Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19203 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16699-2014 proposto da:

EDILPENISOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI MARTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SITO CIRO, CAPOTORTO ALFONSO;

– ricorrente –

contro

GESET ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 42 A,

presso lo studio dell’avvocato PUOTI DANIELA, rappresentato e difeso

dagli avvocati FINIZIO ROBERTA, FINIZIO AMEDEO, D’ANDRIA GENNARO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE SOMMA VESUVIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2203/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Edilpenisola srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. 228/2013 emesso, in data 23.12.2013, da Ge.Se.T. Italia spa, concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei Tributi per conto del Comune di Somma Vesuviana, per omessa dichiarazione ICI per l’anno 2013 eccependo la prescrizione del diritto.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso ritenendo che il concessionario aveva dimostrato l’invio a mezzo posta dell’avviso di accertamento entro il termine prorogato da individuarsi nel 31.12.2009.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello sul rilievo che la notifica dell’avviso di accertamento si era perfezionata, per il notificante, con la consegna del plico all’ufficio postale e, quindi, in data 23.12.2009 evitando in tal modo la dedotta decadenza.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente articolando quattro motivi. Ha resistito Ge.Se.T. Italia spa depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con i primi due motivi la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11,applicabile ratione temporis, della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn .3, 4 e 5, nullità della sentenza per evidente omessa, contraddittoria, errata ed insufficiente motivazione – omesso esame ed errata motivazione circa un fatto decisivo per la decisione”. Sostiene la ricorrente che erroneamente il giudice di seconde cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie dell’avviso di accertamento, che è un atto avente natura sostanziale, la disciplina della notificazione propria del processo civile. Si argomenta, inoltre, che l’avviso di accertamento è un atto di natura sostanziale e recettizio con la conseguenza che non potrebbe essere applicato, come invece ritiene la CTR, il principio espresso dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, e ripreso dall’art. 149 c.p.c.; per cui il momento perfezionativo del procedimento notificatorio deve ritenersi scisso nel senso che, per il notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario o al messo notificatore.

2. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili sotto il profilo del prospettato vizio motivazionale, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

2.1 Esaminati sotto l’aspetto della violazione di legge, essi sono infondati.

2.2 L’abrogato D.L. 504 del 1992, art. 11, non modificato in parte qua dalla L. n. 296 del 206, art. 1, comma 161, prevede che “che l’avviso deve essere notificato anche a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente…”.

2.3 Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, abrogato e sostituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, prevede che “l’avviso di accertamento deve essere notificato” anche a mezzo posta con avviso di ricevimento, al contribuente” La norma consente la notifica dell’atto impositivo con le modalità della raccomandata con avviso di ricevimento ma non esclude affatto che ‘l’Amministrazione possa avvalersi del meccanismo di notificazione disciplinato dall’art. 137 c.p.c., che assicura maggiori garanzie al destinatario o, come nel caso di specie, attraverso la raccomandata cosiddetta ” per atti giudiziari” in base alla L. n. 890 del 1982, art. 14.

2.4 Con la pronuncia n. 477 del 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 2, in materia di notifiche a mezzo posta, “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. Viene quindi affermato il principio della scissione del momento perfezionativo del procedimento notificatorio: la notificazione, per il notificante, si perfeziona con la consegna del piego all’Ufficiale giudiziario o alla data di deposito del piego presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.

2.5 La questione sottoposta allo scrutinio di questo Collegio è se il principio della scissione trovi applicazione anche in tema di notifica degli atti impositivi recettizi, quale l’avviso di accertamento. Come riconosciuto dalla stessa CTR ed affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17044 del 2013 e Cass. n. 12781 del 2016) l’avviso di accertamento ha natura sostanziale e non processuale.

2.6 Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014, 385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n. 14580/2018 che ha affermato il seguente principio ” In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell’operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poichè nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell’ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell’Ufficio stesso”. L’orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, divenuto diritto vivente, è stato recepito dal legislatore con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che alla lettera f) sesto capoverso stabilisce che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione.

2.7 La CTR ha, quindi, fatto buon governo della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra indicati.

3.11 terzo motivo rubricato ” error in iudicando, omessa motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 296 del 2006, art. 1, comma 161, L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3″ è inammissibile in quanto oggetto della censura è la sentenza di primo grado.

4 Con il quarto motivo, rubricato ” error in iudicando omessa motivazione violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11″, assume il ricorrente che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 è stato notificato nel gennaio 2010 e quindi a distanza di oltre sette anni, ed in violazione del cit. D.Lgs., art. 11.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 Ai sensi del cit. D.Lgs. art. 11, comma 2 “nel caso di omessa presentazione l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbe dovuto essere presentate”. Lo stesso termine di decadenza è previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.

4.3 Come esattamente affermato e ricostruito dalla CTR, applicato il termine quinquennale alla fattispecie in esame che pacificamente rientra nell’ipotesi di omessa denuncia, la dichiarazione doveva essere presentata nel 2004 e l’ente locale era tenuto, a pena di decadenza, a notificare l’avviso entro il quinto anno successivo e quindi entro il 31.12.2009. L’avviso di accertamento è stato consegnato all’ufficio postale per la notifica in data 23.12.2009, in tempo utile ad evitare il decorso termine di decadenza previsto dal citato D.Lgs., art. 11.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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