Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19208 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27211-2010 proposto da:

BALDASSARRE MOTORS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

DAMASCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 13/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Baldassarre Motors s.r.l. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia depositata il 13-9-2010, non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei riguardi della sentenza di primo grado siccome mancante di motivi specifici;

invero la commissione ha ritenuto formulate dalla società appellante solo “vaghe e generiche argomentazioni sulla problematicità delle operazioni di gestione rilevate nelle due annualità (2004 e 2005) oggetto degli accertamenti”, e ha affermato che, appunto per la genericità, le dette argomentazioni non consentivano al collegio “di procedere all’esame del merito della controversia”;

col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in quanto in appello era stata censurata la decisione di primo grado nella specifica parte attinente al criterio di svalutazione dei beni merce, in base all’art. 92 Tuir; donde l’impugnazione non poteva dirsi mancante di specificità;

col secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di motivazione della sentenza;

l’amministrazione si è difesa con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dalla trascrizione integrale dell’atto di appello, operata in seno al ricorso per cassazione, emerge che la società contribuente aveva individuato le statuizioni della sentenza impugnata sottoposte a censura, in particolare riassumendo lo svolgimento dei fatti e riportando il tema di decisione sottoposto a critica, costituito dall’applicazione dell’art. 92 Tuir in ordine alla valutazione delle rimanenze di autovetture usate;

in particolare l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte attinente alla svalutazione delle rimanenze al costo specifico anzichè secondo il valore normale, in tal modo delineando in modo univoco il thema decidendum del processo di impugnazione; questa Corte, con orientamento da ultimo assolutamente costante, ha affermato il principio secondo il quale, nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza;

in sostanza, ai fini della verifica circa il rispetto del requisito di specificità, occorre deflettere da rigidi formalismi, niente affatto imposti dalla norma, e attenersi invece al criterio per cui gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso, tenuto conto delle premesse in fatto, della parte espositiva e delle conclusioni (cfr. Cass. n. 1224-07; 349-09; 7393-11);

per tale ragione il gravame non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; sicchè il primo motivo è fondato e tanto assorbe il secondo;

in particolare il riscontro diretto dell’esistenza di motivi specifici rende ininfluente, nella presente causa, l’avvenuta rimessione alle sezioni unite – e la correlata attuale pendenza (v. Cass. n. 8845-17) – della questione relativa al modo di intendere la nozione di specificità dei motivi di gravame quanto al rito ordinario di cognizione (art. 342 c.p.c.) e al rito del lavoro (art. 434 c.p.c.);

l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Puglia, diversa sezione, affinchè sia esaminato il merito della controversia;

la commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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