Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19204 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6652-2019 proposto da:

I.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ELIANA

MACCARRONE, presso il cui studio a Troina, via Nazionale 342,

elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IM.FR.;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 314/2018 del TRIBUNALE DI ENNA, depositata il

2/7/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO

GIUSEPPE nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di pace di Troina, con decreto del 23/2/2013, ha ingiunto a I.F. il pagamento, in favore di Im.Fr., della somma di Euro 913,86, oltre accessori e spese, quale corrispettivo dovuto per una fornitura di bevande.

I.F. ha proposto opposizione che il giudice di pace di Troina, con sentenza depositata in data 28/2/2014, ha accolto.

Im.Fr. ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente accolto l’opposizione poichè il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base non di semplici fatture ma di fatture accompagnatorie sottoscritte dal destinatario della merce e, come tali, idonee a fornire la prova della pretesa creditoria azionata.

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione proposta da I.F. avverso il decreto ingiuntivo.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che le fatture allegate dall’appellante in sede monitoria fossero inidonee a fornire la prova del credito azionato anche nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

In realtà, ha osservato il tribunale, la pretesa creditoria trova il suo fondamento in cinque fatture accompagnatorie emesse, tra il 2009 e il 2010, nei confronti dell’appellato per il pagamento dei beni in esse indicati.

Ora, ha proseguito il tribunale, sebbene nel giudizio ordinario che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo le fatture non siano sufficienti, in caso di contestazione sull’effettiva esecuzione della prestazione, a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, in quanto atti unilaterali che non possono costituire prova in favore dell’emittente, le stesse fatture, tuttavia, possono ben costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare laddove, come nel caso di specie, si tratta di fatture accompagnatorie, e cioè di documenti che, se sottoscritti per accettazione da parte del destinatario, forniscono la dimostrazione dell’avvenuta consegna della merce indicata.

Nel caso di specie, ha osservato il tribunale, “trattandosi di fatture accompagnatorie che recano la firma del destinatario per ricezione delle merci, i documenti posti a base del decreto ingiuntivo sono idonei a provare il credito fatto valere con l’originario ricorso monitorio anche nella fase a cognizione piena che si insatura con l’opposizione”: in definitiva, “la consegna della merce… risulta provata a mezzo delle fatture debitamente sottoscritte all’atto della consegna della fornitura di cui è causa”.

L’appellato, ha proseguito il tribunale, non ha fornito, dal suo canto, la prova del pagamento del prezzo della merce ricevuta nè ha dedotto altro fatto modificativo o impeditivo dell’obbligazione pecuniaria derivante dai rapporti intercorsi tra le parti: “nulla di preciso e decisivo”, invero, “può ricavarsi dalle generiche dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale dalla moglie” dell’opponente.

In definitiva, ha concluso il tribunale, Im.Fr., che ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la merce consegnata a I.F., ha fornito prova del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre quest’ultimo si è limitato ad eccepire l’inidoneità probatoria della fatture, senza contestare l’entità del dovuto nè l’esattezza della prestazione e senza provare adeguatamente l’asserito pagamento.

Il tribunale, quindi, in accoglimento dell’appello, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.

I.F., con ricorso notificato il 4/2/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Im.Fr. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le fatture prodotte in giudizio dall’opposto costituissero un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, laddove, al contrario, tali documenti, ove il rapporto contrattuale sia contestato, non sono idonei a dimostrare in giudizio nè la sua esistenza nè l’esecuzione delle relative prestazioni, spettando, quindi, al ricorrente l’onere di fornire la prova del credito azionato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di esaminare in modo specifico e dettagliato la prova fornita in primo grado in ordine al pagamento del corrispettivo, nè ha sufficientemente motivato sulla ritenuta inidoneità della prova testimoniale assunta in giudizio.

3. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la ratio sottostante alla decisione che ha impugnato: la quale, invero, lungi dall’affermare che la fattura commerciale sia di per sè idonea, in caso di contestazione sull’effettiva esecuzione della prestazione, a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha ritenuto che le stesse fatture possono costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare lì dove, come nel caso di specie, si tratta di fatture accompagnatorie, e cioè di documenti che, in quanto sottoscritti per accettazione da parte del destinatario, forniscono la dimostrazione dell’avvenuta consegna, a quest’ultimo, della merce indicata, con il conseguente obbligo, in capo allo stesso, in qualità di acquirente, del relativo prezzo. Nel caso di specie, infatti, ha osservato il tribunale, “trattandosi di fatture accompagnatorie che recano la firma del destinatario per ricezione delle merci, i documenti posti a base del decreto ingiuntivo sono idonei a provare il credito fatto valere con l’originario ricorso monitorio anche nella fase a cognizione piena che si instaura con l’opposizione”: in definitiva, “la consegna della merce… risulta provata a mezzo delle fatture debitamente sottoscritte all’atto della consegna della fornitura di cui è causa”. Del resto, è senz’altro vero che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” e che, in particolare, “se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l’emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria” (così Cass. n. 9542 del 2018, che il ricorrente ha espressamente invocato senza, tuttavia, considerare che, nel caso lì deciso, il ricorso della presunta debitrice, cui la fattura era stata indirizzata, era stato accolto in ragione del fatto che la merce ivi indicata era stata in realtà consegnata al figlio della stessa, che aveva sottoscritto il relativo “buono di consegna”, con la conseguente estraneità della ricorrente al rapporto negoziale, intercorso tra il fornitore ed un diverso soggetto). E’ anche vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui sono state sottoscritte dal destinatario, sono senz’altro idonee a fornire la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione (consegna merci o altro), ivi descritta, in favore dello stesso, il quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi, è obbligato, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo.

4. Il secondo motivo è infondato. Com’è noto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Pertanto, laddove non si contesti – come nel caso in esame l’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha, quindi, l’onere, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonchè, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che il tribunale, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte costituisce, in effetti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una loro diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. Il tribunale, invero, dopo aver valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali, in fatto, per un verso, ha ritenuto che l’appellante aveva eseguito la dedotta fornitura di merce e, per altro verso, ha escluso che il relativo prezzo era stato pagato.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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