Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19205 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 07/07/2021), n.19205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22712-2018 proposto da:

M.F., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE

STASIO, rappresentati e difesi dall’avvocato LAURA MARIA GARDINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.C. e M.F. hanno impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Milano, previa istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate, le cartelle di pagamento notificate per “somme dovute a seguito di sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. Milano coll. 12 3727/11, depositata in data 26 ottobre 2011, che confermava la decisione già impugnata (ricorrente originario sig. Ma.Co.). Il contenzioso così definito era relativo ad un avviso di accertamento valore (Invim) emesso nell’anno 1985, relativo ad un atto di trasferimento immobiliare del 1983, Scad. n. (OMISSIS), notificato al defunto genitore dei contribuenti. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso dei contribuenti annullando le cartelle per mancanza dell’avviso di liquidazione delle imposte e per violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, in relazione alla motivazione degli atti impositivi e perchè la pronuncia della Commissione tributaria centrale non costituiva titolo giuridico idoneo per assenza dei valori sufficienti per il calcolo degli imponibili, ritenendo anche che il termine di prescrizione decennale è applicabile agli avvisi di liquidazione divenuti definitivi e non agli avvisi di accertamento del solo valore.

1.1. L’Ufficio ha proposto quindi appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia ottenendo la riforma della decisione impugnata. I giudici di secondo grado, affermando la legittimità delle cartelle, hanno sostenuto che il termine di prescrizione è da considerarsi decennale, invece di quello triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, sull’assunto che si tratti di imposta definitivamente accertata per cui il titolo esecutivo non è più l’atto originario ma la sentenza della Commissione tributaria centrale che ne aveva affermato la legittimità, aggiungendo che le imposte iscritte a ruolo, avendo un’unica aliquota, sono di facile determinazione.

1.2. Avverso questa decisione, M.C. e M.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

1.3. L’Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. I contribuenti, con il primo motivo, denunciano la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 74 e 76, (oggi D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78) norme sull’imposta di registro da considerarsi ai fini dell’imposta Invim per effetto del rinvio disposto dal D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19,20 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerando erronea la decisione che non avrebbe tenuto in considerazione la natura dell’atto impositivo originario, consistente in un accertamento di solo valore, ai fini dell’Invim e Registro, da cui sono derivate le cartelle emesse a seguito della decisione definitiva della Commissione tributaria centrale. Sulla base della normativa vigente all’epoca dell’accertamento sarebbe stato necessario emettere un ulteriore avviso di liquidazione, mai ricevuto dai contribuenti, nel termine triennale di decadenza stabilito dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, ora D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, da cui sarebbe poi decorso il termine decennale di prescrizione.

2.1. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 6, e artt. da 11 a 16, e la conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che, diversamente da quanto affermato nella pronuncia impugnata, non si tratterebbe semplicemente di applicare un’unica aliquota ma, determinata la base imponibile, si dovrebbero determinare gli scaglioni con differenti aliquote, come ammesso dall’Amministrazione la quale ha prodotto – in primo grado – due pagine per chiarire il metodo e quantificazione dell’imposta, unitamente al calcolo degli interessi moratori variati nell’arco temporale trascorso dall’accertamento.

2.2. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (ratione temporis, oggi abrogato), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo l’erroneità del riferimento contenuto nella sentenza impugnata a detta norma abrogata con D.L. n. 106 del 2005, considerato che le cartelle impugnate sono state notificate successivamente con avvio del procedimento di riscossione in data 26 ottobre 2011 ed il ruolo è stato reso esecutivo il 3 agosto 2015. A ciò si aggiunge che la norma faceva riferimento ad imposte già accertate o comunque liquidate in base ad accertamenti definitivi, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un atto impositivo determinante un mero valore sulla cui base va calcolata l’imposta.

2.3. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per violazione precorrente della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, e dell’art. 112 c.p.c., richiamando la correttezza della decisione di primo grado che aveva riconosciuto come la formazione del ruolo, senza alcun atto intermedio di quantificazione delle somme a titolo di imposte ed interessi, ma soltanto con un atto endo-procedimentale di liquidazione costituisse violazione di legge. La liquidazione delle imposte non sarebbe stata oggetto di una compiuta motivazione resa conoscibile ai contribuenti e su detta eccezione vi sarebbe un’omessa pronuncia.

2.4. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata la quale farebbe riferimento ad un'”imposta definitivamente accertata” per poi affermare come le cartelle non siano state precedute da un atto di liquidazione, precisando che i presupposti della pretesa tributaria si erano attestati nell’ambito del giudizio sull’accertamento di valore, concludendo che rimaneva solamente “un’esigenza di un computo contabile”.

3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la connessione delle questioni giuridiche dedotte, sono infondati.

4. Il contribuente si duole del fatto che, a fronte del rigetto del ricorso avverso l’accertamento valore n. (OMISSIS) del 1985 divenuto definitivo con sentenza della Commissione tributaria centrale, Sez. Milano coll. 12 n. 3727 del 2011, depositata il 26 ottobre 2011, non gli è mai stato successivamente notificato alcun avviso di liquidazione – nei termini di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74 (oggi D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76) – da cui, determinata la base imponibile, si sarebbero dovuti individuare gli scaglioni con differenti aliquote, ma solo un mero valore sulla cui base si sarebbe dovuta calcolare l’imposta, così ritenendolo non definitivo (primi tre motivi); a ciò aggiunge che le cartelle notificate sulla base della sentenza passata in giudicato riportano solamente l’indicazione di detta decisione, senza avere in sè una compiuta motivazione sulla liquidazione delle somme dovute quale imposta definitivamente accertata, ritenendo contraddittoria l’affermazione – riportata nella sentenza qui impugnata – secondo la quale residuava solamente un’esigenza di un computo contabile.

4.1. Questa Corte, infatti con decisione che si condivide, ha affermato che “Trattandosi di un’actio iudicati, le ulteriori doglianze vanno rigettate, dovendo, nella specie, trovare applicazione i principi affermati da Cass. SU n. 25790 del 2009 secondo cui: a) il titolo, in base al quale l’ufficio vittorioso agisce iure esecutionis è costituito dalla pronuncia del giudice, e non già dall’atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in conseguenza di una violazione fiscale; b) anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto contestato, il provvedimento del giudice che definisce la lite conferisce all’atto il crisma della verifica giurisdizionale, i cui effetti non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa; c) pertanto, non rilevano le disposizioni, contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (abrogato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 1, conv. in L. n. 156 del 2005), corrispondente all’attuale art. 25, relative ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o a seguito degli accertamenti divenuti definitivi, tenuto conto che non si è in presenza dell’attività di esecuzione di un atto amministrativo di accertamento divenuto definitivo, ma di una sentenza passata in giudicato, soggetta, soltanto, al termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 c.c.” (Cass. n. 15954 del 2014). Ancora, “in tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (ora art. 25), si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento”.

4.2. In altri termini, l’accertamento di maggior valore, divenuto definitivo in virtù della sentenza della Commissione tributaria centrale sopra indicata, non necessitava di alcun avviso di liquidazione, potendosi determinare l’imposta sul valore accertato con un calcolo che, per quanto complesso, non aveva in sè alcun margine discrezionale. L’Agenzia, peraltro, nel corso del contenzioso sorto a seguito della notifica delle cartelle ha in ogni caso svolto il calcolo che determina la somma richiesta, senza che ne fosse contestata la correttezza.

4.3. L’unico termine rilevante era quello decennale di prescrizione trattandosi di accertamento divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato, poichè il titolo su cui l’Ufficio ha richiesto l’imposta dovuta non è più l’atto di accertamento, ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità (Cass. n. 842 del 2014).

5. Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali citati il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in Euro 2.300, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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