Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19203 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19203 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 3923-2017 proposto da:
ALCANO ANNA MARIA, ALCANO SAVINO, ALCANO GERARDO,
ALCANO ANTONIA, ALCANO ANTONELLA, ALCANO ROSARIO,
SCHIAVONE FRANCESCA, ALCANO MICHELE, GRIECO ISABELLA,
ALCANO MASSIMO, ALCANO RIPALTA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS,
rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO GRIECO,
2018
1529

ALESSANDRO GRACIS giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

GENERALI ITALIA SPA 00885351007 già INA ASSITALIA

Data pubblicazione: 19/07/2018

SPA,

in persona dei procuratori

PIERFRANCESCO

COLAIANNI e VITTORIO PASCOLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al

– controricorrente nonchè contro

BOTTALICO COSIMO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 7189/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott.
MARILENA GORGONI;

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controricorso;

R.g. n. 03923/2017
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6702/2008, in applicazione del
capoverso dell’art. 2054 c.c., su domanda di Antonella e Massimo Alcano e di
Francesca Schiavone nonché di Antonia, Ripalta, Michele e Rosario Alcano,
condannava Cosimo Bottalico e la sua compagnia di assicurazione, la Generali

Alcano a seguito di incidente stradale.
2. Antonella e Massimo Alcano e Francesca Schiavone, rispettivamente figli
e coniuge di Pietro Alcano, nonché Antonietta, Ripalta, Matteo, Michele e
Rosario, fratelli germani, impugnavano la decisione di prime cure dinanzi alla
Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 7189/2016, depositata il
19.11.2016, rigettava l’appello, confermava la decisione del Tribunale e
compensava le spese di lite.
3. Antonella e Massimo Alcano e Francesca Schiavone nonché Antonia,
Ripalta, Michele e rosario Alcano, Isabella Grieco, Savino e Gerardo Alcano,
rispettivamente, vedova e figli dell’originario attore Matteo Alcano, propongono
ricorso in cassazione, basato su quattro motivi, illustrato da memorie.
3.1. Resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo – ricondotto alla categoria logica dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. – i ricorrenti lamentano la mancata qualificazione della
fattispecie in termini di tamponamento, con conseguente non corretta
applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. e mancata applicazione dell’art. 140
CdS
5. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che, in violazione dell’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte di
appello abbia demandato l’attività di ricostruzione dei fatti al giudizio del C.T.
del P.m. senza considerare la diversità di regime probatorio del processo
penale rispetto a quello civile.
6. Con il terzo motivo, rubricato Violazione della prova presuntiva di cui agli
artt. 2727, 2729 e 2054, comma 2, c.c., i ricorrenti deducono l’errore
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Italia s.p.a., al risarcimento del 50% dei danni conseguenti alla morte di Pietro

consistente nell’aver fatto ricorso al ragionamento presuntivo senza prima aver
rilevato la presenza di elementi o fatti noti dai quali inferire il fatto ignoto
rappresentato dalla dinamica dell’incidente.
7. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4,
c.p.c., i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento della richiesta di una
nuova perizia cinematica, con violazione degli artt. 61, 115, 116 e 191 c.p.c.

questa Corte — secondo cui in caso di tamponamento a seguito del quale una
vettura urta quella che la precede, la presunzione di esclusiva responsabilità
del tamponante per l’inosservanza della distanza di sicurezza tra autoveicoli, ai
sensi dell’art. 149 cod. str. che prevede che “durante la marcia i veicoli devono
tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia
garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono”, prevale sulla presunzione semplice disciplinata dall’art. 2054,
comma 2, c.c., in base alla quale nel caso di scontro tra veicoli si presume,
sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in eguale
misura a provocare il sinistro — i ricorrenti chiedono di rivedere la
qualificazione giuridica dell’incidente occorso a Pietro Alcano.
8.1. È opportuno riproporre sinteticamente gli argomenti della sentenza ed
i significativi passaggi motivazionali.
8.2. In sede penale venne accertato che non si era verificato un
tamponamento classico, cioè l’urto frontale del veicolo retroveniente contro il
posteriore del veicolo antistante, bensì un tamponamento di tipo strisciante
che aveva interessato l’autoveicolo condotto da Cosimo Bottalico e la bicicletta
della vittima. L’unico punto di contatto diretto riguardava l’estrema parte
anteriore destra del parafango dell’auto e il pedale sinistro della bicicletta, la
restante parte anteriore della vettura risultava indenne, mentre la bicicletta
veniva interessata sempre sul lato sinistro nella zona della ruota posteriore, del
soffietto e del portaborraccia. Ne era risultato impossibile determinare la
velocità di marcia dell’autoveicolo, il punto di collisione, la traiettoria seguita
dai due mezzi prima del sinistro e l’eventuale condotta colposa dell’uno o

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8. In ordine al primo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata di

dell’altro conducente o di entrambi. Di conseguenza, in sede penale su
domanda del PM, fu disposta l’archiviazione.
8.3. In sede civile il Tribunale ritenne di aderire alle conclusioni della C.T.
cinematica disposta in sede penale, privando di rilievo, perché reticenti e non
del tutto convincenti, le dichiarazioni spontaneamente rese dal conducente
dell’autoveicolo che riferiva di aver visto la vittima condurre la bici a ridosso

probabilmente a causa dell’effetto risucchio, aveva provocato lo sbandamento
della vittima fino allo schianto contro la sua auto già avviata al sorpasso e,
quindi, non più arrestabile. Concluse, pertanto, che l’automobilista non aveva
fornito la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la
conseguente collisione fossero stati determinati in tutto o in parte da cause a
lui non imputabili né ritenne superata la presunzione di corresponsabilità del
ciclista nella causazione del sinistro.
8.4. Va sottolineato che anche in sede di appello non fu disposta una nuova
perizia, nonostante la richiesta in tal senso degli odierni ricorrenti, perché il
giudice ritenne che non erano stati offerti elementi nuovi e diversi rispetto a
quelli considerati dalla consulenza acquisita nel processo penale da sottoporre
a nuova valutazione. Il giudice di secondo grado convenne, dunque, con il
Tribunale, sull’applicabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c.
8.5. Il motivo è inammissibile. E’ vero che la presunzione di cui all’art.
2054, comma 2, c.c. è vinta, secondo la giurisprudenza di questa corte, dalla
presunzione

de facto

di inosservanza della distanza di sicurezza imposta

dall’art. 149, comma 1, del Codice della strada (ai sensi del quale “durante la
marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di
sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate
collisioni con i veicoli che precedono) che deroga alla presunzione di pari colpa
di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. Di conseguenza, il tamponante resta gravato
dell’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato
tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati
determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 31/05/2017,
n. 13703; Cass. 21/04/2016, n. 8051; Cass. 18 marzo 2014 n. 6193; sulla
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del guard rail prima di essere sorpassata da un camion pirata che,

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stessa linea, anche per i tamponamenti parziali, Cass. 23/05/ 2006 n. 12108;
Cass. sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 3282, Cass. 3282 del 15/02/2006, n. 3282;
Cass. 23/05/2006, n. 12108). Tuttavia, nel caso di specie non è stato provato
che sia avvenuto un tamponamento, neppure parziale, premessa affinché non
operi la presunzione civilistica, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., bensì quella
speciale de facto. La dinamica dell’incidente, le posizioni delle parti prima del

affermare che l’incidente sia stato provocato da un tamponamento. Resta
fermo allora, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di
responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento
del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e
al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti,
concretandosi in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di
legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da
errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass.
30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).
8.9. A tal fine va ricordato che il giudice di legittimità non ha il potere di
riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del
merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di assumere e di valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (Cass.
S.U. 27/12/1997, n. 13045, Cass. 14/02/2003, n. 2222; Cass. 25.8.2003, n.
12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).
9. Il secondo motivo è inammissibile.
9.1. Mette conto rilevare che:
a) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o
rigettare la istanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, senza che
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sinistro, il luogo di collisione non sono stati accertati e non consentono di

l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di
legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la
richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e
ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune di vizi logici e giuridici:
(Cass. 1/07/2009, n. 15468).
b)

il giudice del merito può utilizzare prove raccolte in un diverso

indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire ad esse valore
probatorio esclusivo: il che vale anche per una perizia eseguita in sede penale,
senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento,
relative alla ammissione e alla assunzione della prova (Cass. 03/04/2017, n.
8603; Cass. 20/01/2017, n. 1593; Cass. 16/05/2006, n. 11426; Cass.
11/08/1999, n. 8585; Cass. 06/02/2009, n. 2904).
c) a prescindere dal regime relativo all’ammissione e all’assunzione della
prova, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola
della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, mentre nel
processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio. Ne
consegue che, per valutare la configurabilità del nesso causale tra la condotta
del tamponante e del tamponato e gli esiti dell’incidente, se è consentito trarre
gli elementi di fatto da porre a fondamento del proprio giudizio da una perizia
penale, non è consentito farne proprie acriticamente le valutazioni, senza
considerare se il perito abbia utilizzato il criterio di giudizio proprio del giudice
penale, informato all’esclusione della responsabilità ove non si raggiunga la
certezza oltre ogni ragionevole dubbio, difforme rispetto al criterio di giudizio
civilistico che porta all’affermazione del nesso tra l’operato dei sanitari e le
conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che
determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o
in parte, in mancanza di determinate condizioni (Cass. 28/07/2015, n.
15857).
9.1. Passando dalle formulazioni astratte all’applicazione concreta delle
suddette premesse non può dirsi che la sentenza impugnata contenga una
violazione di legge per aver fatto proprie le risultanze della perizia penale,
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giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, al fine di trarne non solo meri

poiché è evidente che la corte ha completato la motivazione, recependo i dati
tratti dalla perizia penale – operazione in sé consentita – e non si è limitata ad
utilizzare i dati tratti da essa per la formazione del proprio convincimento, né
ha recepito le categorie di giudizio utilizzate dal perito in sede penale a
beneficio della formulazione del giudizio prognostico del P.M. in vista della
adozione della scelta se chiedere il rinvio a giudizio o chiedere l’archiviazione.

seguenti elementi: incerta posizione dei veicoli nell’ambito della sede stradale,
assenza di tracce di frenata, localizzazione dei danni riportati dall’auto e dalla
bicicletta. Da essi ha evinto una sola certezza: l’avvenuta collisione tra l’auto e
la bicicletta, per effetto della quale Pietro Alcano è stato sbalzato dalla sella, ha
urtato contro il parabrezza dell’auto investitrice prima di cadere al suolo, dopo
aver scavalcato il guard rail. Si tratta, però, solo di alcuni degli elementi posti a
fondamento del convincimento del giudice a quo non interessati, peraltro, dato
il loro carattere prevalutativo, dalla specifica regola relativa della ricostruzione
del nesso causale vigente in sede penale. A tali elementi si sono aggiunte altre
incertezze: luogo dell’impatto, presenza di un camion pirata, effetto risucchio,
sbandamento del ciclista.
9.3. Tranciante è la circostanza che non vi erano in atti elementi obiettivi o
prove testimoniali che potessero contribuire a ricostruire la dinamica
dell’incidente e le condotte dei soggetti coinvolti.
9.4. Anche le tesi alternative proposte dagli odierni ricorrenti infatti non si
basano su dati testuali, per quanto appaiano plausibili. Neppure la C.T.P. ammessa, in quanto atto meramente difensivo – è stata in grado di fornire la
ricostruzione dell’incidente.
10. Il quarto motivo è inammissibile. I ricorrenti insistono per ottenere una
diversa valutazione di fatti, che sono stati evidentemente già presi in
considerazione dal giudice a quo, per pervenire a conclusioni che si vorrebbero
diverse. Si ribadisce che la valutazione delle risultanze probatorie così come la
scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il
quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria
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9.2. Risulta che la corte abbia tratto dalla perizia disposta in sede penale i

decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una
ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e
ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e
discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e
qualsiasi deduzione difensiva (Cass. 31/01/2013, n. 2249).

ragioni del proprio convincimento, che abbia scartato le ricostruzioni
alternative offerte dai ricorrenti, che abbia ritenuto infruttuosi gli sforzi del
CTP, che abbia ritenuto che gli elementi di prova acquisiti al giudizio non
fornissero indicazioni univoche per ricostruire la dinamica dell’evento e il grado
di responsabilità dei due conducenti — segno indiretto che difettassero di
gravità, precisione, concordanza tanto all’un fine quanto per l’altro e che,
quindi, fossero del tutto inidonee a generare un’inferenza presuntiva del fatto
ignoto —.
10.2. In ordine all’ultimo motivo parimenti inammissibile, va sottolineato
che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di
parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica
rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non sarebbe
neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto che invece c’è stata nel
caso in esame (Cass. 29/09/2017, n. 22799; Cass. 04/05/2016, n. 8881).
10.3. In aggiunta, non essendo la consulenza tecnica d’ufficio un mezzo
istruttorio in senso proprio, giacché ha la finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino
di specifiche conoscenze tecniche che egli non possiede, ne consegue che il
suddetto mezzo di indagine è legittimamente negato qualora la parte tenda
con essa a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
non provati, il cui onere probatorio ricade proprio sulla parte che avanza
richiesta di C.T.U. (Cass. 15/12/2017, n. 30218; Cass. 05/10/2006, n.
21412).
10.4. Per concludere va tenuto presente che il vizio rilevante, ai fini di cui
all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento
9

10.1. Perciò non incorre in alcun vizio la sentenza che abbia indicato le

a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento
o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di
ammissione di una C.T.U.), per le quali l’omissione è denunciabile soltanto
sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.18/03/2013, n. 6715; Cass.
19/01/2010, n. 709).
11. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in

questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non
contestate.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara compensate le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.5.2018 dalla Terza Sezione
civile della Corte di Cassazione.
Il Pn idente

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12.

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