Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19202 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 07/07/2021), n.19202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12069/2014 R.G. proposto da:

REVOLUTION MARKET’S S.N.C. DI P.S. & C., oggi cancellata

ed estinta, in persona del suo socio e legale rappresentante

S.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Sammartino e

dall’Avv. Giuseppe Piero Siviglia, elettivamente domiciliato presso

lo studio del secondo in Roma, Via dell’Elettronica n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 38/24/2013 depositata il 21 marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2021

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 168/10/2008 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società Revolution Market’s di P.S. & C. S.n.c., in persona del socio e legale rappresentante S.P., avente ad oggetto un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale per l’anno di imposta 1994.

2. La CTR riformava così la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto che la contribuente non avesse potuto presentare la prescritta dichiarazione IVA per il periodo di imposta, in quanto non in possesso della documentazione contabile sequestrata, motivazione ritenuta non supportata dalla documentazione prodotta con l’appello.

3. Avverso la decisione propone ricorso parte contribuente, affidato a due motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 di inammissibilità della domanda avanzata con l’atto d’appello, in quanto nuova, per non contestazione in primo grado dell’impossibilità oggettiva per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA 1994 per sequestro della documentazione contabile.

5. Il motivo è inammissibile. In disparte dal profilo di difetto di autosufficienza eccepito dall’Agenzia e su cui il contribuente argomenta in memoria, la Corte rammenta che “Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicchè il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 – 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700 – 01). Orbene, dal momento che la CTR ha esplicitamente riportato nello svolgimento del processo l’eccezione di parte contribuente per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e, nel merito, ha esaminato la fondatezza delle riprese confermandole, implicitamente ha certamente rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità per novità della questione evidenziata nelle controdeduzioni in appello.

6. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR accolto l’eccezione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 di inammissibilità della domanda avanzata con l’atto d’appello, in quanto nuova, per non contestazione in primo grado dell’impossibilità oggettiva per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA 1994 in ragione del sequestro della documentazione contabile subito.

7. Il motivo è inammissibile. Va reiterato che “I fatti allegati possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9741 del 05/07/2002, Rv. 555537 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020, Rv. 659532 – 01). Il ricorso, in difetto di autosufficienza come eccepito in controricorso, non riproduce e neppure sintetizza il contenuto della comparsa di costituzione e risposta dell’Agenzia come era suo onere fare per dimostrare la prospettata non contestazione.

8. Inoltre, dal passaggio dell’atto di appello testualmente riprodotto a pag. 2 della sentenza impugnata, si evince che la CTR è stata investita del complesso della questione in quanto con il ricorso introduttivo parte contribuente ha allegato la copia della documentazione attinente al sequestro. Il confronto tra le date ivi riportate e quelle di scadenza degli adempimenti fiscali ha consentito dunque al giudice d’appello con una motivazione logica e nemmeno censurata in questa sede come vizio motivazionale di ritenere che la parte aveva avuto il tempo necessario per presentare la dichiarazione IVA.

9. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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