Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1920 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 03/06/2020, dep. 28/01/2021), n.1920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7732-2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CASTAGNARO;

– ricorrente –

contro

M.R., e la figlia B.T., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA VINCENZO PICARDI, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO TURNO, rappresentate e difese dall’avvocato ROBERTO LAGHI;

– controricorrenti –

e contro

T.I., C.G., C.E., C.A.,

C.L., T.B., T.A.E.E.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 22609/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con ordinanza della Seconda Sezione civile, 25 settembre 2018 n. 22609, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da T.B. avverso la sentenza n. 1254 del 2013, con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva rigettato l’impugnazione interposta dal medesimo ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari n. 98 del 2004, che aveva – a sua volta – respinto la domanda attorea di accertamento dell’acquisto di alcuni fondi a seguito di usucapione nei confronti di M.R. e B.T., nonchè dei nipoti T.B., T.I. e T.A.E. in quanto non era risultato provato che l’originaria attrice, B.A., zia del ricorrente, poi deceduta, avesse posseduto i beni, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova in capo al coerede che affermi di avere usucapito un bene rientrante nell’eredità.

Questa Corte – per quanto qui di interesse – ha affermato che la censura alla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale pronunciata dalla Corte di merito si limitava a riferire di “numerosi documenti sopra meglio specificati” (specificazione che sarebbe consistita nella menzione di “tutti quei documenti già messi a disposizione del giudice e della controparte nel primo grado di giudizio”), in violazione del precetto di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c..

Avverso siffatta decisione T.B. ha proposto, con ricorso notificato il 7 marzo 2019, revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo, per essere la sentenza impugnata – a suo avviso – affetta da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa.

M.R. e B.T. hanno resistito con controricorso, mentre le restanti parti sono rimaste intimate.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusto art. 391-bis c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati ai difensori delle parti, in esito ai quali la parte ricorrente personalmente ed il suo difensore hanno proposto separati ricorsi per la ricusazione del consigliere relatore che, con ordinanza n. 2720 del 2020, sono stati rigettati.

Fissata nuova adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Giova osservare che il motivo di revocazione per errore di fatto investe la statuizione relativa alla censura sulla produzione documentale.

Si assume che l’errore si sostanzierebbe nella circostanza che “l’errore di fatto denunciato da supposta mancanza di specificazione è stato trasformato in mancato esame dei documenti”, equivoco che “non può essere considerato un semplice errore casuale, ma sicuramente frutto della volontà di distorcere la verità processuale”.

Il Collegio ritiene che, in effetti, dalla prospettazione offerta dalla parte ricorrente e rapportata agli atti di causa, è emersa la possibile erronea percezione – con l’ordinanza qui impugnata – del fatto asserito come inesistente (la specificità dei motivi e per l’effetto della documentazione prodotta il cui accertamento influiva sulla decisione) riferito alla circostanza che, alla data del 28 settembre 1983, il possesso dei fondi era passato in capo a M.R., a seguito del decesso del marito, B.P., suo dante causa, terreni la cui detenzione era affidata a D.S.G. in forza di un rapporto di mezzadria che durava da oltre trenta anni (dal 1950).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 442 del 2018) l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, con la precisazione che l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione (e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione).

In definitiva, il proposto ricorso per revocazione – con il quale è stato dedotto un vizio dell’impugnata ordinanza n. 22609/2018 riconducibile prima facie ad una delle ipotesi enucleate nell’art. 395 c.p.c., n. 4), – non appare presentare profili evidenti di inammissibilità in rapporto alla natura dell’errore dedotto, che potrebbe in effetti preludere a un confronto fra l’affermazione contenuta nella sentenza e gli atti del giudizio di cassazione, avuto riguardo al fatto che la esistenza di una produzione documentale è menzionata nella sentenza d’appello oggetto del ricorso definito con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione e che, quindi, la trattazione dello stesso deve essere rimesso alla pubblica udienza della Sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA