Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19202 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4039/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Maier Anton s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via E. Q. Visconti n. 20, presso lo studio

dell’avv. Buccico Angela, unitamente all’avv. Agostinelli Maurizio,

dai quali è rapp.ta e difesa come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

nonchè

Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’avv. Knering Arturo presso il cui studio elett.te

domicilia in Bolzano alla via Duca d’Aosta n. 53;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/2/13 della Commissione Tributaria Regionale

di Bolzano, depositata il 1/7/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2019 dalla Dott.ssa d’Orfano Milena.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 34/2/13, depositata il 1 luglio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria di II grado Bolzano dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, e di quello incidentale proposto da Equitalia Nord S.p.A., avverso la sentenza n. 121/2/11 della Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata alla contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in qualità di cessionaria della Sapi S.r.l., per effetto dell’acquisto di un ramo di azienda del 9 settembre 2003, relativa alle imposte dovute dalla cedente per l’anno 2003, oggetto della dichiarazione dei redditi 2004;

3. la CT di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo insussistente la responsabilità solidale per carenza del presupposto temporale;

4. la CT di secondo grado aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi, rilevando che l’Ufficio si era limitato a descrivere la vicenda processuale e a difendere il proprio operato, senza formulare alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado; in ogni caso confermava nel merito la decisione di primo grado.

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 31 gennaio 2014, affidato a tre motivi, a cui la contribuente ha resistito con controricorso; la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando l’impugnata sentenza per aver erroneamente interpretato il requisito di specificità dell’appello;

3. con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sussistendo la responsabilità del cessionario per tutte le imposte dovute nell’anno della cessione e nei due anni precedenti.

Osserva che:

1. Preliminarmente va ritenuta manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione agli art. 3 e 111 Cost., sollevata nel controricorso, dal momento che tale norma trova uniforme applicazione per le tutte le parti del giudizio, e non solo laddove l’appello sia stato proposto dall’Ufficio ed è inoltre giustificata dalla natura pienamente devolutiva dell’appello in materia tributaria.

Come evidenziato da Cass. n. 32954 del 2018 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Tale principio, più volte applicato quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo (tra le tante, v. Cass. n. 1200 del 22/1/2016; Cass. n. 16163 del 3/8/2016; Cass. n. 7639 del 22/03/2017; Cass. n. 9937 del 20/04/2018; Cass. n. 11061 del 11/05/2018).

2. Il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi con priorità avendo natura assorbente, merita accoglimento.

2.1 Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte che ” In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel súo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. (Vedi Cass. n. 20379 del 2017)

Si è quindi precisato che ” Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. (Vedi Cass. n. 32954 del 2018).

Rileva ancora che “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Vedi Cass. n. 707 del 2019).

2.2 In applicazione di tali principi, va ritenuto ammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate con cui è stata riproposta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure attinenti alla carenza di motivazione della cartella e, soprattutto, è stata impugnata la decisione nel merito insistendo sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, rilevando che la cessionaria non aveva richiesto la certificazione dei carichi pendenti della società cedente al fine di limitare la sua responsabilità.

3. E’ irrilevante poi che la decisione impugnata, che con autonoma ratio ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di motivi specifici, sia entrata anche nel merito della questione controversa.

Come già ritenuto da questa Corte (Cass. S.U. n. 384 del 2007; Cass. n. 17004 del 2015; Cass. n. 303093 del 2017) “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”.

4. Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto l’appello sufficientemente specifico, va accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T. di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che procederà all’esame dei motivi di appello ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla C.T. di II grado di Bolzano, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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