Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1920 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1920 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 3396-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRAI E 06363391001, in persona del
Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DF.I.L0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
IRA COSTRUZIONI SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona dei Commissari liquidatori pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
98/G, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA GIACOMO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRANZOTTO
GUIDO, TALARICO DOMENICO giusta procura speciale a
margine del controricorso;
G323
A3
Data pubblicazione: 29/01/2014
- controricoirente nonchè contro
SERIT SICILIA SPA;
– intimata –
16/05/2011, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — L'Agenzia delle Entrate propose istanza ex art. 287 c.p.c.
per la correzione della sentenza con cui il Tribunale di Catania,
ammesso al passivo della Ira Costruzioni s.p.a. il credito vantato dalla
Serit Sicilia s p a nella qualità di agente della riscossione, nulla aveva
disposto sulle spese concernenti l'Agenzia delle Entrate, chiamata in
causa quale ente impositore.
Il Tribunale ha respinto l'istanza e ha condannato l'Agenzia
delle Entrate al pagamento delle spese del procedimento di correzione
sostenute dall'Ira Costruzioni s.p.a.
2. — L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., articolando quattro motivi di
censura, cui l'Ira Costruzioni s.p.a. ha resistito con controricorso.
3. — I primi tre motivi, attinenti alla statuizione di rigetto della
richiesta di correzione sono inammissibili, perché il procedimento di
correzione di errori materiali è funzionale all'eliminazione di errori di
Ric. 2012 n. 03396 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-2- avverso l'ordinanza n. 5714/07 del TRIBUNALE di CATANIA del redazione del documento cartaceo e non può in alcun modo incidere
sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che
l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure
con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (per tutte,
Cass. Sez. U. 5165/2004). diritto per avere il Tribunale condannato la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento di correzione.
4.1. — La censura, ammissibile in quanto attinente al solo capo di
condanna alle spese (cfr., con specifico riferimento alla correzione di
errori materiali, Cass. 3246/1998, nonché, con riferimento ad altri
procedimenti di volontaria giurisdizione, ex ~kis, Cass. 6315/1998,
6365/2001, 6805/2007, 1571/2009), merita accoglimento. Nel
procedimento per la correzione di errori materiali di cui all'art. 287
c.p.c., infatti, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali,
in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio in
materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti
dall'art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento
conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare
una posizione di soccombenza (Cass. 591/1983, 9438/2002,
10203/2009).>>;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto nei sensi di cui alla medesima e
il decreto impugnato va quindi cassato senza rinvio limitatamente alla
statuizione sulle spese;
Ric. 2012 n. 03396 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-3-
4. — Con il quarto motivo si denuncia violazione di norme di
che è equo compensare le spese del giudizio di cassazione,
considerato che l’errore rilevato non è riconducibile alla parte intimata;
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa
senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alk statuizione
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
2013
sulle spese e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di