Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19202 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19947-2011 proposto da:

ANAS S.P.A., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11,

presso l’avvocato SAVERIO UVA (STUDIO CARNELUTTI), rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO D’ALBORA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MISSIONE GESTIONE CONTENZIOSO E SITUAZIONE CREDITORIA E

DEBITORIA (già COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E IL

TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO 8^ DELLA L. n. 219 del

1981), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2153/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MAURIZIO D’ALBORA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato Gen. Stato PAOLO GENTILI

che ha chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2004, l’Anas ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo, dai quali ha chiesto di essere tenuta indenne per l’importo corrisposto al consorzio Cogeri, a seguito di un lodo arbitrale non definitivo intervenuto all’esito di un giudizio con l’Anas.

Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, ritenendo che la controversia, in relazione alla quale era intervenuto il lodo, in forza del quale erano state pagate le somme richieste dall’Anas in rivalsa, non rientrasse tra quelle per le quali la legge prevedeva l’accollo allo Stato degli oneri del contenzioso relativo alle opere trasferite, accollo limitato alle controversie relative agli alloggi, alle opere acquedottistiche e di urbanizzazione collegate alla realizzazione degli alloggi e, quindi, non comprendente tutte le opere infrastrutturali realizzate nell’ambito del programma attuativo della L. 14 maggio 1981, n. 219 per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, come invece sostenuto dall’Anas.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 7 giugno 2010, ha rigettato il gravame dell’Anas.

Avverso questa sentenza l’Anas ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui si oppongono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Missione per la gestione del contenzioso, già Commissario Straordinario di Governo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Anas denuncia violazione e falsa applicazione del titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 22 conv. in L. 24 giugno 1995, n. 146, della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 42 e del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8 nonchè vizio di motivazione: i giudici di merito erroneamente avrebbero rifiutato l’interpretazione secondo la quale l’accollo allo Stato degli oneri del contenzioso relativo alle opere trasferite e anteriore al trasferimento riguardava tutte le opere infrastrutturali realizzate nell’ambito di quel programma, anche diverse dalle opere di urbanizzazione e servizio degli alloggi.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il ricorso riferisce che l’Anas era stata condannata a pagare una somma a favore di un consorzio per effetto di un lodo arbitrale, non definitivo, del 14 luglio 1999, ma – come puntualmente eccepito dall’Amministrazione intimata – non specifica in alcun modo quali fossero i contenuti del lodo stesso (nè dell’eventuale lodo definitivo), limitandosi ad un rinvio ad un atto esterno al ricorso, senza provvedere alla trascrizione o alla sintesi di esso e omettendo di indicare se sia stato prodotto nel presente giudizio e quale sia la sua posizione negli atti processuali.

Il ricorrente per cassazione ha l’onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità del ricorso, e al quale l’Anas si è sottratta – di indicare specificamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento – vale a dire, il lodo citato – posto a base della pretesa dedotta in giudizio e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (v. Cass. nn. 195 del 2016, 2966 del 2011; sez. un. 7161 del 2010).

Neppure è chiaro se si tratti di un’opera infrastrutturale o di urbanizzazione (si parla genericamente di “(OMISSIS)”), nè se si tratti di un contenzioso relativo a fatti pregressi al trasferimento. Il ricorso manca, pertanto, di specificità e di autosufficienza, poichè non consente di individuare l’oggetto della controversia dalle cui conseguenze l’Anas chiede di essere tenuta indenne, risolvendosi in una trattazione teorica ed astratta circa la portata della L. n. 144 del 1999, art. 42 e delle altre norme citate, senza fare comprendere perchè tali norme sarebbero rilevanti e perchè sarebbero state violate.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre SPAD.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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