Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19206 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28821 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
SPONSILLI Antonio (C.F.: SPN NTN 45C18 D643Z)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall’avvocato Carlo Masci (C.F.: MSC CRL 58S27 G482M)
-ricorrentenei confronti di
MASTRANGELO PALUCCI Evelina (C.F.: PLC VLN 52L54
C298V)
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Lucio Del Paggio (C.F.: DLP LCU 46L17
B515S)
LAMA Alfredo (C.F.: LMA LRD 63A02 D6430)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Ottavio Di Stanislao (C.F.: DST TTV 53S01
Z3450)
-controricorrentiper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di
L’Aquila n. 1194/2015, pubblicata in data 3 novembre 2015;
v77

0,.

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 22 maggio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;

Ric. n. 28821/2016 – Sez. 3 – Ud. 22 maggio 2018 – Sentenza – Pagina 1 di 7

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,

Data pubblicazione: 19/07/2018

uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
l’avvocato Carlo Masci, per il ricorrente Sponsilli;
l’avvocato Rosalinda Artese, per delega dell’avvocato Lucio
Del Paggio, per la controricorrente Palucci.

Evelina Mastrangelo Palucci ha agito in giudizio nei confronti di
Antonio Sponsilli per ottenere la risoluzione per morosità di un
contratto di locazione per uso commerciale con lo stesso stipulato, nonché il rilascio dell’immobile e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni insoluti.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Pescara, ma la
sentenza è stata annullata dalla Corte di Appello di L’Aquila,
su appello del terzo Alfredo Lama, litisconsorte necessario
pretermesso, con rimessione della causa al giudice di primo
grado.
Il Tribunale di Pescara, a contraddittorio integro, ha nuovamente accolto la domanda della Palucci.
La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di
primo grado.
Ricorre lo Sponsilli, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso la Palucci.
Ha notificato atto denominato controricorso anche il Lama, il
quale ha peraltro sostanzialmente aderito a tutti i motivi di ricorso dello Sponsilli.
Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. i ricorrente Sponsilli e la controricorrente Palucci.
Ragioni della decisione
1. Si premette che con il proprio controricorso il Lama sostanzialmente aderisce a tutti i motivi del ricorso principale dello
Sponsilli, riproponendoli integralmente.
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Fatti di causa

Tale controricorso va quindi qualificato come ricorso incidentale, e i relativi motivi, identici a quelli del ricorso principale, saranno esaminati unitamente a quelli di quest’ultimo
2. Con il primo motivo del ricorso (principale ed incidentale) si
denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1335,
2697 c.c., 27 comma 8 L. 392/78 in relazione agli artt. 360
cpc n. 3 e n 5».

Per un verso, la censura non coglie infatti l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove i ricorrenti ne assumono l’erroneità per non aver affermato che la lettera di disdetta della locazione era stata ricevuta dalla locatrice.
La corte di appello non ha in realtà fondato la decisione sulla
circostanza della mancata ricezione della lettera di disdetta,
ma ha invece espressamente ritenuto irrilevante la suddetta
circostanza, essendo comunque il rapporto di locazione successivamente proseguito tra le medesime parti, e dovendo
quindi l’eventuale manifestazione di volontà contenuta in
quella missiva ritenersi superata dallo stesso posteriore comportamento del conduttore che l’aveva inviata.
Per altro verso, i ricorrenti pretenderebbero in sostanza una
nuova e diversa valutazione delle prove, laddove sostengono
che la disdetta non consentiva di ritenere proseguito comunque il rapporto.
In tal modo viene di fatto ad essere censurato un accertamento di fatto (in senso contrario) dei giudici di merito, fondato su
ulteriori e diversi elementi di prova, e sostenuto da adeguata
motivazione (non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non censurabile), il che non è
certamente possibile in sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «violazione e
falsa applicazione della legge 431/1998 e 1350 cc in relazione
all’artt. 360 cpc n. 3».
Ric. n. 28821/2016 – Sez. 3 – Ud. 22 maggio 2018 – Sentenza – Pagina 3 di 7

Il motivo è inammissibile.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non coglie le
effettive ragioni della decisione impugnata.
L’esclusione dell’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto
di locazione tra la Palucci e il Lama, dopo la disdetta dello
Sponsilli, non è stata erroneamente affermata dalla corte di
appello sulla base della mancanza di forma scritta del nuovo
contratto.

che la corte territoriale effettua esclusivamente ad abundantiam, e che non entra quindi a far parte della concreta ratio
decidendi: l’effettiva ragione della decisione è quella fondata
sul comportamento concludente della Palucci e dello Sponsilli
successivo alla disdetta, dal quale emerge la avvenuta prosecuzione del rapporto di locazione tra di loro (e che costituisce
un accertamento di fatto adeguatamente motivato, come già
osservato in relazione al primo motivo di ricorso, come tale
non censurabile nella presente sede).
4. Con il terzo motivo del ricorso (principale ed incidentale) si
denunzia «omesso esame di un punto decisivo del giudizio, ai
sensi dell’art. 360 cpc n. 5».
Con il quarto motivo del ricorso (principale ed incidentale) si
denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cc,
115, 166 e 215 cpc in relazione all’art. 360 cpc n. 3».
Con il quinto motivo del ricorso (principale ed incidentale) si
denunzia «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai
sensi dell’art. 360 cpc n. 5».
Gli ultimi tre motivi del ricorso (principale ed incidentale) hanno ad oggetto la prova della prosecuzione del rapporto (o comunque della sussistenza di un nuovo rapporto) di locazione
tra la Palucci ed il Lama.
Si tratta di motivi connessi, che possono essere esaminati
congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Ric. n. 28821/2016 – Sez. 3 – Ud. 22 maggio 2018 – Sentenza – Pagina 4 di 7

Quella sulla mancanza di forma scritta è una considerazione

Secondo i ricorrenti esistevano una serie di elementi di prova
che avrebbero dovuto condurre la corte di merito a ritenere
dimostrata la prosecuzione del rapporto di locazione con il
Lama anziché con lo Sponsilli, e che invece non sarebbero stati presi in considerazione.
Si tratta di censure che sostanzialmente mirano ad ottenere
una inammissibile nuova e diversa valutazione delle prove.

determinati elementi di prova non costituisce omissione rilevante nell’ottica della censura prevista dall’attuale testo (applicabile nella fattispecie) dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,
in quanto il giudice non è tenuto a motivare sul valore effettivo di ciascun elemento di prova, ma solo su quelli che fondano effettivamente il suo convincimento, ed in ogni caso che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come è senz’altro avvenuto nella specie),
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 – 3,
Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01).
Nella specie, la corte di appello ha preso in considerazione i
fatti storici rilevanti risultanti dall’istruttoria e, correttamente
valutando le prove (anche documentali) acquisite, secondo il
suo prudente apprezzamento, ne ha dedotto che era dimostrata la prosecuzione del rapporto tra la Palucci e lo Sponsilli
(e conseguentemente che era esclusa quella tra la Palucci ed il
Lama).
Si tratta, come è evidente, di un accertamento di fatto adeguatamente motivato, sostenuto da motivazione non apparenRic. n. 28821/2016 – Sez. 3 – Ud. 22 maggio 2018 – Sentenza – Pagina 5 di 7

Occorre in primo luogo ribadire che l’omessa considerazione di

te e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come
tale non censurabile in sede di legittimità.
Va d’altra parte, e di conseguenza, esclusa ogni violazione, da
parte dei giudici di merito, delle norme di diritto, sostanziali e
processuali, richiamate dai ricorrenti, e segnatamente di quelle in tema di efficacia delle scritture private, di disponibilità e
di valutazione delle prove.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo (esclusivamente in relazione ai rapporti tra il ricorrente Sponsilli e la
controricorrente Palucci, non avendo quest’ultima svolto alcuna attività difensiva in relazione al ricorso incidentale del Lama, che ha aderito alle difese dello Sponsilli).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1

quater, del

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente Sponsilli a pagare le spese del
giudizio di legittimità in favore della controricorrente Palucci, liquidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C
200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori
di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
Ric. n. 28821/2016 – Sez. 3 – Ud. 22 maggio 2018 – Sentenza – Pagina 6 di 7

5. Il ricorso è rigettato.

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2018.

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