Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19207 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19207 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA

SENTENZA

sul ricorso 15342-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2159

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA,
VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente contro
f-1.2.22211221-22.212
SANTORO DONATAY PIZZICHILLO LUCIANA/ PIZZICHILLO
#

Data pubblicazione: 19/08/2013

cFe/z.1,14t4- Td 46 g 1.30u

cf.,r2 2-L3r4 4,3C2. 9-6-94-2

DINOY—TIZZICHILLO ALESSANDRO
I
PIZZICHILLO

FRANCESCO,

S

q. di eredi di

I

tutti

domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA

elettivamente
2,

presso lo

studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

338/2007 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 04/06/2007 R.G.N. 547/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

18/06/2013

dal Consigliere Dott.

GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrenti

Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Bologna, in riforma di sentenza del Tribunale di Ravenna, ha accolto
la domanda proposta da Santoro Donata e dagli altri eredi di Pizzichillo Francesco,
nominativamente indicati in epigrafe, per ottenere, ai sensi dell’art.8 della legge n.155 del 1980, il
ricalcolo della pensione del loro dante causa — e per Santoro Donata anche della propria pensione
di reversibilità – includendo i compensi extramensili nella retribuzione utile per determinare il
valore retributivo da attribuire al periodo di contribuzione figurativa — nella specie relativo a

Di questa sentenza l’INPS chiede la cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo. Gli
intimati resistono con controricorso, poi illustrato con memoria ex art.378 c.p.c.
Considerato in diritto
L’INPS, nell’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.8 legge
23 aprile 1981 n.155, sostiene che tale disposizione va interpretata restrittivamente, nel senso che
non vanno compresi , nella retribuzione cui fare riferimento per calcolare il valore dei contributi da
accreditare figurativamente, gli emolumenti extramensili percepiti dall’assicurato,
indipendentemente dal collegamento temporale alla settimana contemplato dalla lettera della legge.
Il ricorso non è fondato.
La questione è già stata esaminata a fondo dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, in
particolare, Cass. n.16313 del 2004, n.17502 del 2009, n.25900 del 2010, n.1399 del 2012, rispetto
alle cui puntualizzazioni il ricorso non prospetta rilevanti nuovi argomenti). E’ quindi sufficiente
ribadirne le considerazioni, sintetizzabili nel seguente principio di diritto: “Ai fini del calcolo della
retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell’art.8 della legge n.155 del 1981, sulla
media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel
rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione
imponibile prevista dall’art.12 della legge. n. 153 del 1969 (in seguito modificata dal
d.lgs. n. 314 del 1997), più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti
extramensili — quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie – concorrono
ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana
indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in base al criterio della soccombenza. Ne è
stata chiesta la distrazione.

disoccupazione involontaria – da inserire nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare ai controricorrenti le spese del
giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 50,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per
onorari, oltre accessori di legge , da distrarsi a favore del difensore, avv. G. Sante Assennato,
dichiaratosi antistatario.

I ons. estensore

Così deciso in Roma il 18 giugno 2013

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