Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19207 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27067-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.F.I.;

– intimato –

Nonchè da:

N.F.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’

RADDUSA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE COMITINI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’agenzia delle entrate notificava a N.F.I., grossista di macchine industriali, due avvisi di accertamento ai fini dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva, l’uno per l’annualità 2003 e l’altro per l’annualità 2004, sul presupposto di ricavi non contabilizzati desunti da documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica; documentazione evidenziante una sostanziale differenza tra le rimanenze finali dichiarate e quelle effettive;

il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Catania e, poi, le sentenze, da tale commissione emesse, di rigetto dell’opposizione;

in appello, il contribuente dichiarava di proporre querela di falso in ordine alle rilevazioni di cui alle pag. 2, 3, 4 del verbale di constatazione, nelle quali erano stati attestati (1) il rinvenimento, nei locali dell’impresa, degli inventari analitici della merce in giacenza, (2) la limitatezza dei controlli formali (al minimo), a fronte dell’attività ispettiva finalizzata al controllo delle giacenze di magazzino, (3) l’effettuazione dei controlli e dei riscontri previa determinazione delle giacenze rilevate al momento dell’accesso, e in contraddittorio con la parte, per gli importi infine riportati nel verbale;

la commissione tributaria regionale della Sicilia, premesso che la querela di falso sarebbe stata da considerare sicuramente ammissibile, riteneva tuttavia di poterne prescindere, in quanto l’agenzia delle entrate, con memoria apposita, aveva eccepito l’inammissibilità della querela in ragione del fatto che i verificatori non avevano mai dichiarato di avere effettuato un inventario fisico della merce esistente in magazzino;

poichè l’agenzia aveva in tal modo ammesso di non aver effettuato il detto inventario, a fronte di quanto indicato dai verbalizzanti, la commissione accoglieva il gravame del contribuente con assorbimento di ogni ulteriore profilo;

l’amministrazione ricorre per cassazione nei riguardi della sentenza articolando due motivi;

l’intimato resiste con controricorso e deduce un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo la ricorrente deduce l’omessa o comunque l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per non aver spiegato in base a quali elementi era stato ritenuto che il fondamento degli accertamenti fosse costituito dalla rideterminazione dei ricavi in base alle giacenze rilevate dai verbalizzanti, anzichè sulla scorta della documentazione extracontabile rinvenuta e acquisita agli atti;

col secondo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2730 c.c., la ricorrente censura la sentenza perchè lesiva del valore fidefacente delle attestazioni dei verbalizzanti in ordine a distinti fatti, quali il tentativo di occultamento di un file (denominato “(OMISSIS)”), il contenuto del detto file e l’oggetto delle schede ripristinate riguardanti, con riconoscimento del consulente della stessa parte, proprio la merce non movimentata e in giacenza; con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente, a sua volta, denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 in ordine alla decisione mediante la quale la commissione non ha ritenuto necessario sospendere il processo tributario in attesa della definizione del giudizio di falso in ordine al documento impugnato;

è fondato il primo motivo del ricorso principale, il cui esame è assorbente di ogni questione;

l’impugnata sentenza ha reso la decisione affermando unicamente che l’agenzia, in replica alla querela di falso, aveva “riconosciuto che un inventario “fisico” della merce esistente non era stato effettuato”; ne ha fatto conseguire il rilievo per cui “le argomentazioni da essa addotte a fondamento dei due accertamenti (l’essere stati i maggiori ricavi, che non erano stati contabilizzati, determinati sulla base delle giacenze rilevate dai verbalizzanti al momento dell’accesso e in contraddittorio con la parte) (erano) prive di veridicità, con conseguente venir meno dei presupposti dai quali traevano forza i due accertamenti”;

la motivazione, sbrigativa e lacunosa, rende chiaro che la commissione tributaria non ha compreso quale fosse il fondamento della ripresa fiscale;

tenendo conto della narrativa contenuta nella medesima sentenza di riflesso ai motivi di opposizione del contribuente, l’accertamento era stato basato sul rinvenimento, presso i locali dell’impresa, di documentazione extracontabile rappresentante, secondo l’assunto dei verificatori, gli inventari analitici della merce in giacenza al termine dei periodi d’imposta oggetto di verifica (31-12-2003 e 31-12-2004), a fronte di quella in giacenza alla data dell’accesso (18-10-2006);

in tale situazione, il riconoscimento di mancata effettuazione di un inventario “fisico” della merce, da parte dell’amministrazione, era del tutto irrilevante e non poteva in sè giustificare l’accoglimento del gravame;

invero è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, di qualunque genere sia – e ancorchè consistente in annotazioni personali dell’imprenditore -, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valuta bile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge;

per cui qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea a evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sè probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione di quelle indicazioni con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (v. Cass. n. 19329-06);

soprattutto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulti da documentazione extracontabile, e in particolare da “contabilità in nero” costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e seg. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta (cfr. ex aliis Cass. n. 20094-14; Cass. 24051-11; Cass. 921011);

resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale e resta pure assorbito l’incidentale condizionato, dovendo l’impugnata sentenza esser cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, per nuovo esame degli elementi documentali;

la commissione si atterrà ai principi di diritto esposti, in rapporto ai quali provvederà alle pertinenti valutazione anche in ordine alla rilevanza, e alla conseguente ammissibilità, della querela di falso.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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