Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19200 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27007-2010 proposto da:

G.F., (c.f. (OMISSIS)), T.R. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso

l’avvocato MARGARETH AMITRANO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT BANCA S.P.A., F.F., O.M.;

– intimati –

Nonchè da:

UNICREDIT S.P.A., nella quale è stata incorporata UNICREDIT BANCA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.CESI 72, presso l’avvocato

LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIANCARLO BERTI, ACHILLE BUONAFEDE, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.F. (c.f. (OMISSIS)), T.R. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso

l’avvocato MARGARETH AMITRANO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

F.F., O.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1032/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. CORVASCE, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

G. BERTI che ha chiesto raccoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 1.03,1996 il Presidente del Tribunale di Padova ingiungeva al Credito Romagnolo S.p.A. di pagare agli istanti G.F. e T.R. la somma capitale di Lire 671.703.926 oltre accessori, pretesa con riguardo al complessivo l’importo di Lire 1.071.703.926, risultante quale saldo gestione al 30.09.1993, diminuito della somma di Lire 400.000.000. già restituita con assegni circolari.

La Rolo Banca 1473 S.p.A.. incorporante il Credito Romagnolo S.p.A., proponeva opposizione al provvedimento monitorio citando in giudizio anche F.F., dipendente della banca, e O.M., promotore finanziario, onde essere da loro manlevata nel caso di accoglimento della pretesa creditoria azionata dagli ingiungenti. In via preliminare la Rolo Banca disconosceva la sottoscrizione e la corrispondenza all’originale del documento in data 30.09.1993 posto a corredo del decreto ingiuntivo ed attestante il saldo gestione per Lire 1,071,703.926. Si costituivano il G. e la T. insistendo nelle loro domande; si costituiva anche il F. disconoscendo le sigle o firme che apparivano nei documenti prodotti e negando qualsiasi sua responsabilità, in quanto mero dipendente esecutivo della banca, mentre restava contumace.

Con sentenza n. 1329 depositata il 21.06.2002 il Tribunale di Padova revocava il decreto ingiuntivo opposto e respingeva nel merito la domanda proposta dal G. e dalla T., che contro questa pronuncia proponevano appello principale resistito da UnicreditBanca S.p.A. (incorporante la Rolo Banca), la quale a sua volta proponeva appello incidentale (dolendosi dell’ammissione dell’interrogatorio formale del F. e dell’ O. e della compensazione delle spese di primo grado).

Con sentenza del 18.01-11.05.2010 la Corte di appello di Venezia, nella contumacia del F. e dell’ O., respingeva il gravame del G. e della T..

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che con il primo motivo, gli appellanti si erano doluti che il giudice di prime cure non avesse giuridicamente qualificato il documento proveniente dal Credito Romagnolo-Banca del Friuli, a loro diretto, attestante un saldo di gestione al 30.09.1993 di Lire 1.071.703.926; assumevano che si trattava di una dichiarazione di scienza in ordine all’esistenza della gestione e del saldo gestione; che costituiva dichiarazione di un fatto sfavorevole al dichiarante quindi rappresentativo di una confessione, con medesima efficacia probatoria, sicchè non poteva essere revocata tranne che si fosse provato che era stata determinata da errore di fatto o violenza. ciò che nel caso non era avvenuto. Rilevavano inoltre che la prova della provenienza del citato documento dalla banca risultava da una serie di indizi costituiti dal fatto che era stato consegnato dal F. agli attuali appellanti nei locali della banca (fatto dal F. non contestato), che l’ O. l’aveva confermato in sede di interrogatorio, che il F. aveva tentato di ostacolare con ogni mezzo la verifica dell’autenticità della sottoscrizione; che il medesimo F. non si era presentato a rendere l’interpello ed, infine, dalla documentazione prodotta concernente il procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, oltrechè dalla mancata produzione in giudizio, da parte della Banca, dei nastri registrati ripresi dalle telecamere installate in agenzia.

Con il secondo motivo il G. e la Tratto si erano doluti che il giudice di primo grado avesse reputato indimostrata la responsabilità contrattuale della banca, invece, sussistente alla stregua del fatto che il F. era all’epoca direttore dell’agenzia dal che conseguiva, per presunzione ex art. 2208 c.c. la responsabilità della banca per tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell’impresa, anche e soprattutto in relazione al ruolo assunto dal medesimo F. di “garante” della sicurezza delle somme che loro avevano versato all’ O. e così creato un affidamento sull’esistenza, nell’operazione, di un ruolo svolto dall’impresa bancaria.

Con il terzo motivo si dorano doluti dell’omissione totale, da parte del giudice, della trattazione del tema della responsabilità extracontrattuale gravante sulla banca ex art. 2049 c.c., che doveva invece ritenersi pienamente sussistente, basandosi sulla circostanza che il F. era dipendente della banca e che nell’operazione complessiva vi era certamente stata una relazione di causalità od occasionalità necessaria tra il danno e l’esercizio dell’incombenza dell’ausiliario ( F.).

Con il quarto motivo avevano riproposto le istanze istruttorie non opportunamente valutate nella sentenza di primo grado.

Tanto premesso la Corte distrettuale reputava che l’appello fosse infondato e per chiarirne le ragioni anche opportuno richiamare i concetti fondamentali in materia di responsabilità del committente per fiato dell’ausiliario sia in tema di responsabilità contrattuale (art. 1228 c.c.), che in tema di responsabilità extracontrattuale (art. 2049 c.c.), con particolare riferimento al concetto di causalità o occasionalità necessaria in essi implicito. Innanzitutto non poteva certo ritenersi provata la dazione di somme al F. ma semplicemente all’ O., terzo estraneo rispetto alla banca, e ciò anche per effetto del disconoscimento della sottoscrizione apposta al documento del 30.09.1993, posto dagli appellanti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, e comunque per effetto dei risultati della CTU disposta che aveva eliminato ogni dubbio in ordine alla riferibilità del documento al F.. In ogni caso, come ben sottolineato dal giudice di primo grado, si trattava di documento giuridicamente non apprezzabile posto che non vi era traccia in esso di riferimento al tipo di gestione posto in essere, alle parti del contratto relativo a detta gestione, al contratto ovvero, infine, al conto corrente di appoggio che avrebbe generato l’ascrivibilità alla banca od ai suoi funzionari della responsabilità della gestione. Invero risultava, come sopra detto, solo la consegna di denari all’ O. ma non, invece, la consegna alla banca di somme delle quali essa, pertanto, avrebbe potuto e dovuto rispondere. Occorreva chiarire che la mancanza di prova in ordine alla consegna di somme impediva di configurare una qualsiasi responsabilità della banca eliminando in radice quella relazione di occasionalità necessaria che radicava detta responsabilità nei confronti dei terzi. In altre parole non si poteva non considerare sufficiente la mera presenza (in ipotesi: ciò non era affatto provato in causa) del F. nei locali della banca a giustificare l’affidamento degli appellanti in relazione alla posizione, nei loro confronti. dell’Istituto di credito, laddove nessun altro elemento di contatto tra questi ultimi e la banca vi era stato, soprattutto considerando che essi non erano clienti della stessa e che tutti i rapporti erano stati intrattenuti con l’ O., come risultava dalle testimonianze citate nella sentenza di primo grado e non contestate. Non bastava, come invece ritenuto dagli appellanti, il riferimento alla figura di F. come elemento in grado di giustificare una tutela dell’affidamento nel caso in esame, senza la considerazione che comunque ci sarebbe voluta la prova del coinvolgimento della banca, sia pure a sua insaputa, difettando altrimenti i presupposti della tutela tra cui la buona fede che, in questo caso. non avrebbe potuto riconoscersi a chi, come il G.. aveva plurime volte versato del danaro ad O. e F. senza mai porsi come interlocutore della banca e senza mai avere un “contatto documentale” con la stessa, della quale non era e non era mai stato cliente.

Venendo più specificamente, e brevemente. alla singole censure occorreva considerare: quanto alla natura giuridica del documento 30.09.1993, richiamato quanto già detto in ordine alla sua irrilevanza e non apprezzabilità giuridica per le considerazioni sopra riportate, andava aggiunto che non poteva considerarsi confessione non essendo neppure di provenienza certa. contestato com’era stato dalla banca e dal F. ed in ogni caso, trattandosi, semmai, di confessione stragiudiziale, liberamente apprezzabile dal giudice che bene aveva fatto per le considerazioni sopra esposte, a non attribuirle alcuna conseguenza;

le altre considerazioni degli appellanti relative al comportamento processuale del F. ovvero alle dichiarazioni dell’ O., non avevano alcun pregio giuridico, non potendo avere alcun valore. nei confronti dei terzi (qual era la banca rispetto ai rapporti degli appellanti con O. e F.) le confessioni ovvero i comportamenti processuali delle parti del procedimento;

– le altre censure erano assorbite:

quanto alle richieste istruttorie, esse apparivano del tutto irrilevanti, alla stregua della corretta impostazione della vicenda dal punto di vista giuridico.

Avverso questa sentenza notificata il 4-8.11.2010, il G. e la T. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato sia il 10.11.2010 ad Unicredit s.p.a., che il 15-16.12.2010 ha resistito con controricorso, proposto ricorso incidentale condizionato (fondato su due motivi) e depositato memoria, e sia a F.F. e O.M., che non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti principali il 4.01.2011 hanno replicato al ricorso incidentale condizionato dell’Unicredit s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il G. e la T. denunziano:

1 “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., anche in relazione ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 345.

I ricorrenti censurano il mancato addebito di responsabilità alla banca per l’operato del F., all’epoca suo dipendente. dolendosi in sintesi che il documento attestante il saldo contabile al 30.09.1993, in tesi sottoscritto ed a loro consegnato dal F. stesso ed implicante l’ammissione della gestione dei loro denari e della consistenza del saldo attivo in Lire 1.071.703.926. non sia stato valorizzato come confessione e perciò dotato di limitata revocabilità, comunque mai esercitata, che inoltre siano stati in appello trascurati sia quanto emerso nel giudizio penale a carico del F., il cui esito (patteggiamento della pena) si era potuto conoscere solo dopo la sentenza civile di primo grado del tribunale, e sia le dichiarazioni in altro processo penale dallo stesso F. rese in qualità di testimone assistito, in ordine al rilascio al G. di una “ricevuta contabile cumulativa per gli importi che il cliente aveva versato”. Assumono ancora che l’intervenuta restituzione dell’importo di Lire 400.000,000 aveva in loro consolidato l’affidamento nel F. e nella riconducibilità del suo operato alle mansioni di direttore di agenzia da lui svolte alle dipendenze della banca.

2. “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c.”

I ricorrenti si dolgono che sia stata esclusa oltre alla responsabilità contrattuale. la responsabilità aquiliana indiretta dell’istituto bancario alle cui dipendenze si trovava il F. all’epoca dei fatti, al riguardo anche assumendo di avere esaustivamente assolto il loro onere probatorio in ordine alla sussistenza del rapporto di subordinazione ed alla presenza del collegamento di occasionalità necessaria tra illecito e mansioni del dipendente.

Col ricorso incidentale condizionato Unicredit s.p.a. deduce ” Violazione degli artt. 228 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

I due motivi del ricorso principale. con i quali s’impugna il mancato riconoscimento di responsabilità. sia contrattuale che aquiliana, dell’istituto bancario alle cui dipendenze il F. all’epoca dei fatti svolgeva le sue funzioni di direttore di sede, non meritano accoglimento; al loro rigetto segue anche l’assorbimento del ricorso incidentale, la cui delibazione e stata condizionata a diversa e Favorevole sorte del principale.

La conclusione sfavorevole al G. ed alla T., attinta nei due gradi di merito, appare aderente alle note e richiamate regole normative e giurisprudenziali involte dai dibattuti terni, nonchè sostenuta da diffusa, puntuale e logica motivazione. In particolare i giudici d’appello appaiono avere approfonditamente analizzato la ed contabile cumulativa del 30.09.1993, anche di provenienza rimasta incerta all’esito della CTU grafologica, irreprensibilmente concludendo, con complesso ed ineccepibile iter motivazionale, che nè in base soltanto a quella contabile, sia pure perchè confessione stragiudiziale, nè in base al complessivo contesto delle emerse risultanze istruttorie, risultassero dimostrati collegamenti, quand’anche occasionali, tra la vicenda e le mansioni di funzionario bancario del F., nel senso di potere ricondurre il consistente investimento dei ricorrenti, all’ambito di sua pertinenza, degli ordinari rapporti bancari con la clientela e ad essi riferire il mancato rimborso integrale del capitale impegnato, o di giustificare nei ricorrenti ragionevoli aspettative in questi specifici sensi.

D’altra parte, le censure che i ricorrenti hanno appuntato sulla motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di merito, le quali in massima parte replicano doglianze già irreprensibilmente disattese, si rivelano o inammissibili, perchè generiche, assiomatiche e prive di autosufficienza, anche in ordine al contenuto dell’attestazione del “saldo di gestione al 30.09.1993”, che non è stato trascritto, ed ai richiamati atti penali di cui non è dato nemmeno desumere la relativa, rituale pregressa acquisizione, o comunque infondate perchè smentite dal tenore della sentenza.

Infine alcuna decisività in senso favorevole ai ricorrenti può essere attribuita alle invocate modalità di rimborso della somma di Lire 400.000.000, su cui nella sentenza d’appello si tace e di cui non viene da loro nemmeno specificata la provenienza della provvista utilizzata per gli assegni circolari con cui il pagamento sarebbe avvenuto.

Conclusivamente si deve respingere il ricorso principale e dichiarare assorbito il ricorso incidentale. Le peculiarità della vicenda e la delicatezza delle controverse questioni giustificano la compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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