Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19201 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26367/72016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

CAD Genova s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 1055, depositata il 9 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 9 agosto 2016, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della CAD Genova s.r.l. per l’annullamento di un avviso di rettifica dell’accertamento emesso per infedele dichiarazione in ordine alla provenienza della merce importata dalla Inox Mare s.r.l. per il tramite della predetta CAD Genova s.r.l., quale dichiarante doganale;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio ha contestato la provenienza da Taiwan della merce importata (cavi di acciaio) dalla contribuente, di cui era stata dichiarata l’origine dalle Filippine, e recuperato il dazio antidumping non versato;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame dell’Amministrazione finanziaria evidenziando la sussistenza dei requisiti previsti dal Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, par. 2, lett. b), per il recupero dell’importo corrispondente all’obbligazione doganale, avuto riguardo all’esistenza di un errore delle autorità competenti, non agevolmente riconoscibile, e alla buona fede dell’importatore;

– il ricorso, proposto in due originali dal contenuto identico, è affidato ad un unico motivo;

Diritto

– la CAD Genova s.r.l. non svolge alcuna attività difensiva. CONSIDERATO

CHE:

– è preliminare all’esame dei motivi di ricorso la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata;

– parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico, effettuata, in relazione al primo ricorso, in data 9 novembre 2016, e, in relazione al secondo ricorso, in data 16 febbraio 2017, presso il domicilio eletto dalla contribuente nel corso del grado di appello del giudizio;

– in relazione alla prima notifica, risulta dalla relativa cartolina di ricevimento, che il plico non è stato consegnato al destinatario per irreperibilità di quest’ultimo;

– non vi è evidenza, nè allegato dalla parte, che il procedimento notificatorio abbia avuto seguito;

– la mancata consegna del plico, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), e la sua restituzione a mittente induce a ritenere la notificazione meramente tentata ma non compiuta e, dunque, omessa e, quindi, inesistente (cfr., in proposito, Cass., sez. un., 27 luglio 2016, n. 14916);

– tardiva si presenta, poi, la seconda notifica, in quanto perfezionatasi oltre la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 cpv. c.p.c., avuto decorrente dalla data della notifica della sentenza, intervenuta il 5 ottobre 2016;

– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA