Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19205 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12141-2019 proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA
GIANLUCA FONTANELLA, presso il cui studio a Roma, via della Pineta
Sacchetti 201, elettivamente domicilia, per procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANDREA MAGNANELLI
ed elettivamente domiciliata a Roma, via Tempio di Giove 21, per
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 19926/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata
il 17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO
GIUSEPPE nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di Roma, con sentenza del 9/8/2017, ha accolto la domanda proposta da G.G. per la dichiarazione della nullità e/o l’illegittimità del verbale emesso da Roma Capitale con il quale gli era stata contestata la violazione del C.d.S., art. 7, commi 1 e 14.
G.G. ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando che il giudice aveva erroneamente liquidato le spese processuali in Euro 94,00, di cui Euro 48,00 per spese, oltre IVA e CP, sul rilievo che tale somma era inferiore ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello e compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che le cause in materia di opposizione a sanzione amministrativa, anche per violazioni al codice della strada, dinanzi al giudice di pace non sono decise, per espressa disposizione normativa (contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, e art. 7, comma 10), con giurisdizione equitativa, ha ritenuto che, in base al valore della controversia, pari ad Euro 94,88, e cioè alla somma della sanzione irrogata e dei relativi accessori, trova applicazione l’art. 91 c.p.c., comma 4, nel testo inserito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 10, secondo il quale nelle cause in cui valore non eccede Euro 1.100,00, le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. Nel caso di specie, ha concluso il tribunale, la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado è, pertanto, corretta.
G.G., con ricorso notificato il 15/4/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
Roma Capitale ha resistito con controricorso notificato il 23/5/2019.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegati, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver correttamente escluso che la causa rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 113 c.p.c., ha rigettato l’appello sul rilievo che, nella fattispecie in esame, trovava applicazione l’art. 91 c.p.c., comma 4, in ragione del quale, in sostanza, le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che la fattispecie in esame non è riconducibile all’art. 91 c.p.c., comma 4, posto che tale norma si riferisce soltanto alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
1.3. Il tribunale, quindi, ha proseguito il ricorrente, dopo aver correttamente ritenuto che le cause in materia di opposizione non sono assoggettate all’art. 113 c.p.c., come stabilito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, ha, poi, erroneamente affermato l’applicabilità dell’art. 91 c.p.c., comma 4, pur se tale norma, trattandosi di causa decisa secondo diritto e non già secondo equità, non poteva trovare applicazione.
1.4. Esclusa, dunque, l’applicabilità dell’art. 91 c.p.c., comma 4, ha aggiunto il ricorrente, la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice non incontrava il limite previsto dalla predetta norma.
1.5. La liquidazione operata dal giudice, peraltro, ha concluso il ricorrente, viola i minimi tariffari previsti inderogabilmente dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause, come quella in esame, di valore fino ad Euro 1.100,00.
2. Il motivo è fondato. In tema di liquidazione delle spese giudiziali, infatti, il limite del valore della domanda, sancito dall’art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione (Cass. n. 9556 del 2014; Cass. n. 369 del 2017).
3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020