Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19201 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Bla Bla S.r.l., in persona del legale rapp.te, elettivamente dom.ta

in Roma, via Ovidio 32, presso lo studio degli avv.ti Cantillo Oreste

e Cantillo Guglielmo che la rappresentano e difendono giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliala in Roma, via dei Portoghesi 12:

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 259/5/08, depositata in data 20 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della contribuente e

le successive memorie scritte depositate;

Uditi il P.G. ed il difensore della contribuente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la contribuente epigrafata ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 259/5/08. depositata in data 20 ottobre 2008, con la quale è stato accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CIP di Salerno la quale aveva accolto il ricorso della Bla Bla s.r.l. avverso un avviso di accertamento Iva, Irpeg ed Irap 1998;

ritenuto che l’Agenzia resiste con controricorso:

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello (art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56. D.Lgs. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4 è concluso dal seguente quesito “il quesito che si sottopone a codesta Ecc.ma Corte …è diretto all’affermazione del principio di diritto, non osservato dalla sentenza impugnata, per cui l’appello è inammissibile quando i motivi posti a base dello stesso, avuto riguardo alla motivazione della sentenza così impugnata, non siano idonei a condurre all’accoglimento del gravame”: ritenuto che il secondo motivo, basato sull’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è concluso dal seguente momento di sintesi: “il fatto controverso in relazione al quale la motivazione risulta totalmente omessa consiste nella circostanza che la percentuale di ricarico determinata dall’agenzia si riferisce all’anno 2001 ed è stata applicata in via diretta, invece, per la determinazione del reddito 1998. La quale circostanza è decisiva ai fini del giudizio, secondo quanto in precedenza osservato”;

ritenuto che il terzo motivo con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e degli artt. 2725 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 è concluso dal seguente quesito “il quesito che si sottopone a codesta Ecc.ma Corte …è diretto all’affermazione del principio di diritto, per cui ad inficiare una contabilità regolarmente tenuta e a legittimare un accertamento c.d. misto, ex D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39, comma 1, lett. d, (T.U.I.R.) è necessario che ricorrano elementi gravi, precisi e concordanti e tali non possono considerarsi di per sè le percentuali di ricarico relative ad esercizi diversi da quello oggetto dell’accertamento medesimo”;

considerato che la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08); considerato che il quesito non può risolversi in una generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata perchè i motivi di appello formulati dalla parte avversa non sarebbero stati idonei a condurre all’accoglimento del gravame (v. primo motivo di impugnazione); nè può consistere nella redazione di un momento di sintesi, incompleto e non autosufficiente tanto da rinviale a quanto osservato in precedenza (v. secondo motivo); nè infine può consistere in una mera petizione di principio vaga ed apodittica (v.

terzo motivo); ritenuto che occorre invece che il ricorrente nella redazione del quesito proceda all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, indicandone l’errore o gli errori compiuti e specificando la regola da applicare” (cfr S.U. n. 3519/2008, Cass.n. 19769/08); ritenuto che nella specie difettano i requisiti richiesti e che i quesiti come formulati non possono essere presi in considerazione;, tutto ciò premesso e considerato, ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che a tale declaratoria segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 100.00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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