Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19204 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 07/07/2021), n.19204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 182-2018 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO

FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GRIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4294/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.G.A. ha impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Caserta la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.a. eccependo, tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo nelle sottese cartelle di pagamento e la nullità dell’atto impugnato per non aver mai ricevuto la notifica di queste ultime. L’Ufficio produceva in copia la documentazione che provava l’avvenuta regolare notifica e, nonostante il contribuente avesse disconosciuto le relate di notifica delle cartelle, i giudici di primo grado hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

1.1. Il contribuente ha proposto quindi appello alla Commissione tributaria regionale della Campania sostenendo ancora la prescrizione dei crediti e l’omessa pronuncia sull’avvenuto disconoscimento ex art. 2719 c.c., delle copie delle relate di notifica delle cartelle alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria. I giudici di secondo grado, accogliendo l’eccezione di prescrizione limitatamente alle tasse automobilistiche, confermava per il resto l’inammissibilità del ricorso.

1.2. Avverso questa decisione, D.G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.4. L’Agenzia delle Entrate non ha presentato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il contribuente, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerando erronea la decisione che non avrebbe tenuto in considerazione il disconoscimento delle copie prodotte dall’Ufficio al fine di dimostrare l’avvenuta irretrattabilità delle cartelle alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria, essendosi limitata a sostenere la possibilità di produrre documentazione in copia nel processo tributario, così non considerando la possibilità di richiedere l’esibizione dei documenti originali di cui aveva eccepito l’inesistenza.

3. Il motivo è infondato.

L’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne nè l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cass. n. 25292 del 2018).

6. Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale ora citato il ricorso deve essere respinto. Non si provvede sulle spese stante la mancata difesa da parte dell’Ufficio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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