Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19205 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5169-2010 proposto da:

COMUNE DI SOLOFRA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso

l’avvocato GIOVANNI PETRILLO (STUDIO LEGALE TRAMONTI), rappresentato

e difeso dall’avvocato LEONIDA MARIA GABRIELI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M.;

– intimata –

Nonchè da:

B.A.M. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLIS 50, presso l’avvocato FRANCO COSENZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA D’ANIELLO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI SOLOFRA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 970/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Solofra, e, premettendo che il convenuto aveva illegittimamente occupato due porzioni della sua proprietà, su cui aveva costruito degli edifici, ne chiese la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento dell’indennità di occupazione. Il Comune contestò la propria legittimazione passiva ed indicò quale responsabile lo IACP di Avellino, che, chiamato in giudizio negò, a sua volta, di essere legittimato. Il Tribunale adito condannò i due convenuti al risarcimento del danno.

Adita su impugnazione dello IACP e del Comune, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza non definitiva del 25.5.2005, assolse l’Istituto dalla domanda, rilevando trattarsi di un caso di occupazione appropriativa e, con la sentenza depositata il 19.3.2009, definitivamente pronunciando, escluse che tale diversa qualificazione del fatto comportasse il rigetto della proposta domanda risarcitoria da occupazione usurpativa, ed affermò il passaggio della proprietà alla mano pubblica al momento della scadenza di due distinti periodi di occupazione legittima, determinando, in riferimento a tali date, il risarcimento dovuto in base al valore venale dei suoli, ritenuti edificabili, quale stimato dal CTU, arricchito di rivalutazione ed interessi.

Avverso tale sentenza, che affermò che la B. non aveva impugnato il mancato riconoscimento di pregiudizi economici per il periodo dell’occupazione, e compensò per un terzo le spese di lite, ha proposto ricorso, in via principale il Comune di Solofra con tre mezzi ed in via incidentale B.A.M., con cinque mezzi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione, il Comune afferma che la Corte territoriale abbia ritenuto i terreni edificatori, senza considerare che gli stessi ricadevano in zona C1, per la quale vigeva l’obbligo della lottizzazione convenzionata, e che il lotto non raggiungeva la dimensione minima lottizzabile. In assenza di piani attuativi, prosegue il ricorrente, l’area doveva esser considerata inedificabile, data l’assenza della c.d. edificabilità di fatto.

2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 865 del 1971, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, oltre che vizio di motivazione. La porzione di mq. 635, del maggior fondo espropriato, aveva destinazione agricola, e non poteva esser liquidata secondo i criteri relativi ai terreni edificatori.

3. Col terzo mezzo, deducendo la violazione degli artt. 1224 e 2056 c.c. ed il vizio di motivazione, il Comune lamenta che, nel disporre il cumulo tra interessi e rivalutazione, la Corte del merito aveva operato un’indebita duplicazione di dette voci.

4. Col primo motivo del ricorso incidentale, B.A.M. deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello qualificato la domanda come occupazione appropriativa – invece che usurpativa, come ritenuto dal primo giudice – in assenza di doglianza in tal senso da parte del Comune, che aveva sostenuto la legittimità della procedura espropriativa, ed in presenza d’istanza di conferma della sentenza impugnata, da parte sua.

5. Col secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione. La manipolazione di un fondo privato, afferma la ricorrente, non può costituire un’alternativa all’espropriazione formale, secondo la giurisprudenza della CEDU, e, nella specie, non era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, di talchè le proroghe dei termini di occupazione, intervenute ope legis dovevano ritenersi irrilevanti.

6. Col terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta, nuovamente, il vizio di motivazione affermando di aver diritto al risarcimento del danno in misura pari al controvalore del bene, maggiorato della rivalutazione e degli interessi, e su tale punto la Corte d’Appello non aveva motivato.

7. Col quarto motivo, la B. deduce il vizio di motivazione sui punti relativi al “risarcimento del danno e indennità di occupazione”. Avendo la sentenza di primo grado riconosciuto la natura usurpativa dell’occupazione e riconosciuto il risarcimento già alla data dell’apprensione, essa ricorrente non aveva alcun interesse a dolersi della mancata liquidazione dell’indennità di occupazione; laddove la diversa qualifica del fatto, ad opera della Corte territoriale, ha comportato il mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione, con refluenze negative sul credito per rivalutazione ed interessi.

8. Col quinto motivo, la ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 93 c.p.c., nella disposta compensazione parziale delle spese giudiziali.

9. Tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 bis applicabile ratione temporis. In base a tale norma, la censura con cui si deduce un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve, all’esito della sua illustrazione tradursi, a pena, appunto, d’inammissibilità, in un quesito, finalizzato, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è richiesta l’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume rispettivamente, omessa, contraddittoria, o inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009), non essendo, in particolare, sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal complesso della censura proposta (cfr. Cass. n 24255 del 2011).

10. Tanto non è stato fatto, non essendo nessuna censura corredata da alcun tipo di quesito. Deve, appena, aggiungersi che l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace (della medesima L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 5) per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), con la conseguenza che per quelli pubblicati, come nella specie, antecedentemente, (in concreto il 19.3.2009) e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, tale norma va, ancora, applicata (Cass. n. 7119/2010; n. 26364/2009).

11. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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