Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., elettivamente dom.to in Roma, via delle Medaglie

d’Oro 199, presso lo studio dell’avv. Masucci Alessandro e dell’avv.

Emilia Calabrese che lo rappresentano e difendono giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 16/5/09, depositata il 26 gennaio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente e le

successive memorie scritte depositate;

Udito il P.G.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 16/5/09, depositata il 26 gennaio 2009, con la quale è stato accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Avellino con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’accertamento riguardante l’omesso versamento delle imposte dovute per l’anno 2000 in relazione ad un contratto di locazione di un terreno agricolo; ritenuto che l’Agenzia delle entrate non si è costituita; ritenuto che il ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la nullità della sentenza per violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 30 c.p.c., comma 1, n. 4; con la seconda doglianza la violazione delFart.75 dpr 917/86 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; con la terza doglianza la violazione degli artt. 82 e 86 c.p.c.;

ritenuto che il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed invero, premesso che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno alla eccezione di inammissibilità del ricorso su cui i giudici avrebbero omesso di pronunciarsi, occorre sottolineare che lo stesso ricorrente ha completamente mancato di riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della eccezione stessa.. Ed è appena il caso di sottolineare che, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

(Cass. 10593/08).

ritenuto che è ugualmente inammissibile il secondo motivo, secondo cui la CTR, ad avviso del ricorrente, avrebbe “in parte travisato i fatti ed in parte omesso di considerare circostanze rilevanti alfine di accertare l’inesistenza di reddito imponibile”. A riguardo, a parte la considerazione che l’eventuale travisamento dei fatti non può’ costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce invece un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, resta da aggiungere, con riferimento al secondo profilo della censura, che la Ctr ha fondato la sua decisione sul rilievo che le spese, che il ricorrente vorrebbe portare in deduzione, non risultano provate e documentate con fatture o quant’altro fiscalmente valido a confermare la effettività e la inerenza dei costi sostenuti. Ciò posto, va considerato che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06) ritenuto che è inammissibile infine anche la terza doglianza, secondo cui “l’appello della Agenzia delle Entrate di A ve Ili no difettava dello jus postularteli in quanto l’autorizzazione della Direzione regionale veniva rilasciata in modo generico senza identificare la qualità del soggetto munito del potere di proporre il gravame “, alla luce della assoluta assenza di correlazione delle norme che si pretendono violate, l’art. 82 c.p.c. e l’art. 86 c.p.c., riguardanti rispettivamente il patrocinio del difensore e la difesa personale della parte, con le ragioni poste a base del motivo di impugnazione, fondato su una pretesa genericità dell’autorizzazione della Direzione regionale; ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo e che non occorre provvedere sulle spese in quanto a parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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