Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19202 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18203-2009 proposto da:

MES S.P.A. MECCANICA PER L’ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI

(OMISSIS) in persona del suo Amministratore Delegato Dr.

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA

24, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA PIETRO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FINSEDI SRL (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

FINSEDI S.R.L. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore e

l.r.p.t. Sig. B.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MERULANA 141, presso lo studio dell’avvocato VENTURINI

ANTONFRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta comparsa di

costituzione;

– ricorrente incidentale –

contro

MES S.P.A. MECCANICA PER L’ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI

(OMISSIS) in persona del suo Amministratore Delegato Dr.

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA PIETRO,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1930/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/5/2008, depositata il 03/06/2008, R.G.N.

5455/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato PIETRO CICERCHIA;

udito l’Avvocato ANTONIO VENTURINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La MES S.p.A. – in relazione a controversia per il risarcimento dei danni arrecati da essa conduttrice, per la riconsegna di immobili in pessimo stato manutentivo e senza rimessione in pristino dello stato dei luoghi, alla società Finsedi locatrice dei medesimi – propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma depositata il 3 giugno 2008 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava in Euro 233.230,12 il risarcimento dovuto dalla MES, riducendo al valore dell’impianto primario gli oneri di rifacimento dell’impianto elettrico, ma riconoscendo anche il danno da mancata disponibilità dei locali nel tempo necessario ai lavori di ripristino. Resiste la Finsedi con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile e, in subordine rigettarsi il ricorso;

contestualmente propone ricorso incidentale basato su di un motivo.

2. La MES formula i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell’art. 1590 c.c., comma 1 e chiede alla Corte “se, ponendo la Corte territoriale a carico della conduttrice MES anche i deterioramenti risultanti dall’uso della cosa in conformità al contratto, con l’argomento che la conduttrice si era fatta contrattualmente carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa locata in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c., non abbia violato l’art. 1590 primo comma e. e. nella parte in cui prevede che il conduttore non risponde dei deterioramenti e dei consumi risultanti dall’uso della cosa in conformità del contratto”.

2.2. Insufficiente motivazione su fatto controverso, per non avere la Corte territoriale “esplicitato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto avere le parti inteso derogare alle statuizione di cui all’art. 1590 c.c. ponendo carico della conduttrice MES anche il rischio dei deterioramenti risultanti dall’uso della cosa in conformità al contratto”.

2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1576 c.c. e chiede alla Corte se “al fine di dare contenuto alla nozione di “riparazione” prevista dall’art. 1576 c.c. a fini locativi, possa utilizzarsi la classificazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione operata dal Comune di Roma in applicazione della L. n. 457/8, art. 31 in materia di concessioni edilizie”.

2.4. Violazione dell’art. 1576 c.c., e chiede alla Corte se “nell’ipotesi in cui il conduttore si sia fatto carico degli interventi manutentivi di cui all’art. 1576 c.c., tale obbligazione debba essere interpretata limitatamente (1) all’onere di riparazione di eventuali guasti o rotture che si fossero verificate nel corso del rapporto, ovvero (2) a quegli ulteriori interventi di pulizia, controllo o quant’altro che, per la natura stessa dei beni, richiedessero periodiche attività necessarie per il loro corretto funzionamento”.

2.5.1. Illogica e contraddittoria motivazione su fatto controverso, per avere la Corte territoriale “pur risultando accertato che al momento della restituzione dei locali locati nel 1998 questi erano forniti di due trasformatori che per loro natura hanno una funzionalità limitata nel tempo, posto a carico della MES la loro sostituzione in ragione dello stato in cui sono stati rinvenuti dal CTU nel 2007, ovvero a nove anni di distanza dal rilascio”.

2.5.2. Riguardo all’oggetto di questo motivo, la Finsedi propone ricorso incidentale, illustrato con memoria, deducendo omessa motivazione, in quanto la sentenza “non motiva in alcun modo sul perchè una parte rilevante del cd. impianto “primario” (inerente la palazzina uffici) non viene liquidata. La motivazione resa sul punto infatti inerisce solo altri beni e capannoni) ed appare inidonea a giustificare la decisione sull’argomento”.

2.6. Violazione dell’art. 1223 c.c. e chiede alla Corte se “nell’ipotesi d’inadempimento del conduttore all’obbligazione di restituire la cosa locata nello stesso stato di fatto in cui l’ha ricevuta, il conduttore medesimo ai sensi dell’art. 1223 c.c. possa essere condannato a risarcire il danno da mancata utilizzabilità dell’immobile per il tempo necessario ai lavori di ripristino, senza che il locatore sia tenuto a provare che quel danno costituisca una conseguenza immediata e diretta di quell’inadempimento”.

3. I ricorsi – che vanno riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.) – si rivelano entrambi privi di pregio, inammissibili, per inidoneità dei quesiti di diritto relativi ai motivi che deducono violazioni di leggi e dei “momenti di sintesi” che corredano le censure proposte a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1. Quanto ad alcuni dei motivi che lamentano errori di diritto (1^, 2^ e 4^ motivo del ricorso principale), va ribadito che una formulazione del quesito di diritto adeguata alla sua funzione richiede, come noto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.2. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine dei predetti motivi, dato che non contengono adeguati riferimenti alla fattispecie oggetto della sentenza impugnata, nè espongono le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si limitano ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che, che presuppongono tutte una ricostruzione delle risultanze di causa in senso difforme da quella operata dalla Corte territoriale, non riconducibili quindi all’effettiva ratio decidendi adottata dalla sentenza, sicchè non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Senza contare che, in ordine al primo, terzo e quarto motivo, i relativi quesiti, non dando conto, neanche sommariamente, della ratio decidendi effettivamente adottata dalla Corte territoriale, non consentono a questa Corte il controllo della decisività delle diverse “regole” che si assume illegittimamente non applicate.

3.4. Infondato si rivela il sesto motivo del ricorso principale, poichè si deve ribadire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010; 4178/07;

10316/06; 15499/04). In detti motivi, infatti, l’assunta violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detti motivi. Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato sotto il profilo della violazione dell’art. 1223 c.c. il congruo e corretto apprezzamento del giudice di merito in ordine alla quantificazione del danno.

3.5. Pertanto, proprio perchè nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto congrua e corretta applicazione di consolidati principi affermati da questa Corte, le doglianze avrebbero dovuto (e potuto) incentrarsi solo sul vizio motivazionale.

Va, infatti, ribadito che, qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso del bene locato, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione non soddisfatte a causa dei lavori (Cass., 31/5/2010 n. 13222; 30/7/2004 n. 14608; 1/7/1998, n. 6417). Nè va tralasciato che, nella specie, l’ambito degli obblighi manutentivi del conduttore è frutto di un’adeguata ricostruzione della volontà delle parti, non specificamente censurata nè sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e segg. c.c., nè sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. 14 giugno 2006 n. 13717).

Nessuna delle violazioni di legge prospettate dal ricorrente principale può essere imputata alla Corte territoriale.

3.6, Inidonei sono anche i “momenti di sintesi” che corredano il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale e l’unico motivo di quello incidentale, con cui vengono dedotti vizi motivazionali.

Difetta, pertanto, rispetto a dette censure, la “chiara indicazione” delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid, pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, dovendosi comunque rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie sulla quantificazione del danno on può limitarsi – come operato nel presente giudizio – ad affermare genericamente un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. n. 8023/09;

15737/03).

Le spese del presente giudizio vanno compensate, data la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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