Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18901-2019 proposto da:
C.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO
MENCHINI, dall’Avvocato NICCOLO’ PISANESCHI e dall’Avvocato PAOLO
LUCARELLI, presso il cui studio a Roma, via del Consolato 6,
elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso
per cassazione n. r.g. 27685/2016;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA – CONSOB;
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 4099/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 12/2/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO
GIUSEPPE nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso con il quale C.G. ha chiesto, a norma degli artt. 391 bis e 287 c.p.c., la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe;
ritenuto che, in effetti, la sentenza pronunciata da questa Corte in data 12/2/2019, n. 4099/2019, lì dove non indica, tra i ricorrenti, ” C.G.”, contiene un errore materiale, che deve essere, come tale, corretto, risultando evidente che la Corte, pronunciando su un ricorso proposto, oltre che da R.E., B.F., P.A. e da M.A., anche da C.G., intendeva, in realtà, riferirsi anche a quest’ultimo;
considerato che nulla deve provvedere in ordine alle spese del giudizio: nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., infatti, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (cfr. Cass. n. 28610 del 2019);
letti gli artt. 391 bis e 287 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 12/2/2019, n. 4099/2019, lì dove non fa alcun riferimento, tra i ricorrenti, a ” C.G.”.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020