Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19201 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15425-2009 proposto da:

T.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PODDA

GIANCARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LAVAGNA SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore Rag. A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ZERBA PAGELLA UMBERTO giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 4/2/2009, depositata il 28/02/2009, R.G.N.

1445/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MANUEL DEL MONTE per delega dell’Avvocato MAURIZIO

BIANCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.F. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato al pagamento di Euro 3.021,27, oltre IVA ed interessi, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio, nei confronti della s.r.l. Lavagna Sviluppo in liquidazione, quale gestore temporaneo del Porto di (OMISSIS) in virtù di contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con il curatore del fallimento della S.p.A. Cala dei Genovesi, a titolo di arricchimento senza causa conseguente all’occupazione di un posto barca dal 16/5/99 al 15/11/99.

La società intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il controricorso è inammissibile, in quanto la procura speciale posta in calce risulta rilasciata per il giudizio di cassazione relativo all’impugnazione di diversa sentenza della Corte di appello di Genova.

2.- Con il primo motivo il ricorrente assume, sotto il profilo della violazione di legge, che le domande proposte “in via principale e subordinata di merito, da Lavagna Sviluppo s.r.l. in liquidazione in relazione al primo motivo di impugnazione dell’atto di citazione in appello del 07.09.2005” sono nuove ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ..

Lamenta altresì plurimi vizi di motivazione.

2.1.- Il mezzo è inammissibile quanto ai lamentati vizi di motivazione, in difetto dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

2.2.- Il primo motivo è invece fondato quanto alla dedotta violazione di legge.

Va premesso che con l’atto introduttivo del giudizio – il cui diretto esame è possibile al giudice di legittimità essendo dedotto un errar in procedendo – la società chiedeva la condanna del T. al pagamento del dovuto in base alle tariffe, sul presupposto che costui avesse utilizzato il servizio di ormeggio nel Porto di (OMISSIS). Tale domanda era respinta dal Tribunale di Chiavari, essenzialmente in quanto risultava provato che l’imbarcazione del T. era stata altrove, nel periodo considerato, e che d’altro canto il posto barca in questione era stato occupato da altra imbarcazione.

Giova a questo punto precisare che il contratto di ormeggio è contratto atipico, avente ad oggetto principale l’attività propria dell’ormeggiatore, che può estendersi alla custodia dell’imbarcazione e può accompagnarsi o meno alla locazione del necessario spazio acqueo (nel caso di specie, ad esempio, si assume che il T. avesse ad altro titolo la disponibilità del posto barca). Il contratto di ormeggio non richiede la forma scritta per il suo perfezionamento e può dunque concludersi per effetto del solo consenso dei contraenti, manifestato per facta concludentia (ad esempio, attraverso l’accettazione, da parte dell’utente, dell’attività dell’ormeggiatore).

La sentenza di primo grado è stata censurata dalla Lavagna Sviluppo sull’assunto che il T. avesse la disponibilità giuridica del posto barca. Si tratta, all’evidenza, di un assunto del tutto diverso da quello posto a base della domanda svolta in primo grado. Ed infatti in quella sede si prospettava che si fosse concluso un contratto di ormeggio, mentre con l’atto di appello è stata prospettata la (diversa) tesi che il T., in quanto titolare di posto barca, avesse comunque l’obbligo di concludere il contratto, a prescindere dal fatto che utilizzasse o meno i servizi offerti dalla Lavagna Sviluppo, rispondendo in difetto a titolo di arricchimento senza causa.

L’appello della Lavagna Sviluppo andava pertanto dichiarato in parte qua inammissibile, restando in conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso per cassazione.

3.- La sentenza impugnata va cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello della società quanto alle censure svolte, nel merito, in via principale ed in subordine. Appare equo, attesa la particolarità della fattispecie, compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio di merito e dichiarare non ripetibili quelle di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello della Lavagna e Sviluppo in liquidazione quanto alle censure svolte, nel merito, in via principale ed in subordine; compensa integralmente le spese de giudizio di merito e dichiara non ripetibili quelle di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 giugno e il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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