Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 19/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19206 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 28570-2007 proposto da:
A.O. di RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 162, presso lo studio
dell’avvocato LANNA GIANCARLO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2084

contro

PALUMBO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio
dell’avvocato IANNOTTA LUCIO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 19/08/2013

difende giusta delega in atti;
– controrícorrente nonchè contro

DEL PRATO BRUNO;
– intimato –

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2007 R.G.N.
1499/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Presidente e Rel. Dott.
GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato VITI GIANFRANCO per delega LANNA
GIANCARLO;
udito l’Avvocato LUCIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1898/2007 della CORTE

RG 28570-07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado,
accoglieva, così come limitata in sede di appello, la domanda di

rilievo nazionale “A. Cardarelli”, da cui dipendeva con la qualifica di
dirigente medico di primo livello, avente ad oggetto l’annullamento
della nomina di Del Prato Bruno a dirigente medico di secondo livello
Malattie dell’apparato respiratorio di cui all’avviso pubblico di
selezione, indetto con deliberazione della stessa Azienda, ovvero in
subordine il risarcimento del danno per l’illegittimo mancato
conferimento dell’incarico.

La Corte del merito, preso atto che il Palumbo aveva limitato in
appello la domanda a quella del risarcimento del danno per perdita di
chances,riteneva, per quello che interessa in questa sede, che
l’Azienda Ospedaliera per effetto di circolare ministeriale si era
autolimitata, nel senso che al Direttore generale era imposto un
obbligo di motivazione nella scelta del candidato da nominare.
Conseguentemente non essendovi nell’atto in questione alcuna
motivazione circa la scelta operata, né questa poteva ritenersi
motivata per relationem con riferimento alla valutazione della idoneità
posta dalla Commissione di esperti difettando, in detta valutazione,
l’indicazione di qualsiasi elemento preferenziale in ordine ai
candidati valutati idonei, poteva riconoscersi – considerato che la

Palumbo Umberto, proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di

scheda valutativa della Commissione deponeva positivamente per il
Palombo – il reclamato diritto al risarcimento del danno, imponendosi

in ipotesi del genere l’annullamento del provvedimento di scelta.

Né mancava di sottolineare la Corte del merito, che la motivazione del

esigenza, manifestata nello stesso provvedimento, di individuare il
candidato maggiormente rispondente al profilo richiesto, esigenza che
imponeva una motivazione peculiare sulla maggior aderenza al profilo
del candidato scelto.

La Corte di Appello,poi, tenuto conto che vi era estrema difficoltà di
provare l’entità del danno da perdita di

chances

procedeva alla

liquidazione equitativa dello stesso,considerando la durata
dell’incarico, la partecipazione alla selezione di tre candidati e il
trattamento pensionistico corrisposto.

Avverso questa sentenza l’azienda Ospedaliera in epigrafe ricorre in
cassazione sulla base di tre censure,illustrate da memoria.

ResAte con controricorso il Palumbo.

Il Del Prato non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Azienda ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione

dell’art.

l

preleggi

delle

contraddittoria motivazione, pone,

ed

erronea

nonché

art. 366 bis cpc, il seguente

ex

‘ quesito:”le circolari,se pure ministeriali, non costituiscono fonte di

2

provvedimento di nomina era resa ancor più necessaria anche dalla

diritto, con efficacia normativa,conseguentemente, se non espressamente
richiamate negli atti di gara da parte del soggetto pubblicante
l’avviso pubblico di gara,non esplicano efficacia precettiva e/o
limitativa”.

insufficiente nonché contraddittoria motivazione, sostiene che la
“Corte di Appello, fondando l’intera propria decisione
sull’obbligatorietà del provvedimento di nomina ha errato nel non
considerare la fiduciarietà dell’incarico ed il potere del Direttore
Generale nel conferire l’incarico stesso, non avendo altresì offerto
alcuna considerazione in merito alla correttezza e buona fede espletata
dall’Azienda nel procedimento di gara”.

Con la terza censura l’Azienda ricorrente allega erronea e
contraddittoria motivazione in relazione alla liquidazione equitativa
del danno da perdita di chances.

Rileva preliminarmente il Collegio che secondo giurisprudenza unanime
di questa Corte è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cpc, per
le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato
formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di
apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto
decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata
censura, attesa la

ratio

che sottende la disposizione indicata,

associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la

3

Con la seconda critica l’Azienda ricorrente, denunciando omessa,

quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del
solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito ( per
tutte V. Cass.S.U. 16 luglio 2012 n.12104, Cass. 18 novembre 2011 n.
24255, Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e Cass. S.U. 31 marzo 2009 n.

Di conseguenza le censure afferenti il vizio di motivazione di cui al
primo ed al terzo motivo sono inammissibili difettando, trattandosi
di ricorso che riguardando sentenza di appello pubblicata in data 6
aprile 2007 è assoggettato ratione temporis al regime dell’art. 366 bis
cpc, il c.d. quesito di fatto.

Tanto premesso e venendo all’esame della prima censura il cui devolutum
deve essere, per le ragioni sopra indicate,inteso per come limitato
alla deduzione della violazione di legge, rileva la Corte che lo stesso
è infondato.

Tanto perché l’Azienda ricorrente non tiene conto della alternativa ed
autonoma

ratio decidendi

secondo la quale la motivazione del

provvedimento di nomina era resa ancor più necessaria anche dalla
esigenza, manifestata nello stesso provvedimento, di individuare il
candidato maggiormente rispondente al profilo richiesto, esigenza che
imponeva una motivazione peculiare sulla maggior aderenza al profilo
del candidato scelto (V.Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo
2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n.24540 secondo cui la
rationes decidendi comporta che

mancata critica di una delle autonome

4

7770).

la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua
ratio non censurato)

A ciò aggiungasi che comunque la censura

facendo riferimento

direttamente e indirettamente ad una circolare del Ministero -la quale

10 marzo 2004 n. 4942 e Cass. 25 maggio 2006 n.12447) – doveva, a norma
dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cpc, essere accompagnata, a pena
d’improcedibilità, dal deposito, con il ricorso, della circolare
stessa.

Il secondo motivo è infondato.

Invero la Corte di Appello ben considera la fiduciarietà dell’incarico
solo che ritiene, come rilevato, che il Direttore generale ai fini
della estrinsecazione della scelta si è assunto un obbligo di
motivazione che in quanto non rispettato palesa la violazione del
principio di buona fede e correttezza.

La motivazione è, quindi, fondata proprio su quei

fatti di cui si

lamenta la mancata considerazione ed è formalmente coerente ed adeguata
con la ratio fondante posta a base del decisum.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei
confronti delle parte resistente.

Nulla deve disporsi per le spese di legittimità nei riguardi della
parte rimasta intimata non avendo questa svolto attività difensiva.

5

va considerata alla stregua di atto negoziale o amministrativo ( Cass.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al
pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in C 50,00 per esborsi ed C 3.000,00 per
compensi oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2013
Il Presidente est.

della parte rimasta intimata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA