Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19203 del 28/09/2016

Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25829-2011 proposto da:

ITALIA MARITTIMA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), già LLOYD TRIESTINO DI

NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo STUDIO ZUNARELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO PASINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AUTORITA’ PORTUALE DI (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CANINA 6, presso l’avvocato ROBERTO PAVIOTTI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ITALIA MARITTIMA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), già LLOYD TRIESTINO DI

NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo STUDIO ZUNARELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO PASINO, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 383/2010 della CORTE D’APPELLO di (OMISSIS),

depositata il 30/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MASSIMO CAMPAILLA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ROBERTO PAVIOTTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del secondo motivo del ricorso principale ed accoglimento

del terzo motivo; rigetto del primo motivo del ricorso principale e

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trieste ha condannato l’Autorità Portuale di (OMISSIS) (ATP) al pagamento delle contribuzioni relative al FIT (Fondo Incremento Traffici Portuali), per l’anno (OMISSIS), in favore del Lloyd Triestino di Navigazione, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale del (OMISSIS).

La società Italia Marittima (già Lloyd Triestino) ha impugnato la sentenza del tribunale, deducendo l’erronea decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, anzichè dalla messa in mora con raccomandata dell’8 marzo 1993, e il mancato riconoscimento del maggior danno, cui affermava di avere diritto, essendo imprenditore commerciale.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 30 agosto 2010, ha rigettato il gravame, ritenendo che, pur avendo la lettera del marzo 1993 natura di messa in mora, non vi fosse prova nè della spedizione nè della ricezione della stessa e che la creditrice non avesse dimostrato che il pagamento tempestivo le avrebbe consentito di evitare o ridurre gli effetti negativi dell’inflazione.

Avverso questa sentenza Italia Marittima ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui si oppone l’Autorità Portuale di (OMISSIS), che propone un ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo Italia Marittima denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1219 e 2697 c.c. e art. 167 c.p.c., per non avere riconosciuto la decorrenza degli interessi legali dal giorno della messa in mora, che costituiva fatto incontestato nel giudizio o, più precisamente, tardivamente contestato dall’Autorità Portuale, cioè nella memoria conclusionale in primo grado e, poi, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio d’appello.

Il motivo concerne l’omessa considerazione che la spedizione e ricezione della raccomandata del marzo 1993 costituissero fatti non contestati o contestati tardivamente nel giudizio di merito. Tuttavia, una simile doglianza, riferibile già alla sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto essere denunciata nell’atto di appello e il motivo in esame – per il principio di specificità del ricorso per cassazione, desumibile dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 – avrebbe dovuto specificarlo, mediante trascrizione o sintesi del contenuto della censura in appello, mentre esso si limita a riferire genericamente di avere invocato l’applicazione del principio di non contestazione nella comparsa conclusionale nel giudizio di secondo grado. Esso è quindi inammissibile.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul medesimo fatto, avendo ingiustificatamente ritenuto inadeguata la richiesta di ammissione di prova per testi e omesso di esaminare l’istanza di ammissione di prova per interrogatorio formale sulla intervenuta costituzione in mora della debitrice in epoca precedente alla domanda giudiziale.

Il motivo è fondato. Come risulta dal motivo, che in tal caso è rispettoso del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, la società attrice aveva chiesto, in primo grado e ribadito nel secondo, l’ammissione di prova sia per testi che per interrogatorio formale su capitoli specifici, al fine di dimostrare l’avvenuta costituzione in mora dell’Autorità Portuale, in conseguenza di alcune richieste di pagamento (la prima delle quali con raccomandata dell’8 marzo 1993) antecedenti alla domanda giudiziale notificata il (OMISSIS). La risposta negativa della sentenza impugnata è apodittica, laddove si limita ad affermare che “la prova per testi proposta non può provare la ricezione”.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., per avere violato il principio secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali moratori è riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 1.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata si è limitata ad osservare che “il creditore deve dimostrare, e non solo allegare, che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti negativi dell’inflazione” e che tale prova non fosse stata fornita.

In tal modo, tuttavia – come riconosciuto dall’Autorità portuale controricorrente – la Corte d’appello ha trascurato l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia (a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19499 del 2008, vd., ex plurimis, Cass. n. 3029 e 3954 del 2015), secondo la quale, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali e, ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.). Spetta al giudice di rinvio fare applicazione del suddetto principio nella fattispecie. Il ricorso incidentale proposto, in via condizionata, dall’Autorità Portuale, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., per avere ritenuto la natura di atto di messa in mora della raccomandata dell’8 marzo 1993 (sebbene non vi fosse prova della spedizione e ricezione), è inammissibile. La costituzione in mora presuppone l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, requisito questo il cui accertamento costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se – come nel caso in esame – immune da vizi logici (v. Cass. n. 5104 del 2006 e 11579 del 2014).

In conclusione, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di (OMISSIS), in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il primo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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