Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19200 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19200 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GORGONI MARILENA

ORDINANZA

sul ricorso 4375-2015 proposto da:
PIRONI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69 C/0 ST COSENZA E, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO ITALICO DE SANTIS, che
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
2018

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , CALICCHIA SISTINO;
– intimati –

1526

avverso la sentenza n. 964/2014 del TRIBUNALE di
v
FROSINONE, depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

consiglio

del

18/05/2018

dal

Consigliere

Dott.

MARILENA GORGONI;

/

2

RG 04375/2015 n. 14
FATTI DI CAUSA
1. Il giudice di pace di Frosinone, con sentenza n. 143/12 del 24.1.2012,
accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta da Bruno Pironi,
vittima di un incidente stradale, mentre conduceva il suo scooter, nei confronti
di Sistino Calicchia, ritenuto responsabile dell’investimento per non avere

assicuratrice.
2. La Groupama Assicurazioni s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Frosinone dinanzi al Tribunale di Frosinone, il quale, con
sentenza n. 964/14, depositata il 20.10.2014, accoglieva, ritenuta fondata
l’eccezione di giudicato esterno, i motivi di appello e condannava Bruno Pironi
alla restituzione della somma di Euro 14.445,38 all’appellante e alla rifusione
delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
3. Avverso la decisione del Giudice di Pace di Frosinone propone ricorso in
Cassazione Bruno Pieroni, fondato su due motivi e illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c., lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere il
giudice esteso nei suo confronti il giudicato esterno formatosi senza la sua
partecipazione.
5. Con il secondo motivo, ricondotto al parametro dell’art. 360, comma 1,
n. 5 c.p.c., egli lamenta l’errata interpretazione e/o valutazione delle risultanze
probatorie: in particolare, la ritenuta inattendibilità di un teste con una
motivazione giudicata pretestuosa.
6. Il primo motivo è inammissibile.
6.1. Il giudicato esterno si è ritenuto formato per effetto della sentenza del
22.2.2007, con cui il Giudice di pace di Frosinone aveva annullato il verbale di
contravvenzione elevato nei confronti di Sistino Calicchia. L’annullamento si
fondava su una motivazione che non aveva riguardato – ad avviso del giudice
di appello – solo gli aspetti formali, ma anche il merito delle singole
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rispettato un segnale di stop, e della Groupama Assicurazioni, sua

responsabilità, escludendo quella di Sistino Calicchia e profilando una
responsabilità determinante a carico di Pironi, il quale, in violazione dell’art.
148, comma 12, del Codice della strada, non si era astenuto dal compiere una
manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione.
6.2. Va, innanzitutto, dato atto della inconsistenza della censura nella parte
in cui lamenta che l’efficacia di giudicato esterno sia stata rilevata d’ufficio dal

nell’atto di appello (p. 8 del ricorso). Tale tesi è in contrasto con l’orientamento
di questa Corte che ha ritenuto il giudicato esterno rilevabile di ufficio anche in
sede di legittimità, in quanto il giudicato – esterno o interno – è patrimonio non
esclusivo delle parti, ma è rivolto a garantire l’interesse pubblico della stabilità
delle decisioni, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto
processo e della ragionevole durata. Per questa ragione la relativa eccezione
non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi
esclusivamente ai documenti che possono essere prodotti nel giudizio di
merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del
giudicato. Questi ultimi, infatti – comprovando la sopravvenuta formazione di
una regula iuris cui il giudice ha il dovere di conformarsi – attengono a una
circostanza che incide sull’interesse delle parti alla decisione e sono quindi
riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso.
Qualora il giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i
relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte
regolarmente costituitasi, fino all’udienza di discussione (cfr. per tutte Cass.
27/04/2017, n. 10379).
6.3. Quanto all’estensione soggettiva del giudicato esterno va osservato
che costituisce ius receptum che il giudicato può avere efficacia riflessa anche
nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale quando esso
contenga un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di
un diverso accertamento (Cass. 23/01/2014, n. 1441; Cass. 08/10/2013, n.
22908; Cass. 22.12.2006, n. 27500). E’ pacifico, infatti, che l’efficacia riflessa
del giudicato, intesa come affermazione obiettiva di verità sull’esistenza e sul
contenuto di una vicenda processuale, tale che non ammetta la possibilità di
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giudice, in quanto la relativa eccezione non era stata ritualmente dedotta

un diverso accertamento, può legittimamente dispiegarsi con riferimento ad
eventuali terzi estranei al processo in cui tale affermazione sia stata predicata,
con l’unico limite “che il terzo vanti un diritto autonomo rispetto al rapporto in
ordine al quale il giudicato intervenne, non essendo ammissibile che detto
terzo ne possa ricevere un pregiudizio giuridico”.
6.4. Ora, nel caso di specie, è evidente che la sentenza che ha acquistato

fatti di causa, che non può essere oggetto di un diverso accertamento (Cass.
11/03/2005, n. 5381). Ne consegue che il giudice a quo aveva il dovere di
conformarsi alla regula iuris già formatasi sulla res iudicanda, benché essa
risultasse da diverso giudizio non intercorso tra le stesse parti.
7. Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non prospetta un
vizio motivazionale, bensì una propria diversa valutazione circa l’attendibilità
del testimone. I vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione ex
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non possono consistere nella circostanza che la
determinazione e la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in
senso difforme da quello preteso dalla parte, atteso che, a mente dell’art. 116
c.p.c., rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice
di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie
risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di
supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento
accertativo e valutativo seguito. Che la valutazione delle risultanze della prova
testimoniale ed il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità
involgano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
porre a fondamento della decisione di escludere una fonte di prova, non
incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento è rispondente ad un consolidato orientamento di questa Corte
(per tutte cfr. Cass. 19/03/2009, n. 6697; Cass. 04/04/2018, n. 8204).
7.1. Naturalmente il mancato espletamento della prova testimoniale può
riflettersi negativamente sulla motivazione – quando la prova non ammessa
ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da

autorità di giudicato contiene un accertamento, quanto alla ricostruzione dei

invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle
altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice
di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento
(Cass. 20/06/2017, n. 15200) – ma non è certamente il caso di specie,
giacché il giudice a quo ha motivato adeguatamente circa le ragioni che lo
hanno indotto a ritenere priva di valenza probatoria la testimonianza. Resta,

rilievo che il giudice non abbia escusso il testimone.
8. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
9. Nulla è dovuto per le spese non avendo il resistente svolto attività
difensiva.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte
di Cassazione il 18.5.2018.

invece, escluso che la sentenza possa essere direttamente contestata sul solo

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