Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19200 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. III, 21/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14863-2009 proposto da:

L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA P. EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato PIATTELLI FABRIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIANFLONE FRANCESCO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M.E., L.S., LU.AN., M.

E. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 143/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 15/5/2008, depositata il 21/05/2008, R.G.N.

725/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 L.E. impugna, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 21 maggio 2008, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva, a sua volta, accolto la domanda di rilascio per occupazione senza titolo di un magazzino, proposta nei confronti del predetto dallo zio L.G. (cui sono subentrati gli eredi sopra indicati, odierni intimati). La Corte territoriale ribadiva che correttamente il primo giudice aveva escluso la prova della conclusione tra le parti di un contratto di locazione, dato che nessuno dei testi era stato in grado di confermare l’assunto dell’odierno ricorrente; che, inoltre, il contratto non fu mai sottoscritto, nonostante le trattative intercorso tra le parti e che la corrispondenza intercorsa non confermava affatto, anzi escludeva, che dette trattative fossero poi andate a buon fine. Inoltre, trattandosi di azione per il rilascio di bene detenuto senza titolo, non era necessario che l’attore provasse di vantare da oltre venti anni diritti dominicali sul magazzino, essendo sufficiente la prova di averlo consegnato alla controparte avendone la disponibilità. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1326, 1350, 1372, 1571, 1575 e 1587 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e chiede alla Corte se “nella fattispecie in cui, come in quella per cui è processo, allorquando il locatore abbia consegnato il bene da locare al conduttore autorizzandolo ad eseguire nello stesso e a sue spese riparazioni e ristrutturazioni (del conduttore) al fine di renderlo atto all’uso commerciale cui è destinato con la convenzione che dette spese sarebbero poi state imputate ai canoni di locazione fino alla loro copertura e il conduttore abbia accettato dette convenzioni e abbia eseguito i lavori necessari il contratto di locazione-conduzione può considerarsi concluso oralmente e senza necessità di forma scritta, sin dal momento della consegna delle chiavi dell’immobile oggetto del contratto”.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 832 e 948 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e chiede alla Corte “se come nella fattispecie che ne occupa un soggetto consegna ad un altro un magazzino per uso locazione ma poi la locazione de qua. non si perfeziona e il soggetto che ha consegnato l’immobile ne chiede la restituzione nel mentre l’altro neghi che il richiedente sia il proprietario del bene è necessario che il richiedente dia la prova dei suoi diritti dominicali sull’immobile da oltre venti anni o è sufficiente che provi che il bene gli è pervenuto per successione o per altra via”.

3.1. I motivi si rivelano entrambi inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto rispettivamente a ciascuno di essi formulati.

Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta, giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter-argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, in ciascuno dei due motivi il ricorrente ha dedotto vizi di natura diversa (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) ed in rapporto agli stessi non sono stati articolati momenti di sintesi distinti rispetto ai formulati quesiti di diritto, Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass., sez. un. , 30 ottobre 2008, n. 26020). Mentre nel caso di denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652). Ciò non esclude l’ammissibilità del ricorso per Cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (Cass., sez. 1, 18 gennaio 2008, n. 976), semprechè, tuttavia, uno stesso articolato motivo di impugnazione si concluda con una pluralità di quesiti (e/o momenti di sintesi), ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stata, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U., 31 marzo 2009, n. 1110. E’ quanto non è avvenuto nel caso in esame, con il ricorso del L., che non ha formulato accanto all’unico quesito a conclusione di ciascun motivo i rispettivi momenti di sintesi, non consentendo il collegamento tra le varie parti delle articolate censure al fine di chiarirne il senso.

3.3. Deve, inoltre, ribadirsi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04).

In entrambi i motivi, invece, l’assunta violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa (come, nel 1^ motivo, l’assunta conclusione del contratto per facta concludentia) , censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detti motivi (v. paragrafo precedente).

3.4. Inoltre, rispetto ad entrambi i motivi, nelle parti in cui deducono violazioni di legge, i quesiti sono completamente inidonei, in quanto mancanti di adeguati riferimenti in fatto e della specifica indicazione delle regole di diritto di cui si lamenta la viziata interpretazione o applicazione, di modo che non consentono a questa Corte di verificare se le doglianze siano riferibili all’effettivo decisimi della sentenza impugnata e se le questioni che affrontano siano state effettivamente oggetto della controversia nei precedenti gradi (come quella relativa alla conclusione del contratto per facta concludentia), Deve essere, al riguardo, ribadito che il quesito di diritto di cui all’indicata norma deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08; 24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Diversamente da quanto avviene nel caso di specie, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolva sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. n. 12712/10; 7197/09; S.U. n. 26020/08, che ha ritenuto inammissibili motivi ai cui quesiti di diritto sarebbe dovuta seguire una risposta affermativa che si risolveva in un’ovvia asserzione).

4. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA