.a. (poi Sardegna Telecomunicazioni s.r.l.) in Sardegna TV s.r.l.;

2 il motivo è inammissibile per carenza di interesse;

2.1. al di là di possibili difetti di specificità (non è stato nè trascritto nè allegato l’atto notarile del (OMISSIS) su cui si fondano le considerazioni in diritto esplicitate nella censura) e di qualche obiettivo problema di intelligibilità della motivazione della CTR (non è chiaro, infatti, se si faccia riferimento alla trasformazione di Sardegna Uno s.p.a. in Sardegna Telecomunicazioni s.r.l. ovvero di Sardegna Uno s.p.a. in Sardegna TV s.r.l., come sostiene la società contribuente), è evidente, dalla lettura di più passaggi della sentenza impugnata, che quest’ultima teorizza la responsabilità solidale di Sardegna TV s.r.l. per le obbligazioni tributarie esistenti in capo a Sardegna Telecomunicazioni s.r.l.;

2.2. tale responsabilità è pacificamente riconosciuta anche dalla società ricorrente, sicchè la stessa non ha alcun interesse a dolersi dell’eventuale errore di diritto compiuto dalla CTR, errore che non inficia la univocità delle conclusioni raggiunte;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agente della riscossione assume una funzione esecutiva, con la conseguenza che sarebbe consentito al coobbligato solidale di eccepire il mancato assolvimento della preventiva escussione del patrimonio dell’obbligato principale, eccezione, peraltro, rilevabile d’ufficio;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. non è dubbio che l’obbligato solidale sussidiario, qual è l’odierna società contribuente in quanto conferitaria dell’azienda (cfr. Cass. n. 255 del 12/01/2012), possa eccepire il cd. beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella di pagamento, come da ultimo chiarito da Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020 (conf. Cass. n. 2981 del 08/02/2021);

4.2. peraltro, come evidenziato anche dalla CTR, l’eccezione – non rilevabile d’ufficio in quanto eccezione in senso proprio e stretto (cfr. Cass. n. 33403 del 17/12/2019; si veda anche la motivazione di Cass. S.U. n. 28709 del 2020, cit. e, sia pure con riferimento alla responsabilità del socio, Cass. n. 5106 dell’11/06/1987 e Cass. n. 3399 del 12/04/1994) – avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta in primo grado;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 25, evidenziando che le cartelle di pagamento sono state formate nei soli confronti di Sardegna Telecomunicazioni s.r.l. e non anche della coobbligata Sardegna TV s.r.l. che, dunque, sarebbe carente di legittimazione passiva;

6. il motivo è infondato;

6.1. come si evince dalla motivazione della più volte citata Cass. S.U. n. 28709 del 2020, l’ente creditore deve notificare l’avviso di accertamento soltanto al cedente/conferente l’azienda, senza necessità di simultaneus processus col cessionario/conferitario (cfr., tra le altre, Cass. n. 24795 del 21/11/2014; Cass. n. 25765 del 05/12/2014; Cass. n. 9527 dell’11/05/2016), essendo il primo il soggetto passivo dell’imposizione e, dunque, rispetto a questi va accertato che i tributi sono dovuti, ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1);

6.1.1. è quindi sufficiente notificare al cessionario/conferitario d’azienda o di un ramo di essa la cartella di pagamento o anche soltanto l’avviso di mora – oggi, l’intimazione di pagamento -, atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (sulla giuridica dipendenza della cartella dal ruolo, si veda Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015);

6.2. nel caso di specie, pertanto, legittimamente la cartella di pagamento è stata emessa nei soli confronti dell’obbligato principale e, quindi, semplicemente notificata al conferitario quale obbligato sussidiario, con conseguente correttezza della sentenza impugnata anche in parte qua;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della società contribuente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 959.002,00;

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, nei confronti dell’Agenzia delle entrate ed in Euro 10.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge nei confronti di Equitalia Centro s.p.a.;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA