Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19202 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19202 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 2747-2017 proposto da:
MERCURIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio
dell’avvocato MARCO SERRA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BEATRICE BIAMONTE giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

2018
1528

ASSICURATORI LLOYD’S che hanno assunto il rischio di
cui al contratto di assicurazione n. CG5192306, in
persona del procuratore speciale Dott.ssa NICOLETTA
ANDREOTTI, procuratrice del Rappr. Gener. per
l’Italia di Lloyd’s, elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 19/07/2018

ROMA, VIA SESTO CALVINO 33, presso lo studio
dell’avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SILVIA TRAVERSO giusta procura in calce
al controricorso;
TURTORO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,

GIUSEPPE IANNELLO che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in
qualità di cessionaria della DUOMO UNI ONE ASSIC.
SPA, in personadel procuratore speciale Dott.
ALESSANDRO BETTMANN, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAllALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio
dell’avvocato GAETANO SCALISE che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO CATANZARO;
– intimata –

avverso

la

sentenza

n.

2021/2016 della

CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

18/05/2018

dal

MARILENA GORGONI;

2

Consigliere

Dott.

VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell’avvocato

Rg n. 2747/2017
FATTI DI CAUSA

r

1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1610/2010, accoglieva la
domanda risarcitoria di Francesco Salvatore Mercurio nei confronti dell’Azienda
Ospedaliera Pugliese Ciaccio e della Duomo Assicurazioni nonché nei confronti
di Massimo Turtoro, condannando i convenuti, ritenuti responsabili del danno

di euro 42.292,00, oltre alle spese legali; respingeva la domanda di manleva
dell’Azienda ospedaliera nei confronti della Lloyd’s Adriatica.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l’Azienda Ospedaliera Pugliese
Ciaccio. Resisteva e proponeva appello incidentale Francesco Salvatore
Mercurio per il riconoscimento di maggiori danni. Resisteva e proponeva
appello incidentale anche Massimo Turtoro, affinché venisse riconosciuto il suo
difetto di responsabilità. Resisteva anche il Rappresentante Generale degli
Assicuratori dei LLOYD’S.
2.1. La Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. proponeva autonomo gravame.
Resistevano l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, Francesco Salvatore
Mercurio, Massimo Turtoro e il Rappresentante Generale degli Assicuratori dei
LLOYD’S.
2.2. Massimo Turtoro proponeva autonomo gravame. Resistevano
Francesco Salvatore Mercurio, l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e il
Rappresentante Generale degli Assicuratori dei LLOYD’S.
2.3. Disposta la riunione dei tre procedimenti, la Corte di Appello di
Catanzaro, con sentenza n. 2021/2016, depositata il 9.01.2016, riformava la
sentenza di prime cure e condannava Francesco Salvatore Mercurio a restituire
alla Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. la somma di euro 20.000,00 già
percepita. Compensava tra le parti le spese di lite.
3. Francesco Salvatore Mercurio propone ricorso in cassazione fondato su
quattro motivi.
3.1. Resistono con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione Coop.
s.r.I., in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo della Duomo Unione
Assicurazioni s.p.a., Massimo Turtoro e alcuni Assicuratori dei Lloyd’s. I
3

subito dall’attore a causa di un non riuscito intervento oculistico, al pagamento

controricorsi di alcuni Assicuratori dei Lloyd’s e della Società Cattolica di
Assicurazione Coop. a.r.l. sono illustrati da memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo, rubricato “Vizio di motivazione per omesso esame e
accoglimento delle richieste istruttorie ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5

adesione del giudice a quo alle risultanze della C.T.U.
5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per
espressa violazione del principio del contraddittorio in riferimento all’art. 24
Cost. e all’art. 101 c.p.c.
6. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione della norma di cui al
Regolamento 140/2014 – il ricorrente lamenta la mancata nomina di un
consulente di parte.
7. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, il
ricorrente ritiene viziata la sentenza per insufficiente e contraddittoria
motivazione.
8. La censura su cui si fonda il primo motivo riguarda la mancata prova che
il distacco di retina fosse avvenuto già una settimana prima del ricovero del
paziente. Il giudice a quo – p. 13 della sentenza- ha ritenuto tale tesi non
provata, posto che l’unico elemento a tal fine valorizzabile era una indicazione
contenuta nella cartella clinica relativa al fatto che il paziente accusava un calo
repentino della vista già sette giorni prima del ricovero. La corte ha aggiunto
però che non vi era prova che si trattasse di distacco progressivo di retina
implicante la necessità di un intervento chirurgico più tempestivo di quello
eseguito.
8.1. Ora, la motivazione di una sentenza deve ritenersi affetta dal vizio di
contraddittorietà insanabile che viola, quindi, il “minimo costituzionale”,
qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo
aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. 09/11/2017, n.
26538). Nel caso di specie, invece, non risulta affatto che il giudice abbia
negato alla parte un mezzo istruttorio e contraddittoriamente le abbia
4

c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il ricorrente lamenta l’acritica

o
imputato, poi, di non avere assolto all’onere probatorio. Risulta invece che la
Corte, esaminate le prove offerte dal ricorrente, le abbia giudicate non
sufficienti a fornire una rappresentazione dei fatti di causa così come dalla
medesima auspicata. Non a caso, il ricorrente insiste – p. 11 del ricorso – nel
ribadire, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, di avere
assolto ampiamente all’onere probatorio “provando la responsabilità di

ha effettuato l’intervento di cerchiaggio tardivamente”. È evidente, dunque,
che la censura del ricorrente tende a provocare un inammissibile riesame del
merito della controversia.
8.2. Né a risultati diversi si giunge esaminando la censura sotto il profilo
della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., pure dedotta dal
ricorrente, giacché trattandosi di valutazione delle prove, il principio del libero
convincimento non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di
norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n.
4 (Cass. 12/10/2017, n. 23940).
8.3. Non va taciuto – cfr. in tal senso le eccezioni contenute nei
controricorsi: pp. 7-8 del controricorso della Società Cattolica; p. 9 del
controricorso di Massimo Turtoro; p. 6 del controricorso della LLOYD’S – che lo
stesso fatto – omesso esame e accoglimento delle richieste istruttorie – viene
raggiunto da censure inconciliabili, impropriamente ricondotte alle categorie
logiche di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c. ed irrispettose del principio di
autosufficienza. Basta considerare che le critiche mosse alla C.T.U., alle cui
risultanze peraltro la sentenza si sarebbe adeguata acriticamente, si dice siano
state ribadite più volte, ma non si indica, come dovuto, né quando né dove
sarebbero state introdotte nel processo tali critiche, né si forniscono a questa
Corte idonei elementi di valutazione relativi alle eventuali omissioni contenute
nella C.T.U. — chi lamenta l’acritica adesione del giudice di merito alle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere
genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal
consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato
5

Massimo Turtoro che ha formulato diagnosi di distacco di retina ma nella realtà

del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze
e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo
integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della
relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al
fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di
motivazione (cfr Cass. 05/05/2003, n. 6753; Cass. 13/06/2007, n. 13845;

individua ed espone non solo le ragioni che hanno giustificato l’adesione alle
risultanze della C.T.U., ma anche quelle su cui si è fondata la decisione di
ritenere non provata l’incidenza causale del calo della vista accusato dal
ricorrente una settimana priva del ricovero ospedaliero.
9. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati
congiuntamente.
10.1. Anche le prospettazioni a supporto delle censure ivi dedotte
contrastano con il principio di autosufficienza del ricorso, inducendo a
dichiarare inammissibili i motivi. Il ricorrente si limita a lamentare (p. 13 del
ricorso) che “i giudici di secondo grado, pur se l’odierno ricorrente ha
contestato, non hanno dato rilievo alle censure svolte, limitandosi a dedurre
esclusivamente la mancata nomina della stessa in atti e pertanto violando
illegittimamente il diritto al contraddittorio del ricorrente”. Per dare un senso
alla censura così genericamente formulata occorre rifarsi alla sentenza — nella
parte in cui ritiene di non poter prendere in esame le considerazioni svolte
dalla dott.ssa Mannarino che non risulta mai essere stata nominata consulente
di parte (p. 13) — e alle prospettazioni a supporto del quarto motivo.
10.2. Ricostruita la censura, si intuisce che il ricorrente lamenta la mancata
nomina della dott.ssa Mannarino quale consulente di parte. Tuttavia, non
fornisce alla Corte alcun elemento che permetta di valutare la fondatezza della
asserita illegittimità della mancata nomina: non vi sono riferimenti alla nomina
(a p. 15, nelle prospettazioni a supporto del quarto motivo, si dice solo che la
nomina del C.T.P. risulta in atti e che la dott.ssa Mannarino avrebbe sostituito
altri due consulenti precedentemente nominati), né prove che la consulente di
parte non abbia partecipato alle operazioni peritali. Al contrario, dal ricorso 6

Cass. 17/07/2014, n. 16368) — di riflesso nella sentenza che, al contrario,

797
p. 6 – si evince la partecipazione della consulente alle operazioni peritali. E
conferme in tal senso si traggono anche da p. 17 del controricorso della
Società Cattolica, da cui si apprende che la consulente di parte è intervenuta
quale consulente delegata e non in virtù di regolare e tempestivo atto di
nomina e che ciononostante abbia poi partecipato alle operazioni peritali. Non
vi sarebbe stata, dunque, in concreto la violazione del diritto di difesa, di cui il

10.4. Con il quarto motivo di ricorso, però, il ricorrente lamenta
contraddittoriamente che la corte territoriale, pur escludendo l’utilizzabilità
della consulenza tecnica della dott.ssa Mannarino, non avrebbe dichiarato nulla
la C.T.U. svoltasi con la presenza della suddetta consulente. Al netto delle
censure che anche in questo caso riguardano il difetto di autosufficienza, va
considerato che, trattandosi di nullità relativa, essa avrebbe dovuto essere
fatta valere alla prima udienza successiva al deposito della relazione,
altrimenti, come è infatti avvenuto, sarebbe risultata sanata. Infatti, qualora la
consulenza sia stata espletata nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza
oggetto di ricorso per cassazione, il ricorrente che ne ricava una tale nullità
deve dedurre e dimostrare di aver sollevato la relativa eccezione in sede di
merito e che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciarsi sul punto. Non è
invece consentito in sede di legittimità far valere la nullità della consulenza non
tempestivamente eccepita: nullità che, peraltro, non può essere pronunciata
se la violazione non ha impedito il raggiungimento dello scopo previsto (art.
156, c.p.c.) (Cass. 31/10/2011, n. 22653).
10.5. Non solo: l’irregolare presenza durante lo svolgimento delle
operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente
nominato deve contenere l’indicazione del concreto pregiudizio derivatone
(Cass. 07/07/2001, n. 9231). Il ricorso non ha fornito a questa Corte la prova
che le risultanze della consulenza di parte avrebbero provato l’inadempimento
dei sanitari, escluso dal C.T.U., né ha fornito elementi da cui far rilevare che
l’omesso esame di tali risultanze avrebbe portato ad una decisione diversa. Il
giudice a quo, del resto, ha dato dimostrazione di aver ritenuto non provata la
tesi del ricorrente a prescindere dall’esame delle considerazioni svolte dalla
7

ricorrente si è, invece, lamentato.

dott.ssa Mannarino. Tali considerazioni comunque non avrebbero costituito
elementi di prova, ma solo motivata opinione sulla situazione controversa che
il giudice non sarebbe stato neppure tenuto a confutare esplicitamente ove
avesse deciso di aderire alle opposte risultanze della C.T.U. (Cass.
19/01/2009, n.282).
11. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non
contestate.
17. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma ibis dello stesso articolo 13.

PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio
in cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13,
comma 1 bis.
Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione civile della Corte
di Cassazione il 18.5.2018.

12. Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in

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