Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9772-2011 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., B.E., S.M.;

– intimate –

Nonchè da:

B.A., (c.f. (OMISSIS)), S.M. (c.f. (OMISSIS)),

B.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA,

Via PACUVIO 34, presso l’avvocato GUIDO ROMANELLI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO CIVIDINI, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ANAS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 369/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

ROMANELLI LORENZO, con delega, che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brescia, condannò la Provincia di Brescia e l’ANAS a pagare ad A. ed B.E. nonchè a S.M. la somma di Euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno dalle stesse subito nel complesso immobiliare di loro proprietà, composto da quattro appartamenti per civile abitazione con annesso laboratorio artigianale, in conseguenza dell’esecuzione di un viadotto, realizzato sopra la (OMISSIS). In accoglimento delle proposte impugnazioni, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 23.4.2010, assolse la Provincia dalla domanda ed elevò l’ammontare del risarcimento dovuto dall’ANAS, nella somma di Euro 117.320,00, oltre interessi.

Dopo aver premesso che la disposizione di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 era volta a compensare le diminuzioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà, la Corte ritenne che: a) la minore agibilità dell’accesso veicolare, dovuta alla modifica di quota della contigua strada integrava una riduzione del godimento del bene, da indennizzare ai sensi della suddetta norma; b) non vi era prova dell’aumento del volume delle immissioni rumorose, a seguito della realizzazione del cavalcavia, sicchè la relativa voce non poteva essere indennizzata, L. n. 2359 del 1865, ex art. 46.

Per la cassazione della sentenza, l’ANAS ha proposto ricorso con tre motivi, ai quali A. ed B.E. nonchè S.M. hanno resistito con controricorso, con cui hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo del ricorso principale, l’ANAS deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46. Sotto il primo profilo, la ricorrente lamenta che, nel riconoscere l’indennizzo per la modifica dell’accesso alla proprietà, la Corte territoriale non ha tenuto conto che il diritto dominicale (come gli altri diritti reali) comprende le facoltà di usare, godere e disporre del bene, e, se il relativo esercizio presuppone, ovviamente, la facoltà di accedervi, la modifica delle modalità di accesso (manovra più difficoltosa) non comporta, di per sè sola, anche una diminuzione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, che restano integre ed inalterate. Sotto il secondo profilo, l’ANAS si duole che i giudici d’appello non hanno considerato che la diminuzione del diritto è indennizzabile solo se abbia prodotto un danno permanente, e, nella specie, nulla era stato affermato in riferimento al nesso causale tra l’asserita diminuzione del diritto ed il danno permanente subito dalle proprietarie, di natura patrimoniale.

2. Col terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza considerato “la minore agibilità di accesso e l’impossibilità di immissione diretta” diminuzioni del diritto di proprietà, senza dar conto, sulla base del materiale probatorio raccolto, di circostanze di fatto, controverse tra le parti, che erano state apprezzate in modo opposto da parte del primo giudice, il quale aveva ritenuto che l’esecuzione dell’opera pubblica aveva lasciato spazi liberi sufficienti, in entrata ed in uscita, a consentire tutte le manovre necessarie, e dunque aveva escluso essersi verificate significative difficoltà d’accesso.

3. Il dedotto vizio motivazionale, da cui, per ragioni di ordine logico, occorre muovere, è inammissibile: il divario che la ricorrente sottolinea tra la decisione di primo grado e quella d’appello riguarda non già l’entità delle modifiche che la realizzazione del cavalcavia aveva comportato all’accesso alla proprietà delle controricorrenti (minore agibilità dell’accesso veicolare ed impossibilità di immissione diretta sulla strada comunale contigua), ma il diverso apprezzamento di tali modifiche in termini di diminuzione del diritto dominicale e di fonte del credito all’indennizzo (proprio come motiva espressamente l’impugnata sentenza, laddove afferma di non ritenere in parte qua accettabili le valutazioni del primo giudice); sicchè la censura, da una parte, attinge al merito e, dall’altra, ripropone la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 oggetto dei primi due motivi.

4. Gli stessi, che, attenendo alla medesima questione, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.

5. Occorre premettere che ai fini della liquidazione dell’indennità dovuta dalla p.A., ai sensi della menzionata L. n. 2359 del 1865, art. 46 (oggi TU n. 327 del 2001, art. 44), per i danni cagionati dall’esecuzione di un’opera pubblica a soggetti che siano rimasti estranei al procedimento espropriativo (ipotesi diversa da quella, contemplata dalla stessa disposizione, relativa all’asservimento del fondo, che trova causa nella procedura espropriativa) l’ordinamento prevede la corresponsione di un’indennità per atto legittimo, che si fonda sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest’ultimo ne sia indennizzato, e che perciò richiede, quale necessario presupposto, che il compimento dell’opera nei confronti della proprietà che la subisce costituisca un fattore di danno particolare, avente carattere permanente, e, cioè, comporti una menomazione di qualcuna delle facoltà proprie del diritto dominicale, così provocando la perdita in via definitiva (in tal senso va inteso il carattere permanente del danno) di una parte del contenuto patrimoniale (Cass. sez. un. 9341/2003; 10163/2003; nonchè 18172/2004; 17908/2003; 8802/1999).

6. Questa Corte (Cass. n. 12146 del 1990; 7224 del 1995; n. 24266 del 2010) ha più volte ritenuto che anche il meno agevole accesso da un fondo ad una strada pubblica, in conseguenza della realizzazione di un’opera di pubblica utilità – in concreto, accertato in sede di merito – è suscettibile di essere considerato come una diminuzione del diritto dominicale e di ingenerare l’obbligo della pA di corrispondere al proprietario un’indennità in base alla L. n. 2356 del 1865, art. 46 in quanto idoneo a compromettere una condizione di fatto essenziale per l’utilizzazione od il godimento del bene; circostanza, del resto, riconosciuta dalla stessa ricorrente laddove pone una relazione diretta tra facoltà di accesso al bene ed esercizio del potere dominicale, di talchè la compressione della prima finisce col provocare la lesione del diritto reale. 7. Resta da aggiungere che la natura permanente del danno è stata accertata, com’è chiaro dall’esame globale della sentenza, dagli elementi di fatto ritenuti idonei a provocarlo.

8. Col ricorso incidentale, le proprietarie lamentano il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata sentenza, laddove ha escluso l’indennizzabilità delle immissioni rumorose. Le ricorrenti incidentali affermano che la mancanza di misurazioni anteriori alla costruzione del viadotto depone per la situazione di assoluta normalità delle emissioni in quanto, com’è nozione di comune esperienza, “nessuno effettua rilievi fonometrici in una situazione di assoluta normalità”. Posto che la nuova sede stradale era più vicina ed era stata innalzata all’altezza delle finestre di primo piano, la conclusione ìn punto di immissioni rumorose (che il CTU aveva rilevato come intollerabili) avrebbe dovuto esser diversa. 9. Il motivo è inammissibile: sotto le mentite spoglie del vizio motivazionale, le ricorrenti incidentali invocano un diverso apprezzamento del materiale probatorio, che secondo la Corte non era idoneo, a monte, neppure a documentare l’aumento del volume delle immissioni trattandosi di supposizioni. Il mancato ricorso alle nozioni di comune esperienza costituisce, inoltre, una questione nuova e, comunque, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, la cui valutazione può esser censurata in sede di legittimità solo se nel caso in cui sia stata posta a base della decisione una nozione inesatta del notorio – che va inteso come un fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo – ma non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione (cfr. Cass. n. 11643 del 2007).

10. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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