Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19204 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14971-2012 proposto da:

P.G., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 49, presso l’avvocato SVEVA BERNARDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LORENA BINELLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENTIMIGLIA;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI VENTIMIGLIA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 70,

presso l’avvocato LORENZO ACQUARONE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal consigliere dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DE MARSI, con delega, che si

riporta al ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ACQUARONE GIOVANNI, con delega, che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Genova il Comune di Ventimiglia esponendo di essere proprietario di due terreni sui quali, dal 1975, gravava vincolo di non edificazione, reiterato con l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 5.4.2003. Il carattere espropriativo di quel vincolo ne comportava la decadenza quinquennale; peraltro esso era sempre rimasto a gravare sui beni, dei quali aveva cosi impedito il pieno sfruttamento. La reiterazione del vincolo comportava, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 179/1999 e della successiva n. 148 del 9.5.2003, il riconoscimento di un indennizzo D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 39 già inutilmente richiesto all’ente convenuto. Costituendosi, il Comune di Ventimiglia rilevava che non era mai stato approvato definitivamente il piano urbanistico generale, come richiesto dall’art. 9, comma 1 T.U. espropriazioni per dare luogo a vincolo preordinato esproprio, che il vincolo introdotto nell’anno 1975 non aveva carattere espropriativo e che in ogni caso, non poteva parlarsi di reiterazione con riferimento al primo vincolo del 1975 e al secondo del 2003. Sotto il profilo del danno, rilevava che gli immobili del P. avevano già consumato la loro potenzialità edificatoria a seguito di asservimento volontario risalente al 1971. L’indennità, comunque, non poteva essere commisurata al valore venale del bene, ma solo al danno effettivamente prodotto dal vincolo lamentato.

Con sentenza del 21.12.2011-10.01.2012 la Corte di appello di Genova respingeva le domande del P., condannandolo alle spese.

La Corte territoriale osservava e riteneva che l’area di proprietà del P. era stata, dal Piano regolatore generale (PRG) del 22.5.1975, assoggettata a vincolo di rispetto della viabilità, ex art. 22, lett. a) Norme di attuazione (NA) del PRG. Da tale vincolo discendeva l’inedificabilità dell’area stessa, ma quale conseguenza della zonizzazione del territorio comunale, cioè per un vincolo di natura conformativa e non espropriativa. Il vincolo sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduceva, infatti, in un divieto di edificazione avente natura conformativa che rendeva le aree medesime legalmente inediticabili. Il tutto in conformità a previsioni legislative di rango primario e secondario. Con la conseguente non indennizzabilità per il divieto edificatorio che conseguiva a tale zonizzazione, espressione della generale potestà di pianificazione del territorio propria della Pubblica amministrazione. Andava infatti ricordata – la distinzione di massima tra gli strumenti urbanistici che imponevano un vincolo conformativo al bene e che ne determinavano, quindi, il carattere edificatorio o no, da identificarsi, di regola, con gli strumenti a carattere generale che determinavano la zonizzazione del territorio (piani regolatori e piano di fabbricazione), rispetto a quegli altri strumenti urbanistici di secondo livello che disciplinavano l’assetto di singole zone specifiche del territorio, che, di regola predisponevano vincoli espropriativi e che non erano in grado di incidere sul carattere edificatorio o meno dell’area stabilito dallo strumento generale”.

Pertanto era da ritenere che il vincolo in esame, c.d. di rispetto stradale avesse natura conformativa, non fosse destinato il successivo esproprio e, come tale, non fosse sottoposto a decadenza alcuna. Ne conseguiva che l’intera prospettazione del P. (reiterazione di vincolo sostanzialmente espropriativo o di vincolo preordinato all’esproprio con conseguente applicazione dell’art. 39 T.U. espropriazioni), non poteva essere accolta.

A poco, pertanto, rilevava che il vincolo fosse stato ribadito nel PUC del 2007, all’art. 35 lett. 3 NA, sia pure con norma di difficile lettura.

Nè si vedeva quale rilievo potesse rivestire l’impossibilità di mutamento della destinazione d’uso del fabbricato, trattata funditus nella consulenza tecnica di ufficio, atteso che l’art. 39, comma 1 T.U. espropriazioni – norma espressamente invocata da parte attrice a sostegno della sua domanda – non concerneva il caso di vincolo generale derivante dalla zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici, ma solo il caso di reiterazione di vincoli di carattere espropriativo o destinati ad un futuro esproprio.

Nè, di certo, a diversa conclusione si poteva giungere considerando che, di fatto, il Comune convenuto aveva negato sempre la possibilità di sfruttamento edificatorio o il mutamento di destinazione d’uso, nel torno di tempo fra il (OMISSIS). Si trattava, infitti delle conseguenze della pianificazione territoriale operata in linea generale dal Comune convenuto e non dell’assunzione di atti di natura ablatoria nei riguardi dell’attore.

Parimenti, risultava assorbita dalla suddetta qualificazione del vincolo in esame la circostanza che l’area mapp. (OMISSIS), a seguito dell’atto di asservimento a favore di area limitrofa, avesse perso sin da prima del PRG del 1975, qualunque potenzialità edificatoria.

Avverso questa sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. illustrato da memoria e notificato il 13.06.2012 al Comune di Ventimiglia, che il 17.07.2012 ha resistito con controricorso, ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il P. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione della norma contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. “Vizio di motivazione. contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla natura espropriativa del vincolo di viabilità insistente sui beni di proprietà del ricorrente”.

Col ricorso incidentale il Comune di Ventimiglia deduce in via subordinata, ossia condizionata all’accoglimento del ricorso principale. “Violazione degli artt. 112 e 276 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Omessa pronuncia sull’esistenza dei presupposti processuali.” Lamenta che non si sia data risposta alla sua eccezione secondo cui il vincolo di destinazione impresso dal PUC era stato all’epoca solo approvato ma non ancora adottato.

Con i due motivi del ricorso principale, suscettibili di esame unitario, il P. essenzialmente si duole, anche per il profilo motivazionale, del diniego dell’indennizzo da lui chiesto per reiterazione di vincolo espropriativo, in base all’art. 39 TU espropriazioni; deduce che nel ritenere d’indole conformativa il vincolo apposto dal risalente P.R.G. del 22.05.1975 i giudici di merito sono stati indotti in errore dal testo dell’art. 22 delle relative norme di attuazione, giacchè all’epoca era stato imposto un vincolo a viabilità urbana che nulla aveva a che vedere con quello imposto ex lege per le fasce di rispetto stradali: ed ancora che i medesimi giudici non avevano esaminato le risultanze del nuovo PUC a seguito delle quali sul suo terreno era stata localizzata proprio una ben individuata strada pubblica.

Le censure in esame non hanno pregio; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del ricorso incidentale del Comune. condizionato a diversa, favorevole sorte del principale.

La tesi sostenuta dal P., secondo cui il PRG del 1975 non aveva astretto a vincolo conformativo di rispetto stradale i suoi terreni, destinati invece alla realizzazione di opere di viabilità urbana. non solo difetta di autosufficienza, ma in ogni caso non legittimerebbe l’accoglimento della domanda d’indennizzo, presentando entrambe le previsioni urbanistiche in questione natura conformativa e non essendo perciò indennizzabili ai sensi dell’invocato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39 le cui disposizioni a) presuppongono comunque che l’imposizione sia a titolo particolare (l’art. 39 ripete da ultimo che il vincolo deve incidere su “particolari aree”) perciò contrapponendola alle imposizioni di carattere generale (tra cui in effetti rientra proprio il PIP); b) hanno come funzione la preordinazione all’espropriazione ovvero un regime equivalente (quale esemplificativamente quello delle servitù pubbliche che rendono la proprietà meramente nominale: Corte Costit. n. 6 del 1966 e succ.). In particolar modo, riguardo alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità, l’indicazione delle opere necessarie nel piano regolatore (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1) comporta ordinariamente un vincolo d’inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (art. 13), come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (cfr. anche Cass. n. 8873 del 2014; n. 17677 del 2010; n. 19924 del 2007; n. 13199 del 2006), evenienza questa di cui nel caso non emerge alcun riscontro. Anche in ipotesi di destinazione a viabilità urbana dei terreni del ricorrente, resterebbe, dunque, confermato il carattere conformativo del vincolo generale ed astratto, afferente alla zonizzazione del territorio comunale: che naturalmente non verrebbe meno se in attuazione di quella previsione, nella zona fosse stata poi realizzata la strada consentita dal PRG (altrimenti tutte le zone F si tradurrebbero in vincoli preordinati all’espropriazione). Una volta confermata la natura conformativa della destinazione del P.R.G.. diviene irrilevante ogni indagine sul vincolo del PUC che in ogni caso non sarebbe “reiterato”, ma sorgerebbe per la prima volta.

In definitiva il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento del ricorso incidentale e con condanna del soccombente P. al pagamento, in favore del Comune di Ventimiglia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.G. al pagamento, in favore del Comune di Ventimiglia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.200,00 per compenso ed in 200.00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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