Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19204 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19204 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 6016-2017 proposto da:
NICOLETTI CRISTINA, NICOLETTI ROBERTA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA SAN GODENZO 15, presso lo
studio dell’avvocato TULLIA TORRESI, che le
rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro

ASSICURAZIONI DI ROMA SMA , in persona del Direttore
Generale Dott. ANDREA TOSCHI, ITAS ASSICURAZIONI
SPA , in persona del legale rappresentante protempore, Dott. CLAUDIO GAVA, GENERALI ITALIA SPA
00885351007 già INA ASSITALIA SPA, in persona del

Data pubblicazione: 19/07/2018

legale rappresentante pro-tempore Dott. MARCO PORZIO,
elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO DI FRANCIA
182/194, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA
MARCI, che le rappresenta e difende giuste procure in
calce al controricorso;

nonchè contro

ASL ROMA 2;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1823/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott.
MARILENA GORGONI;

/

2

– controricorrenti –

r6′

RG 06016/2017 n. 18
FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16319/200, rigettava la domanda
risarcitoria proposta da Roberta e Cristina Nicoletti, in proprio e quali eredi
legittime di Rosanna Mucciarelli, nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale Roma B, avente ad oggetto i danni, patrimoniali e non, asseritamente

2. La Corte d’appello di Roma, cui Roberta e Cristina Nicoletti si rivolgevano
per impugnare la decisione di prime cure, confermava, con sentenza n.
1823/2016, depositata il 16.3.2016, la pronuncia di primo grado e condannava
le appellanti alle spese di giudizio.
3. Avverso la decisione della Corte territoriale propongono ricorso in
cassazione Roberta e Cristina Nicoletti, fondato su due motivi e illustrato da
memoria.
3.1. Resistono con controricorso Le Assicurazioni di Roma, la Società
Generali Italia spa, l’itas Mutua. Il controricorso de Le Assicurazioni di Roma è
illustrato da memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., per
avere errato la corte territoriale nella individuazione del contenuto dell’onere
della prova di chi agisca per responsabilità contrattuale.
5. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la
Corte territoriale aderito acriticamente alla C.T.U. senza tenere in debita
considerazione le risultanze emerse dalla relazione dell’ausiliario ematologo e
da tutti i dati clinici rinvenibili nella documentazione versata in atti.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Le ricorrenti, dopo aver dato prova di conoscere l’evoluzione
giurisprudenziale in merito alla qualificazione della responsabilità sanitaria e
alla distribuzione dell’onere della prova di colui che agisca invocando una
responsabilità ex art. 1218 c.c., si dolgono che la corte territoriale abbia
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subiti a seguito del decesso della propria madre.

rigettato la loro richiesta risarcitoria per non essere stato provato il nesso di
derivazione causale. Inoltre, affermato a p. 16 del ricorso che sull’attore grava
la prova del nesso di causalità che può essere soddisfatta anche attraverso
elementi presuntivi, a p. 23 contradditoriamente lamentano che la corte di
appello abbia ritenuto che dovessero essere le attrici a dimostrare l’esistenza
del nesso di causalità tra l’errata diagnosi e l’evento morte. Altrettanto

questa sezione della Corte di legittimità che pongono la prova del nesso di
causa a carico dell’attore (cfr. ad es. p. 21, ove viene evocata la decisione n.
20/10/2015, n. 21177 che, anche nella motivazione riportata, prevede che
l’attore sia gravato dell’onere di provare il nesso causale).
5.2. Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica,
secondo l’orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete
al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l’esistenza del nesso
causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se,
al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento,
per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la
domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass.
07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n.
21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341).
5.3. La previsione dell’art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore
dell’obbligazione asseritamente non adempiuta dall’onere di provare la colpa
del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta
del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
5.4. Il principio di vicinanza dell’onere della prova, su cui si fonda la
decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533, ed al quale più volte le
ricorrenti fanno riferimento nelle loro prospettazioni (p. 12, p. 19, p. 21), non
coinvolge il nesso causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato
dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus probandi di
cui all’art. 2697 c.c. Tale disposizione, ponendo a carico dell’attore la prova
degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che
l’asserito danneggiante debba farsi carico della “prova liberatoria” rispetto al
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contraddittoriamente citano a supporto delle proprie illustrazioni pronunce di

nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143;
Cass. 26/02/2013 n. 4792 ; Cass. 26/07/2017 n. 18392).
5.5. Specularmente la prova dell’avvenuto adempimento o della correttezza
della condotta è posta a carico del debitore della prestazione. E non può
valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell’art. 1218 c.c. alla
“causa”, là dove richiede al debitore di provare «che l’inadempimento o il

causa a lui non imputabile» (come riaffermato, di recente, da questa Corte
(Cass. 26/7/2017, n. 18392). La causa qui attiene alla «non imputabilità
dell’impossibilità di adempiere» che si colloca nell’ambito delle cause estintive
dell’obbligazione, costituenti «tema di prova della parte debitrice», e concerne
un «ciclo causale» che è del tutto distinto da quello relativo all’evento dannoso
conseguente all’adempimento mancato o inesatto.
5.6. Tali conclusioni non contrastano con quanto affermato dalle sezioni
unite di questa Corte (Cass. sez.un. 11/1/2008, n. 577), secondo cui «in tema
di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere
probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza
del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare
l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante». Tale principio venne infatti affermato a fronte di
una situazione in cui l’inadempimento “qualificato”, allegato dall’attore (ossia
l’effettuazione di un’emotrasfusione) era tale da comportare di per sé, in
assenza di fattori alternativi “più probabili”, nel caso singolo di specie, la
presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della
prestazione sanitaria conteneva già quella del nesso causale, sicché non poteva
che spettare al convenuto l’onere di fornire una prova idonea a superare tale
presunzione secondo il criterio generale di cui all’art. 2697, comma 2, c.c., e
non la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c..
6. Il secondo motivo è inammissibile.
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ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da

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6.1. Il ricorrente, pur lamentando specifiche lacune argomentative e
motivazionali della C.T.U. — mancata valutazione del nesso eziologico tra
diagnosi tardiva ed errata di meningite batterica e morte della paziente (p. 25
del ricorso), ingiustificabilità della diagnosi di meningite batterica stante
l’assenza di batteri nella coltura del liquor, ingiustificato ritardo nell’esecuzione
dello screening di coagulazione a fronte della rilevata alterazione dell’entità

(pp. 27 e 28 del ricorso — si è limitato a riproporre le stesse censure alla
C.T.U. esaminate dal giudice a quo e ritenute infondate, offrendo a questa
Corte solo stralci della C.T.P. dell’ematologo non posti a confronto con i
passaggi salienti della C.T.U., se non quelli parafrasati in senso critico dal
ricorrente.
6.2. Il giudice ha, del resto, scandito con passaggi motivazionali inequivoci,
comprensibili e logici che non è stata provata l’erroneità delle conclusioni della
C.T.U., neppure tramite il supporto della consulenza ematologica, che non è
vero che le scelte terapeutiche fatte furono conseguenza di una errata diagnosi
di meningite batterica, tant’è vero che nella C.T.U. si dà conto del fatto che le
terapie somministrate tennero conto anche delle diagnosi alternativa di CID,
che il quadro clinico inziale era oltremodo equivoco, che esso degenerò assai
repentinamente, che i trattamenti praticati furono adeguati alla fase
conclamata di CIS, che la mancata esecuzione dell’EEG non ebbe effetti sulla
diagnosi. È evidente, dunque, che il motivo, per come formulato e prospettato,
si risolve in una richiesta di rivalutazione dell’elaborato tecnico non sorretta da
altra giustificazione se non quella di ottenere una ricostruzione diversa ed a sé
favorevole dell’operato dei medici e del nosocomio.
7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura
indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della
sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
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delle piastrine, sottovalutazione dell’improvvisa anemizzazione della paziente

spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso il 18.05.2018 nella Camera di Consiglio della Terza sezione
civile della Corte di Cassazione.

ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.

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