Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19203 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.G.M.G., elettivamente dom.ta in Roma, via

Attilio Regolo 119, presso lo studio dell’avv. Lipira Giuseppe anche

disgiuntamente all’avv. Rallo Roberto del Foro di Como che la

rappresentano e difendono giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 66/31/08, depositata il 30 giugno 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della contribuente e

le successive memorie scritte depositate;

Udito il P.G..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 66/31/08, depositata il 30 giugno 2008, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Como la quale aveva accolto un ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento Irpef 1989;

ritenuto che la contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto in quanto, fondandosi la sentenza impugnata su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione con ricorso per Cassazione anche di una soltanto di tali ragioni determinerebbe l’inammissibilità del gravame proposto avverso le altre; ritenuto che l’eccezione de qua, collegata al rilievo che la CTR pur avendo espressamente motivato la conferma della sentenza impugnata a ragione della nullità della cartella, in realtà, dichiarando assorbite le altre questioni sollevate, l’avrebbe confermata anche in base alle ragioni poste dalla CTP a base della sua decisione (tardività notifica della cartella); ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione non merita di essere condivisa posto che la formula utilizzata dal Collegio di merito, nel prevedere l’assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dall’appellante, non significa affatto una conferma della ritenuta infondatezza di esse, postulando soltanto una valutazione della loro irrilevanza ai fini decisionali, valutazione questa che è incompatibile con l’ipotesi di una sentenza fondata su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, in quanto presuppone invece un’efficacia logicamente pregiudiziale e giuridicamente prevalente della rado deciderteli esplicitata rispetto alle altre dichiarate assorbite; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito nella L. n. 31 del 2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, concluso dal seguente quesito: dica la Corte ” se, con riferimento ad una cartella di pagamento notificata in base a ruolo consegnato prima dell’1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento determini o meno la nullità della cartella medesima” è manifestamente fondato; ritenuto infatti che, in base al disposto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito nella L. n. 31 del 2008, “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”; tutto ciò premesso, considerato l’espresso dettato normativo e considerato che nel caso di specie si verte in tema di un ruolo consegnato molto prima dell’1.6.2008, deve condividersi la doglianza in esame, assorbito il secondo motivo di impugnazione fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; ritenuto che deve pertanto condividersi la doglianza in esame, assorbito il secondo motivo di impugnazione; ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere accolto in quanto manifestamente fondato, con la conseguente Cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa debba essere rinviata ad altra Sezione della CTR Lombardia che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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