Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19201 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4550-2012 proposto da:

D.R.A., (C.F. (OMISSIS)), D.N. (C.F.

(OMISSIS)), D.C. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

eredi di M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

MONTI PARIOLI 48, presso l’avvocato ULISSE COREA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SANDRO NISTICO’, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

ANAS S.P.A. DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato U. COREA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1984, M.M. convenne in giudizio l’Anas per sentirla condannare al risarcimento dei danni per l’occupazione e la irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà, nel Comune di (OMISSIS), per l’ammodernamento della (OMISSIS).

Il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda e condannò l’Anas a corrispondere la complessiva somma di Euro 6.741,72, oltre interessi e rivalutazione, comprensiva dell’indennità di occupazione legittima.

Gli eredi M. proposero appello, deducendo il carattere non acquisitivo ma usurpativo dell’occupazione ed insistendo per la determinazione del danno in base al valore venale del terreno inteso come edificabile; l’Anas chiese il rigetto del gravame, deducendo la validità della procedura espropriativa e, in via incidentale, impugnò il capo relativo agli accessori riconosciuti all’attrice sulla sorte capitale.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 21 febbraio 2011, ha rigettato l’appello principale degli eredi M. ed ha accolto quello incidentale dell’Anas.

La Corte ha così ricostruito la fattispecie: con D.M. 26 giugno 1981 era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, implicita nell’approvazione del relativo progetto, che conteneva l’indicazione dei termini per i lavori e l’espropriazione; con D.M. 24 febbraio 1986 il progetto era stato riapprovato con l’introduzione di varianti e di nuovi termini per i lavori e l’espropriazione; in data 30 giugno 1987 era stato emesso il certificato di ultimazione delle opere; con D.M. 22 gennaio 1990 era stato prorogato il termine per l’emissione del decreto di esproprio, tempestivamente emesso il 27 dicembre 1994. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che non si fosse verificata la situazione descritta dal M., cioè la perdita del potere espropriativo da parte dell’Anas, non essendo decorsi tutti e quattro i termini per il compimento dei lavori e dell’espropriazione, essendo i lavori terminati in pendenza del termine di sette anni e mezzo previsto dal D.M. del 1981 e il decreto di esproprio emesso in pendenza del termine di 1800 giorni previsto dal D.M. del 22 gennaio; di conseguenza, la procedura espropriativa si era svolta legittimamente e nulla sarebbe spettato all’attore a titolo risarcitorio, ma poichè l’Anas aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata In parte qua (cioè non aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, ma solo la correzione della sentenza nella parte relativa alle modalità di calcolo degli interessi), ha confermato la condanna disposta in primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Anas, ha corretto la statuizione relativa agli interessi, che ha fatto decorrere sulla somma annualmente rivalutata.

Gli eredi M. ( D.R.A., D.N. e D.C.) ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui si oppone l’Anas.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13 e vizio di motivazione, per avere ritenuto che il termine per il compimento dell’espropriazione, previsto dal D.M. 26 giugno 1981, fosse stato prorogato, prima, dal D.M. 24 febbraio 1986, che costituiva solo una variante tecnica e suppletiva in corso d’opera e, poi, dal D.M. 22 gennaio 1990, che costituiva una riapprovazione del progetto dell’opera e un’illegittima rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità e, inoltre, per avere ritenuto che 11 decreto di esproprio del 27 dicembre 1994 fosse tempestivo rispetto al nuovo termine fissato nel D.M. del 1990, scadente il 26 dicembre 1994; di conseguenza, essi imputano alla Corte di merito di avere negato che l’originaria dichiarazione di pubblica utilità fosse scaduta il 26 giugno 1989 e che il decreto di esproprio del 26 dicembre 1994 fosse stato emesso in carenza di potere.

Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e dei principi enunciati dalle sentenze della Corte cost. n. 348 e 349 del 2007 e 181 del 2011, per avere disconosciuto il diritto al risarcimento del danno sulla base del valore venale di un terreno da considerare come edificabile, e non agricolo, e per non avere disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e del Programma di fabbricazione del Comune di Soverato, nonchè vizio di motivazione, per avere qualificato il terreno come agricolo, anzichè edificabile, essendo inserito in un’area urbanizzata.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Che l’occupazione subita dalla M. sia stata illegittima, sub specie acquisitiva, è stato accertato con efficacia di giudicato dal Tribunale, la cui decisione di condanna dell’Anas al risarcimento del danno in suo favore è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, con statuizione non impugnata in questa sede dall’Anas. E’ vero che la medesima Corte, nella motivazione, si è espressa nel senso della legittimità della vicenda ablatoria compiuta dall’Anas, ma si tratta di valutazioni incidentali e irrilevanti, in quanto inidonee a scalfire il giudicato formatosi in senso contrario.

Tanto premesso, con il primo motivo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’occupazione sia stata usurpativa, in conseguenza della inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, l’interesse della parte a dedurre, in sede impugnatoria, l’erronea qualificazione della fattispecie (in termini acquisitivi, anzichè usurpativi) presuppone che da un simile asserito errore sia derivata una conseguenza negativa sul piano della quantificazione del danno risarcibile; se così non fosse, la censura si risolverebbe – e nella specie si risolve – nella richiesta di una diversa e astratta qualificazione giuridica della fattispecie, alla quale non potrebbe darsi ingresso, tanto più che la differenza pratica tra le due forme di illecito si è ormai quasi dissolta (v., tra le tante, Cass. n. 1705/2013, n. 16750/2010).

Dalla sentenza impugnata non risulta che 11 danno risarcibile sia stato determinato (dal primo giudice) sulla base del criterio di stima (ormai incostituzionale) dei valori agricoli medi, nè di quello riduttivo previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv. nella L. 8 agosto 1992, n. 359 (tale criterio già in passato non era applicabile per la determinazione del danno risarcibile derivante da occupazione acquisitiva dei suoli non edificabili); inoltre, nella sentenza del Tribunale si fa richiamo soltanto al all’art. 5 bis, comma 3 citato, ai fini della valutazione dell’edificabilità delle aree. In definitiva, non risulta che sia stato utilizzato un criterio di stima diverso dal valore di mercato. Il ricorso non offre, al riguardo, alcuna puntuale precisazione in senso contrario e ciò si traduce in un vizio di specificità dello stesso, a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Neppure potrebbe desumersi automaticamente l’interesse all’impugnazione dalla denuncia di un errore nella qualificazione urbanistica dell’area, in quanto valutata come agricola, anzichè come edificabile. Premesso che l’erronea qualificazione urbanistica dell’area non si traduce necessariamente in una stima riduttiva del valore di mercato del bene (effetto che dev’essere dedotto e dimostrato nel giudizio di merito e adeguatamente prospettato nel giudizio di legittimità, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione), la censura è del tutto astratta, limitandosi a sostenere la natura edificatoria del terreno sulla base della semplice e generica asserzione che l’area fosse inserita in un’area urbanizzata (c.d. edificabilità di fatto).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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