Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19206 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24915-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIMEON CARPENTERIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE

CAPOMACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2009 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 22/07/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

l’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia depositata il 22-7-2009, che ha accolto l’appello della Simeon Carpenterie s.r.l. ritenendo illegittimo un avviso di accertamento relativo all’anno 2002, per un maggior imponibile e per indetraibilità dell’Iva conseguente all’impiego di manodopera, alle dipendenze di terzi, in violazione della L. n. 1369 del 1960;

la società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’impugnata sentenza ha motivato l’accoglimento del gravame della società affermando non esser necessario stabilire se, nella specie, si fosse o meno in presenza di un vero appalto, come eccepito dalla società, ovvero di un caso di intermediazione di manodopera: difatti la pretesa impositiva dovevasi ritenere infondata per l’assorbente ragione che la società non aveva eseguito alcun pagamento di retribuzioni, con conseguente inesistenza di obblighi di versamento di ritenute; ha aggiunto che l’intermediazione di manodopera sarebbe fattispecie in sè diversa, sul piano delle conseguenze tributarie, da quella dell’assunzione (e del correlativo pagamento) di lavoratori “in nero”, come pure da quella dell’intermediazione simulata per interposizione fittizia dell’appaltatore; in particolare nella vera intermediazione sarebbe configurabile, secondo la commissione, un rapporto diretto tra il lavoratore e il committente non sufficiente a ritenere quest’ultimo obbligato al versamento di ritenute su retribuzione in verità non corrisposte;

inoltre l’Iva sulle fatture emesse dall’appaltatrice avrebbe dovuto esser ricondotta, sempre a dire della commissione tributaria, al soggetto che avesse effettuato il pagamento delle fatture stesse e che le avesse annotate nei libri contabili, portando a credito l’imposta nelle liquidazioni periodiche; mentre l’ufficio non aveva fornito la prova delle suddette omissioni da parte della società;

l’amministrazione, coi primi due motivi di ricorso, denunzia la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, vuoi in relazione all’interpretazione restrittiva che la commissione tributaria ha dato alla locuzione “a tutti gli effetti” di cui alla norma per prima citata, vuoi in relazione al profilo della fatturazione delle prestazioni ai fini dell’Iva, che a niente rileva dinanzi alla funzione sanzionatoria delle previsioni citate;

col terzo motivo, l’amministrazione lamenta poi l’omessa motivazione della sentenza sul fatto decisivo della esistenza dell’intermediazione, a fronte dell’eccepita configurabilità, nella specie, di un semplice appalto;

il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perchè connessi, è fondato;

in tema di divieto d’intermediazione di manodopera, ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, u.c., i lavoratori occupati in violazione del detto divieto sono alle dipendenze dell’appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono, in via esclusiva gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d’imposta per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni; sicchè la fatturazione di tali prestazioni da parte dell’intermediario non legittima l’appaltante o interponente a detrarre l’Iva o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, mancando alla base di tale attività un valido rapporto contrattuale con l’intermediario (cfr. per tutte Cass. n. 22020-14; Cass. n. 21892-15);

dalla trascrizione del verbale di constatazione, poi rifluito nell’avviso di accertamento (trascrizione che è stata operata nel corpo del ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza), si apprende che le indagini ispettive avevano evidenziato che le prestazioni di manodopera presso la Simeon Carpenterie erano avvenuta da dipendenti della Sic s.r.l. “con l’ausilio della sola attrezzatura minuta”, essendo la detta società risultata “completamente sprovvista di immobilizzi di capitale fisso (attrezzature e materiali) necessari allo svolgimento di attività d’impresa edile”;

in considerazione di tale risultanze, la commissione tributaria era tenuta a valutare la fattispecie alla luce del complesso di principi posto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 vigente ratione temporis, stando al quale (1) è vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto, o in qualsiasi altra forma, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta o retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario; (2) è altresì vietato all’imprenditore di affidare a intermediari lavoro da eseguirsi a cottimo da prestatori assunti e retribuiti da tali intermediari; (3) è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto nella quale l’appaltatore impieghi capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante, anche se per il loro uso venga corrisposto un compenso; (iv) i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti di legge, sono considerati “a tutti gli effetti” alle dipendente dell’imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni;

invero la L. n. 1369 del 1960, art. 1 nel testo vigente prima dell’intervenuta abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c), secondo cui i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, comporta che solo sull’appaltante gravano gli obblighi in materia di trattamento economico, normativo e fiscale scaturenti dal rapporto sottostante (cfr. da ultimo Cass. n. 21289-16);

la sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale provvederà ai pertinenti accertamenti attenendosi ai principi di diritto esposti; la commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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