Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19203 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 07/07/2021), n.19203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29322-2017 proposto da:

ADER AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2016 della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA,

depositata il 31/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha effettuato un’iscrizione ipotecaria, in data 30 novembre 2007, su immobili di proprietà di D.M., dandogliene comunicazione.

1.1. Il contribuente ha impugnato detta iscrizione di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ha rigettato il ricorso. Proposto appello alla Commissione tributaria regionale, il Deplano otteneva la riforma della decisione a suo favore sulla considerazione che i coobbligati ( D.G.P. e D.M.) al medesimo debito tributario avevano aderito al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 prima dell’iscrizione dell’ipoteca e, pur essendo stato loro opposto un diniego, essi lo avevano impugnato davanti al giudice tributario il quale, con sentenza di secondo grado non ancora passata in giudicato (ricorso pendente in Cassazione con R.G. n. 8040 del 2017), ha stabilito che avessero diritto alla richiesta definizione agevolata; sulla base di questa decisione non definitiva, la sentenza qui impugnata ha annullato l’iscrizione ipotecaria, ritenendo ancora pendente la procedura di ammissione al condono richiesto dai coobbligati.

1.2. Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.3. D.M. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2884 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerando erronea la decisione basata sulla ritenuta pendenza del condono richiesto dai coobbligati derivante da una pronuncia non ancora passata in giudicato.

3. Il motivo è fondato.

4. Nel caso in esame il contribuente non ha richiesto, diversamente dai coobbligati, il condono e, conseguentemente, non ha partecipato al giudizio promosso al fine di rimuovere il diniego opposto dall’Agenzia. Da ciò deriva che la decisione favorevole ai coobbligati sulla sussistenza del diritto di avvalersi art. 1306 c.c., comma 2, al destinatario dell’iscrizione ipotecaria poichè la relativa decisione non è ancora passata in giudicato, avendo questa Corte cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Regionale con ordinanza n. 11098 del 20 gennaio/27 aprile 2021.

4.1. Questa Corte, infatti con decisione che si condivide, ha affermato che “nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale” (Cass. n. 18154 del 2019).

5. In definitiva, stante la non definitività della decisione favorevole ai soggetti coobbligati su cui era fondata la sentenza qui impugnata, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la sentenza va cassata con decisione nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei giudizi di merito si compensano in considerazione dell’evolversi della vicenda processuale mentre le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico del contribuente soccombente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in 5.600 Euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA