Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19203 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3031-2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS), S.S. (OMISSIS), P.

P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NIZZA 63, presso lo studio dell’avvocato CROCE MARCO, rappresentati e

difesi dagli avvocati DE MONTE MANUEL, PROSPERI OSVALDO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

CONTABILI DI CHIETI in persona del Presidente p.t. Dott. CO.

R. e per i singoli consiglieri in proprio, in qualità di

eletti Dott.ri D.D.S. (OMISSIS), C.A.

M. (OMISSIS), T.P. (OMISSIS),

BA.MO. (OMISSIS), CO.RO.

(OMISSIS), CO.FR. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo

studio dell’avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CERCEO GIULIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SI.VI. (OMISSIS), V.M.

(OMISSIS), PA.SA.RO. (OMISSIS);

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE

GENERALE GIUSTIZIA, R.F.;

– intimati –

avverso la decisione n. 26/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI DI ROMA, emessa il 16/4/2009, depositata il

21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MANUEL DEL MONTE;

udito l’Avvocato OSVALDO PROSPERI;

udito l’Avvocato GIULIO CERCEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., P.P., A.G. e S.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha dichiarato inammissibile il reclamo, da essi proposto unitamente a Pa.Sa.Ro., V.M. e Si.Vi., avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, svoltesi il 27 marzo 2008.

Secondo il Consiglio Nazionale, in buona sostanza, l’inammissibilità de reclamo discende dall’essere esso volto a contestare non il procedimento elettorale ma la legittimità degli atti monocratici di iscrizione all’Albo e di cancellazione adottati dal Presidente decaduto nel periodo compreso tra la data della sua decadenza e di indizione delle elezioni ed il 21 marzo 2008.

Resistono con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli eletti Co.Ro., T. P., C.A.M., Ba.Mo., Co.Fr. e D.D.S., preliminarmente deducendo l’inammissibilità del ricorso ed il difetto di integrità del contraddittorio.

All’udienza del 10 gennaio 2011 il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Pa.Sa.

R., V.M. e Si.Vi..

Il Consiglio dell’Ordine di Chieti ha depositato una ulteriore memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’impugnazione è tempestiva in relazione al termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

A prescindere da ogni altra considerazione, è pacifico in causa che la sentenza non è stata notificata, ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 31, ma comunicata mediante raccomandata.

Il richiamo al D.M. 10 novembre 1948, art. 10, che prevede espressamente la comunicazione della sentenza a mezzo lettera raccomandata, dalla cui ricezione decorre, secondo Cass. 1605/05, il termine breve per impugnare, non è pertinente, trattandosi di norma dettata per il solo Consiglio nazionale degli architetti e non estensibile ad altri ordini professionali.

2.- Va disattesa anche l’eccezione di difetto di interesse del B., in quanto sarebbe stato eletto consigliere dell’Ordine, trattandosi di eccezione del tutto nuova, comunque non sorretta da alcun elemento di prova.

3.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 22, assumono l’ammissibilità del loro reclamo, in quanto volto a contestare i risultati delle elezioni, asserita mente alterati da atti di iscrizione di nuovi dottori commercialisti illegittimamente adottati dal Presidente dopo l’indizione delle elezioni.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, assumono che l’iscrizione e la cancellazione competerebbero al Consiglio, e non al Presidente, in regime di prorogano.

Con il terzo motivo, ancora sotto il profilo della violazione di legge, deducono che il Presidente non poteva autonominarsi Commissario straordinario.

Con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, deducono che gli atti di iscrizione all’Albo costituiscono attività elettorale in senso lato di esclusiva competenza del Consiglio.

Con il quinto motivo deducono il loro interesse a far dichiarare nulli o a far annullare incidenter tantum gli atti monocratici di iscrizione all’Albo al fine di far dichiarare la invalidità e la illegittimità derivata delle operazioni elettorali.

3.1.- Il primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al quinto, è fondato. I ricorrenti impugnano infatti le iscrizioni e cancellazioni dall’albo disposte dal Presidente scaduto non perchè ne contestino i presupposti (al che non sarebbero legittimati, D.Lgs. n. 134 del 2005, ex art. 37) ma solo in quanto assumono che in tal modo sarebbero stati alterati i risultati elettorali.

La pronuncia di inammissibilità del reclamo adottata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è pertanto erronea, restando così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., spettando al giudice di rinvio, rimossa la erronea decisione di inammissibilità, decidere sul merito della domanda, valutando se le iscrizioni e cancellazioni dall’albo siano state deliberate da organo incompetente e se ciò abbia alterato i risultati elettorali.

Appare equo, attesa la natura della controversia e la peculiarità della questione, compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione, provvedendo ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; compensa tra tutte le parti le spese de giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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