Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19204 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 789/40/07, depositata il 31 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Uditi il P.G..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 789/40/07, depositata il 31 dicembre 2007, con la quale è stato accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Frosinone la quale aveva accolto in parte il ricorso dello stesso contribuente avverso un avviso di accertamento Iva, Irpef ed Irap 1999; ritenuto che il contribuente non si è costituito;

ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è concluso dal seguente quesito: dica la Corte “se, in materia di accertamento di imposte dirette a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nell’ipotesi in cui sia stato impugnato un atto amministrativo di accertamento censurandone il difetto di motivazione, sia idoneo ad integrare il requisito della motivazione….il riferimento operato dall’A.F. agli studi di settore applicati nel caso di specie….e conseguentemente sia censurabile ….la sentenza della CTR che annulli l’atto amministrativo di accertamento sul presupposto che il ricorso agli studi di settore non sia sufficiente a sostenere la motivazione dell’atto amministrativo di accertamento”;

ritenuto che come risulta dallo stesso ricorso per Cassazione il contribuente aveva nel ricorso lamentato la carenza motivazionale dell’avviso per aver fatto acritica applicazione dei soli studi di settore senza tener conto delle circostanze da lui addotte in sede di contraddittorio anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, consistenti nella sua età e nella vetustà dei beni impiegati che non avrebbero consentito il raggiungimento del volume di affari desunto dall’applicazione degli studi di settore; ritenuto che, secondo il principio di diritto recentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente….” (Sez.Un. 26635/09);

ritenuto che, solo quando il contribuente non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (cfr Sez.Un.26635/09):

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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