Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23897-2016 proposto da:

COMUNE BAGNO A RIPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO

LASCIALFARI;

– ricorrente –

contro

VILLA OLMI RESORT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA

12, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MOLINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO STANCANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La società Villa Olmi Resort srl, proprietaria di un complesso immobiliare dichiarato di particolare importanza storico – artistica ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999 e destinato ad albergo situato nel Comune di Bagno a Ripoli, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze il provvedimento di diniego di rimborso del maggior importo versato a titolo di Ici per il complesso immobiliare sopra indicato, con riferimento agli anni 2006 – 2010, emesso dal Comune di Bagno a Ripoli in data 8.3.2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello osservando: a) che gli immobili vincolati godono dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, a prescindere dal loro utilizzo, non essendo possibile equiparare l’imposta comunale sugli immobili a quella sui redditi; b) che il Comune era a conoscenza della rilevanza storico – artistica del complesso immobiliare, perchè riconosciuto tale con decreto del Ministero dei Beni Culturali del 2.1.2001 ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e perchè la società aveva dichiarato nella propria denuncia che le quattro unità immobiliari, poi confluite nell’unita immobiliare n. 5, cat. D/2, erano di interesse storico.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di due motivi. Ha resistito la soc. Villa Olmi Resort srl depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito in L. 14 marzo 1993, n. 75, della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 6 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, lamenta l’Ente territoriale che la CTR – nell’aver esteso il regime agevolativo previsto dalla norma citata, art. 2 comma 5, anche alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla strumentalità del complesso immobiliare all’attività economico – imprenditoriale di albergo, considerandosi l’ICI una imposta diversa da quella sui redditi, nell’ambito della quale il trattamento di favore è limitato solo ai beni patrimoniali e non anche a quelli di natura strumentale – non ha tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 6, che equipara, ai soli fini dell’applicazione del D. n. 16 del 1993, l’imposta diretta all’ICI. Precisa inoltre il ricorrente che l’estensione del beneficio anche ai beni strumentali di impresa non trova giustificazione nell’esigenza di sollevare fiscalmente il proprietario a causa delle spese di manutenzione, in quanto tali costi vengono portati in detrazione dal reddito di impresa.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10,comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per avere la CTR erroneamente ritenuto assolto da parte del contribuente l’onere della indicazione, nella dichiarazione, dell’esistenza del vincolo come da decreto ministeriale.

2. La prima censura è infondata.

2.1 La questione sottoposta all’attenzione di questo Collegio è quella dell’applicabilità o meno del beneficio fiscale ad un complesso immobiliare dichiarato dal Ministero di particolare importanza storico-artistica ed utilizzato per l’attività alberghiera.

2.2 Il D.I. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, stabilisce che “per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, – oggi D.Lgs. n. 43 del 2004 – la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato i moltiplicatori di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2″.

2.3 Come si desume dalla lettura del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 90, la disciplina di favore contenuta nella norma innanzi citata trova applicazione anche con riferimento al reddito di impresa limitatamente al caso degli immobili cosiddetti ” patrimoniali” e non relativamente ai cespiti strumentali per l’esercizio dell’impresa.

2.4 Sostiene il ricorrente che il criterio catastale della tariffa d’estimo di minore ammontare, che pacificamente non trova applicazione nel settore dell’imposta del reddito per i beni strumentali, non ha applicazione neanche per l’imposta ICI. L’assunto troverebbe base normativa nella disposizione di interpretazione autentica della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 6, in forza del quale ” le disposizioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, fra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili”.

2.5 La lettura della norma non autorizza una simile interpretazione, in quanto se l’intento della disposizione fosse stato realmente quello di estendere all’ICI, imposta patrimoniale e reale, la disciplina dell’imposta dei redditi, che ha una diversa struttura e funzione essendo personale e progressiva, con riferimento alla riduzione del carico fiscale correlata alla sottoposizione al vincolo degli immobili, ben più precisa ed esplicita sarebbe stata la terminologia usata. La collocazione. della disposizione normativa all’interno della L. n. 342 del 2000, art. 74, rubricato “attribuzioni o modificazione delle rendite catastali” il richiamo a tutte “le disposizioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, art. 2″ e quindi anche ai commi precedenti al quinto, contenenti la nuova disciplina per la revisione delle tariffe d’estimo, autorizza a ritenere, conformemente a quanto affermato dai giudici di primo e secondo grado, che la norma avesse l’intento di estendere all’ICI la procedura di revisione degli estimi catastali.

2.6 Il principio secondo il quale le speciali disposizioni normative di riduzione del carico fiscale per gli immobili di interesse storico – artistico, giustificato dai rilevanti costi per la loro manutenzione, si applica anche per l’ipotesi che l’immobile sia locato e sia destinato ad uso non abitativo è affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 14149/200912235/2008 e 10860/2005, e Cass. S.U. 5518/2011). In particolare è stato chiarito dal giudice di legittimità che il trattamento agevolatorio che godono gli immobili dichiarati di interesse storico-artistico, è giustificato dal ” complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9 Cost., comma 2″. Le Sezioni Unite sopra citate hanno precisato che il “complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9 Cost., comma 2″, non muta, nè nella sostanza, nè nella gravosità, a seconda della destinazione, ad uso abitativo o ad uso diverso, o anche della categoria catastale di classificazione dell’immobile che ne sia specificamente oggetto, costituendo gli immobili di interesse storico-artistico, sotto l’indicato aspetto, una categoria omogenea”.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1 Si legge nell’impugnata sentenza: “che il Comune fosse a conoscenza della rilevanza storica del complesso immobiliare sia perchè riconosciuto di particolare importanza con decreto del Ministero dei Beni Culturali del 2.1.2001 ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sia perchè la società aveva dichiarato nella propria denuncia che le quattro unità immobiliari, poi confluite nell’unità immobiliare 5, cat D/2, erano d’interesse storico, aspetto questo da ritenersi assorbente anche del mancato contrassegno della casella 11 del modulo di denuncia”.

3.2 In altre parole la CTR, con accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione se non entro i limiti stabiliti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ritenuto che il contribuente abbia assolto all’onere formale di denuncia previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4; ciò perchè, nella valutazione del giudice di merito, la denuncia Ici conteneva inequivoco richiamo al regime speciale agevolato nelle caselle (barrate) delle quattro particelle poi unificate come subalterno.

4 In conclusione il ricorso va rigettato.

4.1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.200 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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