Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19207 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26734-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA AMORETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

PAOLO MANSI;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3796/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.S., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa all’ICI per gli anni 2006 – 2007 e alla TARSU per l’anno di imposta 2011, emessa da Equitalia Sud per un importo complessivo di Euro 3.776,78.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso limitatamente all’ICI 2006 e rigettava nel resto.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello sul rilievo che la cartella di pagamento non era motivata, e la concessionaria non aveva fornito la prova della notifica nè della cartella di pagamento nè dei prodromici avvisi di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il concessionario, articolando due motivi. Nessuno si è costituito per l’intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.c., n. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 72, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” In particolare, si duole Equitalia del fatto che con riferimento alla Tarsu il Comune non aveva l’obbligo di inviare l’avviso di accertamento, ben potendo direttamente procedere all’iscrizione al ruolo di quanto dovuto e non versato sulla base della dichiarazione del contribuente in relazione all’anno precedente. Solo nel caso di mancata o infedele dichiarazione del contribuente sarebbe stata necessaria la previa emissione e notifica dell’avviso di accertamento. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la notifica della cartella è stata effettuata correttamente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e che, in ogni caso, la tempestiva impugnazione della cartella sana il difetto di notifica.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 22 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuta affetta da carenza di motivazione la cartella esattoriale.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Il vizio di notifica (la sentenza fa riferimento al mancato rispetto della procedura di notifica prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) della cartella è sanato ex art. 156 c.p.c. dalla tempestiva impugnazione della stessa. Come insegna la consolidata giurisprudenza di questa Corte “Il vizio della notifica di una cartella di pagamento è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3” (cfr. tra le tante Cass. 11051/2018).

2.2 Quanto alla mancata notifica dell’avviso di accertamento il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, prevede l’emissione di avviso di accertamento nel caso di denuncia infedele o incompleta (avviso di accertamento in rettifica) o nel caso di omessa denuncia (avviso di accertamento d’ufficio). Lo stesso D.Lgs., art. 72, stabilisce che l’ammontare del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni (liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al medesimo D.Lgs., art. 71, comma 1) è iscritto in ruoli principali. Dunque qualora la denuncia sia stata presentata, e l’ente ritenga di non contestarla, il medesimo D.Lgs., art. 72, comma 1, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la mera applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione della cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.

2.3 Sul punto questo Collegio ha avuto modo di affermare che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.” (Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016).

3 Il secondo motivo è parimenti fondato.

3.1 Secondo quanto statuito dalla questa Corte Suprema (Cass. ord. n. 21804/17): “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”.

3.2 Nella fattispecie in esame gli elementi essenziali dell’imposta (base imponibile, calcolo) erano conosciuti dal contribuente, in quanto la liquidazione del tributo è stata effettuata sulla base delle sue dichiarazioni e non si trattava di rettifica delle dichiarazione ma di omesso pagamento del dichiarato. Le cartelle riprodotte nel ricorso contengono tutti gli elementi minimi (specificazione del tributo, individuazione degli immobili, indicazione della loro estensione) idonei a consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi e nei suoi presupposti e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta.

4. Da quanto sopra esposto, accolti entrambi i motivi, l’impugnata sentenza va cassata; la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno interamente compensate, avuto riguardo al solo sopravvenuto definitivo consolidarsi degli indirizzi interpretativi richiamati.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.

– Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.400 oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge.

– Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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